Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 13566/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 27/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e inosservanza di altre norme giuridiche con riferimento alla mancata sospensione del processo a cagione dello stato in cui versava l'imputato, nonché in ordine all'integrazione del vizio totale di mente e dunque al ricorrere dello stato non imputabilità.

Il ricorso è inammissibile.

L'esclusione della necessità di ricorrere ad una perizia è stata motivatamente ritenuta dalla Corte territoriale sulla scorta dei risultati di altra perizia svolta nei confronti dell'imputato in relazione ad altri fatti illeciti commessi lo stesso giorno ed acquisita agli atti e pienamente utilizzabile in virtù della scelta del rito abbreviato.

Di conseguenza, contrariamente a quanto dedotto, l'esclusione del vizio totale di mente non si basa sulla "personale" scienza del giudice, ma si fonda su dati di carattere scientifico, apprezzati criticamente per come risulta dalla lettura della sentenza impugnata.

Né, all'uopo, risulta decisiva la documentazione prodotta dalla difesa in quanto priva di un supporto "tecnico-scientifico" atto a contrastare le conclusioni della perizia acquisita.

Inammissibile infine è la censura relativa alla mancata sospensione del processo a cagione delle condizioni di salute dell'imputato, in quanto meramente "titolata" e non argomentata e, comunque, "dipendente" dalla doglianza principale, manifestamente infondata.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAN

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 27/05/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 629 CP Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e inosservanza di altre norme giuridiche con riferimento alla mancata sospensione del processo a cagione dello stato in cui versava l'imputato, nonché in ordine all'integrazione del vizio totale di mente e dunque al ricorrere dello stato non imputabilità. Il ricorso è inammissibile. L'esclusione della necessità di ricorrere ad una perizia è stata motivatamente ritenuta dalla Corte territoriale sulla scorta dei risultati di altra perizia svolta nei confronti dell'imputato in relazione ad altri fatti illeciti commessi lo stesso giorno ed acquisita agli atti e pienamente utilizzabile in virtù della scelta del rito abbreviato. Di conseguenza, contrariamente a quanto dedotto, l'esclusione del vizio totale di mente non si basa sulla "personale" scienza del giudice, ma si fonda su dati di carattere scientifico, apprezzati criticamente per come risulta dalla lettura della sentenza impugnata. Né, all'uopo, risulta decisiva la documentazione prodotta dalla difesa in quanto priva di un supporto "tecnico-scientifico" atto a contrastare le conclusioni della perizia acquisita. Inammissibile infine è la censura relativa alla mancata sospensione del processo a cagione delle condizioni di salute dell'imputato, in quanto meramente "titolata" e non argomentata e, comunque, "dipendente" dalla doglianza principale, manifestamente infondata. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CAN
Sentenza Cassazione n. 13566/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris