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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 22000/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 12642-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio amministratore de lla ietà [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., elettivamente domiciliatà in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso le studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat:, O 050 da l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] - 1197 [OSCURATO:PERSONA] VALENTIA, in persona del Ministro 5na rappre-entato e difeso dall'AVVOCATUPA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, al s .Ì.

PORTOGHESI n. 12; - resistente con mandato - avverso la sefenzao. o alt della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata 1 26/11/2015 R.G.N. 1486/9011; udita la relazione aelia c ira svolta nella camera di consiglio del

I. '022 d-1 Consig1iere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l. la Corte di Appello di Catanzaro, C92 la sentenza impugnata, ha confermato onuncia di primo grado che aveva rhsp ato c ione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio uella qualità, avverso l'ordinanza ingiva-Pone n. ' 2 del 2011 per euro 20.280,00, emessa dalla ione Territoriale del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'accertamento di un rapporto di lavoro sdhordinato non regolarizzato con una dipeudauo

2. la Corte, in estrema sintesi, ha respinto l'eccezione di tardi vita dell= contes azione dell'illecito amministrativo _formulata sull'assunto che fosse - intervenuta decorso il et ti di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2,

1. n. 689 del 1981;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso I, soc pcti-yi; o l'Tinistero del Lavoro ha deposit.atc "alto di J()[OSCURATO:PERSONA]" al solo fine di una eventuale tuo io vilune all'udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA] l. ì motivi di nicorso possono essere come di seguito sintetizzati: con il primo motivo si Cf»liLCia la violazione e falsa applicazione dell'a I 689 del 1981, sostenendo ( le la l) E le Te,ritoriale di [OSCURATO:PERSONA] seIebbe -=Ita messa a conoscenza della violazione commes a della societa resistente sin dal 20 maggio Z010, men,: = avebbe provveduto alla contestazione sole il 18 ottobre 2010; con il secon-lo mezzo si deduce 'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione 3U un punto decisivo della controversia", criticando la sentenza gravata per essere "gravemente oconeraddlitcria", non considerando che già dal i-hunoi bila lavoratrice la D71_, aveva tutti gli elementj psi contestare la violazione;

2. le cehsuye, per come loymnlat_, sono inammissibili; il prime n=n,nre 1(ospetto una violazione de legge, tendo ad una rivalutazione di merito in ordine all'act rtamehto del momento in cui è iniziato a l-' u I teimine di 90 giorni per la contestazi dell'int -ione; parimenti inammissibile i I secondo motivo, che lamenta vizi motivaci nali P L sindacabili nel vigore del novella ni ,et i . 360 c.p.c., così come rigcrosam L lntee.„ l_ e SeZi orli unite di questa Corte: D.UU. hoI ri54 dei 2014), dei cui enunciati parte ri orrente non tiene alcun conto; in diritto pronuncia impugnata e conforme al ripetutamente affermato, in base al quale: «In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a Taci, dei termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi li tale iolazione non coincide con quello ien 01 ileue acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dtil'aiierità cui ostato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai tini dei la verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione» (Cass. n. 27702 del 7 l9; (ass. 3043 del 2009); ne consegue che individuare, secondo le caratteristiche la complessità della situazione concreta, il :n scusi in sal ragionevolmente la contestazione 6hile ooLuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, ma tale individuazione è del ael merito non direttamente sindacabile nel giudioie di 'ttimità (Casa. n. 26734 del 2011; Cass. n. 93ii del 2'.)c 7);

3. non [OSCURATO:PERSONA] e rso deve essere dichiarato inammissib le; nulla per le o, difetto di attività difensiva del Ministeic intimato; occorre dare atte della sussistenza dei presupposti procesauuii e „ .

I quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. no. 17,

1. n. 228 del 2012 (Caso.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La.

Corte dichiara. liurH oLiJ rI icorso.

Ai sensi dell'art. quater, O.C.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali il un'e .,, da paite del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qullo per H rso a norma del comma 1 bi_s dello stesso art. dovato.

Cosi ben io

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 12642-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio amministratore de lla ietà [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., elettivamente domiciliatà in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso le studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat:, O 050 da l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro 2022 MINISTERO DEL LAVORO E [OSCURATO:PERSONA] - 1197 [OSCURATO:PERSONA] VALENTIA, in persona del Ministro 5na rappre-entato e difeso dall'AVVOCATUPA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, al s .Ì. PORTOGHESI n. 12; - resistente con mandato - avverso la sefenzao. o alt della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata 1 26/11/2015 R.G.N. 1486/9011; udita la relazione aelia c ira svolta nella camera di consiglio del I. '022 d-1 Consig1iere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] l. la Corte di Appello di Catanzaro, C92 la sentenza impugnata, ha confermato onuncia di primo grado che aveva rhsp ato c ione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio uella qualità, avverso l'ordinanza ingiva-Pone n. ' 2 del 2011 per euro 20.280,00, emessa dalla ione Territoriale del Lavoro di [OSCURATO:PERSONA] in relazione all'accertamento di un rapporto di lavoro sdhordinato non regolarizzato con una dipeudauo 2. la Corte, in estrema sintesi, ha respinto l'eccezione di tardi vita dell= contes azione dell'illecito amministrativo _formulata sull'assunto che fosse - intervenuta decorso il et ti di 90 giorni previsto dall'art. 14, comma 2, 1. n. 689 del 1981; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso I, soc pcti-yi; o l'Tinistero del Lavoro ha deposit.atc "alto di J()[OSCURATO:PERSONA]" al solo fine di una eventuale tuo io vilune all'udienza di discussione; [OSCURATO:PERSONA] l. ì motivi di nicorso possono essere come di seguito sintetizzati: con il primo motivo si Cf»liLCia la violazione e falsa applicazione dell'a I 689 del 1981, sostenendo ( le la l) E le Te,ritoriale di [OSCURATO:PERSONA] seIebbe -=Ita messa a conoscenza della violazione commes a della societa resistente sin dal 20 maggio Z010, men,: = avebbe provveduto alla contestazione sole il 18 ottobre 2010; con il secon-lo mezzo si deduce 'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione 3U un punto decisivo della controversia", criticando la sentenza gravata per essere "gravemente oconeraddlitcria", non considerando che già dal i-hunoi bila lavoratrice la D71_, aveva tutti gli elementj psi contestare la violazione; 2. le cehsuye, per come loymnlat_, sono inammissibili; il prime n=n,nre 1(ospetto una violazione de legge, tendo ad una rivalutazione di merito in ordine all'act rtamehto del momento in cui è iniziato a l-' u I teimine di 90 giorni per la contestazi dell'int -ione; parimenti inammissibile i I secondo motivo, che lamenta vizi motivaci nali P L sindacabili nel vigore del novella ni ,et i . 360 c.p.c., così come rigcrosam L lntee.„ l_ e SeZi orli unite di questa Corte: D.UU. hoI ri54 dei 2014), dei cui enunciati parte ri orrente non tiene alcun conto; in diritto pronuncia impugnata e conforme al ripetutamente affermato, in base al quale: «In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a Taci, dei termine previsto dall'art. 14, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, per la notifica degli estremi li tale iolazione non coincide con quello ien 01 ileue acquisito il "fatto" nella sua materialità da parte dtil'aiierità cui ostato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili ai tini dei la verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione» (Cass. n. 27702 del 7 l9; (ass. 3043 del 2009); ne consegue che individuare, secondo le caratteristiche la complessità della situazione concreta, il :n scusi in sal ragionevolmente la contestazione 6hile ooLuto essere tradotta in accertamento, momento dal quale deve farsi decorrere il termine per la contestazione, ma tale individuazione è del ael merito non direttamente sindacabile nel giudioie di 'ttimità (Casa. n. 26734 del 2011; Cass. n. 93ii del 2'.)c 7); 3. non [OSCURATO:PERSONA] e rso deve essere dichiarato inammissib le; nulla per le o, difetto di attività difensiva del Ministeic intimato; occorre dare atte della sussistenza dei presupposti procesauuii e „ . I quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. no. 17, 1. n. 228 del 2012 (Caso. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La. Corte dichiara. liurH oLiJ rI icorso. Ai sensi dell'art. quater, O.C.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali il un'e .,, da paite del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qullo per H rso a norma del comma 1 bi_s dello stesso art. dovato. Cosi ben io
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