CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2024
Cassazione n. 25419/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma con ordinanza in data 22 gennaio 2024, dichiarava inammissibile per difetto di mandato ad impugnare, l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 4-7-2023. Riteneva il giudice di appello che intervenuta la dichiarazione di assenza nel giudizio di primo grado dovesse farsi applicazione della nuova disciplina dettata dall'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. introdotto dal D.Lvo 150/2022. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Tuffali, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen., violazione di legge per non avere la corte di appello tenuto conto che l'omesso rilascio del mandato ad impugnare successivamente la pronuncia della sentenza di primo grado era stato causato dallo stato di irreperibilità di fatto dell'imputato. Si rilevava inoltre che, con l'appello, era stata avanzata questione di legittimità costituzionale della disposizione dettata dall'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. la quale impedisce la proposizione dell'impugnazione da parte dei soggetti privi di fissa dimora. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va innanzi tutto stabilito che il ricorso per cassazione dell'avv.to Tuffali avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla corte di appello di Roma è avanzato da soggetto legittimato benché privo di mandato ad impugnare rilasciato dopo la pronuncia del suddetto provvedimento impugnato. Ed invero, devono essere svolte alcune osservazioni in ordine alle formalità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità pronunciata de plano ex art. 591 comma cod.proc.pen. e ciò perché, ove si ritenesse necessario munirsi di mandato ad impugnare anche per la proposizione di detta impugnazione, il ricorso sarebbe avanzato da soggetto privo di legittimazione non avendo l'avv.Tuffali allegato alcun mandato a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza della corte di appello di Roma. La premessa si impone poiché nella giurisprudenza di questa corte è uniforme l'orientamento secondo cui in tema di ricorso per cassazione, gli oneri formali stabiliti - a pena di inammissibilità - dai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 nell'ambito delle norme che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, trovano applicazione anche nel giudizio di legittimità, in quanto funzionali a garantire l'effettiva conoscenza della pendenza del processo, con conseguente applicabilità, in mancanza, della procedura "de plano" ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo l'impugnazione proposta da difensore non legittimato (Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024 Rv. 285984 - 01); sul punto a ribadire tale principio, si è anche affermato come in tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, laddove impone all'imputato assente, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di conferire al difensore uno specifico mandato a impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, è applicabile anche al giudizio di cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Rv. 285525 - 01). Ammesso, quindi, che la disciplina dettata dall'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. trova applicazione anche al ricorso per cassazione, deve analizzarsi il tema della applicabilità della predetta norma anche ai casi di ricorso per cassazione avverso ordinanze di inammissibilità dichiarate dal giudice di appello sempre per violazione della suddetta disciplina, e cioè per mancanza del mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato dichiarato assente e giudicato in primo grado. In detti casi il giudice dell'impugnazione, e quindi anche quello di secondo grado, procede con l'osservanza delle forme espressamente stabilite dal secondo comma dell'art. 591 cod.proc.pen. secondo cui la causa di inammissibilità è dichiarata con ordinanza anche di ufficio, e cioè senza citazione preventiva delle parti con procedura, quindi, de plano, applicabile in tal caso anche alla fase di appello in virtù della norma generale sulle impugnazioni contenuta nel già citato art. 591 cod.proc.pen.. 1.1 Ritiene il collegio che un'interpretazione letterale e sistematica della norma debba portare ad escludere la necessità di munirsi di mandato ad impugnare avverso le ordinanze di inammissibilità pronunciate de plano dalla corte di appello; soccorrono in tale senso alcune considerazioni di ordine letterale e sistematico. In primo luogo, infatti, il dato letterale contenuto nel novellato art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. fa riferimento testuale alle impugnazioni delle sole sentenze affermando espressamente che: "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza ....."; e se la norma limita espressamente alle sole sentenze la disciplina del mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato quale condizione di ammissibilità del grado successivo, della stessa non può farsi un'applicazione estensiva trattandosi di disposizione eccezionale, contraria al generale principio del favor impugnationis, imponendo un adempimento formale precedentemente non previsto per le impugnazioni degli imputati dichiarati assenti. 1.2 In secondo luogo, va evidenziato che, la non applicabilità all'impugnazione delle ordinanze di inammissibilità de plano pronunciate in grado di appello della disciplina dettata dall'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen., trova fondamento nella mancanza in tale giudizio preliminare di una dichiarazione di assenza; la procedura dettata dall'art. 591 comma quarto cod.proc.pen. prevede infatti che a tale statuizione il giudice dell'impugnazione pervenga con una declaratoria di ufficio, preliminare rispetto alla citazione delle parti per l'udienza, con procedura detta appunto de plano. Mancando, pertanto, la citazione per l'udienza prevista dall'art. 601 cod.proc.pen., non può farsi applicazione della disposizione dettata dall'art. 420 bis commi primo e secondo cod.proc.pen., in base ai quali se l'imputato non è presente all'udienza il giudice procede in sua assenza, quando pur regolarmente citato non è comparso. Nel procedimento de plano, avendo il giudice proceduto di ufficio prima della citazione delle parti, viene a mancare la dichiarazione di assenza, che costituisce il presupposto indispensabile per l'applicazione delle formalità dettate dall'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen.. 1.3 In terzo luogo, soccorre anche il dato sistematico avente riferimento alla ratio della norma che tende ad impedire la prosecuzione del giudizio sul merito attraverso lo svolgimento di una fase di impugnazione da parte di imputato non consapevole (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, cit.); nel caso in esame, infatti, non essendosi svolta alcuna fase di merito la domanda di revisione del giudizio del grado precedente non è stata delibata, ma risulta inammissibile in quanto priva dei requisiti formali atti ad incardinare la fase di impugnazione, così che, il successivo giudizio di cassazione, in quanto fase puramente rescindente, avrà ad oggetto soltanto la legittimità dell'accertamento preliminare compiuto dal giudice di appello e non anche il merito dell'appello.1.4 La soluzione della non applicabilità dell'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. alle impugnazioni in cassazione delle ordinanze di inammissibilità pronunciate in grado di appello, risulta confermata anche alcuni recenti intervento di questa corte di legittimità in casi del tutto analoghi; si è innanzi tutto ritenuto come in tema di impugnazioni, il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non è applicabile al giudizio di cassazione, nel caso in cui formi oggetto del gravame l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato (Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024 Rv. 285920 - 01); in motivazione, tale pronuncia, ha precisato che gli oneri di allegazione previsti, a pena d'inammissibilità, dalla norma non operano per l'impugnazione avverso le ordinanze, pur se impugnate unitamente alla sentenza, ex art. 586 cod. proc. pen. e ciò perché:" l'esame del merito della regiudicanda nella fase del giudizio di impugnazione presuppone, necessariamente, la regolare instaurazione (e prosecuzione) di un rapporto giuridico processuale mediante la proposizione di un valido atto, con la conseguenza che l'esame del merito delle questioni sollevate con l'atto d'impugnazione è precluso quando vi sia alla base dell'impugnazione, una situazione di carattere pregiudiziale e assorbente che ne determini l'inammissibilità nei casi previsti dall'art. 591, comma 1, cod. proc. pen.". Analogamente si è pure ritenuto in tema di misure di prevenzione, essendosi affermato che non trovano applicazione nel procedimento di prevenzione le regole dettate, a pena d'inammissibilità, dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. in funzione della notificazione del decreto di citazione a giudizio, ostandovi sia la vigenza, nella materia della inammissibilità delle impugnazioni, del principio di stretta interpretazione dei precetti normativi, sia l'applicabilità delle evocate disposizioni alle sole impugnazioni proposte avverso sentenze, espressamente sancita dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 6, n. 11726 del 16/11/2023 (dep. 20/03/2024 ) Rv. 286180 - 01); in motivazione tale ultima pronuncia precisa appunto che le regole sulle inammissibilità delle impugnazioni devono ritenersi per la loro collocazione sistematica di stretta interpretazione, che il riferimento alle impugnazioni delle sole sentenze, ribadito oltre che dal testo dell'art. 581 comma 1 quater anche dalla norma transitoria di cui all'art. 89 comma 3 D.Lgs 150/2022 restringe il campo applicativo della regola ai soli casi di definizione del giudizio con una pronuncia di cognizione, che l'inequivocabile riferimento alla assenza dell'imputato preclude l'applicazione a casi differenti di procedimenti (come quello di prevenzione) in cui manchi tale accertamento in fase di costituzione delle parti. Considerazioni, queste, che valgono anche per le ordinanze di inammissibilità pronunciate in appello per le quali appunto l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 581 comma 1 quater cod.proc.pen. è preclusa sia per la forma del provvedimento impugnato (ordinanza e non sentenza), sia per l'assenza della dichiarazione di assenza perché emesse de plano, sia per l'impossibilità di applicare estensivamente regole limitative delle impugnazioni. In conclusione, sulla base di tutte le predette conclusioni, deve affermarsi che la regola dettata dall'art. 581 comma 1 quater che prevede la necessità di munirsi di specifico mandato ad impugnare avverso le sentenze pronunciate nei confronti di imputato giudicato in stato di assenza, non si applica all'impugnazione in cassazione delle ordinanze di inammissibilità pronunciate de plano dal giudice di appello ex comma secondo dell'art. 591 cod.proc.pen.. 2. Ciò posto il ricorso risulta essere stato proposto per motivi, comunque, manifestamente infondati e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quando alla doglianza in punto legittimità costituzionale della norma applicata dal giudice di appello per dichiarare inammissibile il gravame con procedimento de plano, va ricordato come sia stato recentemente affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (Sez. 6, Sentenza n. 3365 del 20/12/2023 Cc. (dep. 26/01/2024 ) Rv. 285900 - 01). Orbene i suddetti principi vanno certamente ribaditi poiché l'esercizio del diritto di difesa non può comportare una sua applicazione talmente estensiva da ammettere lo svolgimento di impugnazioni all'insaputa dello stesso imputato, unico soggetto legittimato a valutare e riconoscere l'interesse alla proposizione di un ulteriore grado di giudizio; così che nei casi in cui sussista una precisa attestazione della mancata volontaria partecipazione dell'imputato al precedente grado, risultante dalla dichiarazione di assenza già pronunciata, il legislatore correttamente richiede il rilascio di uno specifico mandato ad impugnare che solo può confermare la conoscenza della pronuncia emessa nei confronti dell'imputato e la sua precisa volontà di chiederne la riforma in appello. La norma suddetta costituisce, quindi, espressione dei principi stabiliti proprio dall'art. 111 Costituzione in tema di conoscenza effettiva del processo e ragionevole durata dello stesso permettendo lo svolgimento del giudizio di appello solo a seguito di un atto consapevolmente proposto, e di una citazione per il secondo grado comunicata in un luogo in cui l'imputato ha dichiarato od eletto domicilio evitando altresì il protrarsi inutilmente delle fasi preliminari al giudizio di appello. Inoltre, con la previsione suddetta il legislatore ha inteso adeguarsi anche a quelle pronunce della Corte EDU (vedi ad es. CEDU, Grande Camera 1-3-2006 Sejdovic c. Italia) che hanno più volte censurato l'ordinamento italiano per non avere assicurato lo svolgimento del giudizio nei confronti di imputati consapevoli; così che il rilascio di specifico mandato ad impugnare da parte dell'assente vale proprio ad assicurare tale conoscenza • anche per la fase di impugnazione altrimenti.potendosi instaurare giudizi di gravame nella totale inconsapevolezza dell'imputato. In questo senso occorre richiamare il contenuto della Relazione del Massimario di questa Corte di cassazione che nel commentare il nuovo istituto ha sottolineato, nello stesso senso di quanto precedentemente esposto, come:" sempre in un momento successivo alla pronuncia della sentenza impugnata, nell'intento di saldare la scelta di proporre la doglianza all'effettiva sussistenza della volontà dell'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza, è previsto il rilascio di uno specifico mandato a impugnare nei confronti del difensore. Nel caso in cui l'imputato abbia partecipato al processo di primo grado, non vi è dubbio che egli ne abbia conoscenza per cui si richiede soltanto, a pena d'inammissibilità, che unitamente all'atto del difensore, sia depositata la dichiarazione ovvero l'elezione di domicilio per la notifica dell'atto di citazione a giudizio, previsione, come si è detto, volta a rendere più agevoli le notificazioni dell'atto introduttivo. Laddove l'imputato sia rimasto assente durante il processo di primo grado, è stata invece introdotta una previsione (art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.) ispirata a garantire che l'impugnazione sia espressione del personale interesse al gravame da parte dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatico tuziorismo difensivo". Ne deriva pertanto affermare la manifesta infondatezza della doglianza in punto illegittimità costituzionale della norma, apparendo la stessa espressione del diritto di difesa personale dell'imputato. 2.1 In ogni caso, il ricorso, nella parte in cui si fonda su una presunta irreperibilità di fatto dello Stracci, che avrebbe impedito il rilascio del mandato ad impugnare la sentenza di primo grado, si rileva anche manifestamente infondato avendo lo stesso imputato, nella richiesta di ammissione al gratuito patrocinio in atti, sia nominato di fiducia l'avv.to Tuffali che eletto domicilio presso lo studio dello stesso così che l'irreperibilità non può essere certamente ritenuta sussistere, risultando per contro la sussistenza di precisi rapporti tra il difensore e l'interessato consacrati nella predetta istanza, espressamente confliggenti con il presupposto posto a fondamento del ricorso, e cioè l'impossibilità per il difensore di venire in contatto con il proprio assistito ai fini del rilascio di mandato ad impugnare la sentenza di primo grado In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore