Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 21656/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 3 novembre 2025 la Corte di appello di Roma, in funzione digiudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza di applicazione della disciplinadel reato continuato presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, harideterminato la pena complessiva finale in anni uno e mesi undici di reclusione ed euro3.000 di multa.La richiesta aveva ad oggetto le seguenti sentenze:1. 30 settembre 2009 del Tribunale di Roma, irrevocabile il 30 ottobre2009, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commessoa Roma il 14 settembre 2009;2. 14 gennaio 2013 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 6 luglio2013, per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a Roma il 17dicembre 2009 e il 24 novembre 2009;3. 25 giugno 2014 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 13gennaio 2016, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod.pen., commesso a Roma il 3 luglio 2013;4. 19 maggio 2014 del Tribunale di Tivoli, irrevocabile il 27 gennaio2023, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commessoa [OSCURATO:PERSONA] il 27 gennaio 2014;5. 17 aprile 2012 del Tribunale di Roma, irrevocabile il 24 gennaio 2019,per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., commesso a Roma il 16 aprile 2012;6. 31 luglio 2017 dalla Corte di appello di Roma, irrevocabile il 6 febbraio2018, per i reati di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi aRoma l’11 giugno 2013 e il 20 giugno 2013;7. 12 luglio 2024 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 27maggio 2025, per i reati di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990,commessi nel maggio 2020, fino al 17 gennaio 2022.In particolare, il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la sussistenza degli indicisintomatici di una medesima ed unitaria ideazione criminosa, quali l’omogeneità dei reati, lacontiguità temporale e spaziale, nonché la condizione di tossicodipendenza dell’autore,esclusivamente con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 3), 4) e 6), escludendone lasussistenza in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 1), 2) (già posti in continuazione conordinanza del 23 maggio 2018), 5) e 7).

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo delproprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo, con il quale ha eccepito violazioneed erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 4-vicies, legge 21febbraio del 2006, n. 49, nonché motivazione contraddittoria e insufficiente.L’ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui, con motivazione mancante, apodittica e illogica, il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare che si verte, ad eccezione delreato di evasione di cui alla sentenza sub 5), in materia di reati aventi ad oggetto lacommercializzazione di stupefacenti, commessi nel medesimo territorio, nonché di soggettoche, all’epoca in cui i reati sono stati commessi, era tossicodipendente, come dacertificazione medico-sanitaria prodotta.Peraltro, nella sentenza sub 5) è stato dato atto dell’autorizzazione alla frequentazione,del Serd, mentre nel procedimento esitato nella sentenza sub 7) è stata contestatal’aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 per essere i partecipi, tra cui ilcondannato, dediti all’uso di sostanze stupefacenti.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Occorre premettere i consolidati insegnamenti di questa Corte, per i quali «ilriconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita; per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»(Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Va altresì ribadito che, «l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istitutodisciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamenterappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non siidentifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzionedello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi,seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, marivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, inrelazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016,Eloumari, Rv. 266615; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).Peraltro, «l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per laconfigurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione acommettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati traloro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porrein essere reati della stessa indole o specie, dovendo le singole violazioni costituire parteintegrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle linee essenzialiper conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivonecessario per l'attuazione del programma medesimo.

Tale programma deve esserepositivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione dellaidentità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza delmovente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati, ma nonprobanti quella preventiva deliberazione a delinquere che ne unifica l'ideazioneanteriormente alla loro commissione» (Sez. 1, n. 39723 del 30/11/2006, Chirico).3.

Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, in ossequio ai principi richiamati, haindividuato la sussistenza di determinati fattori sintomatici della unitaria matrice ideativa –quali l’omogeneità della tipologia dei reati e del contesto temporale e spaziale, nonché lacondizione di tossicodipendenza del reo – in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 3), 4)e 6), evidenziando che trattasi di violazioni della legge in materia di stupefacenti, commessenel medesimo territorio (Roma e dintorni) e a distanza temporale ravvicinata, aventi adoggetto modiche quantità di sostanze stupefacenti, ricollegabili alla condizione ditossicodipendenza del condannato.Al contrario, con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 1), 2), 5) e 7), la diversatipologia delle violazioni commesse (evasione e partecipazione ad associazione finalizzataallo spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti) e la distanza temporale tra gli stessi, sonostate ritenute non sintomatiche di un’unica determinazione volitiva, quanto, piuttosto, di unascelta di vita dedita all’illecito.Invero, la condizione di tossicodipendenza del condannato, di cui lo stesso halamentato l’omessa considerazione, ha formato oggetto di specifica disamina nell’ordinanzaimpugnata, così come la differente natura delle violazioni – con specifico riferimento ai reatidi cui alle sentenze sub 5) e 7) – e la rilevante distanza cronologica tra esse.Né sono idonee ad individuare specifiche fratture motivazionali le allegazioni difensivein punto di contestazione dell’aggravante della dedizione all’uso di sostanze stupefacenti inrelazione al delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 che risulta accertatocon inizio della decorrenza dal 2020, essendo manifestamente sfornita di idonee allegazionila generica pretesa di unificare in una unitaria deliberazione criminale tale reato al primoepisodio di spaccio al dettaglio risalente al settembre 2009 (epoca alla quale risale il primodei reati per i quali è stata avanzata la richiesta).Pertanto, l’ordinanza impugnata risulta coerente con gli ulteriori principi per cui, da unlato, è stato sostenuto che «la condizione di tossicodipendenza deve formare oggetto dispecifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia statoaltrimenti prospettato dal condannato» (Sez. 1, n. 18242 del 4/4/2014, Flammini, Rv.259192; Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490), dall’altro, che «lo stato ditossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità deldisegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre chesussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.» (Sez. 2, n. 22493 del21/03/2019, Avanzini, Rv, 275420; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490).Ciò posto, si osserva che a fronte di una motivazione coerente, corretta in punto didiritto e non illogica, il ricorrente veicola una nuova e differente valutazione nel merito,ribadendo la propria, e diversa, interpretazione degli elementi fattuali che, al contrario, sonostati oggetto di analisi nell’ordinanza impugnata la cui motivazione è immune dai vizieccepiti.4.

Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 3 novembre 2025 la Corte di appello di Roma, in funzione digiudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza di applicazione della disciplinadel reato continuato presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, harideterminato la pena complessiva finale in anni uno e mesi undici di reclusione ed euro3.000 di multa.La richiesta aveva ad oggetto le seguenti sentenze:1. 30 settembre 2009 del Tribunale di Roma, irrevocabile il 30 ottobre2009, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commessoa Roma il 14 settembre 2009;2. 14 gennaio 2013 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 6 luglio2013, per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi a Roma il 17dicembre 2009 e il 24 novembre 2009;3. 25 giugno 2014 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 13gennaio 2016, per i reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod.pen., commesso a Roma il 3 luglio 2013;4. 19 maggio 2014 del Tribunale di Tivoli, irrevocabile il 27 gennaio2023, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 commessoa [OSCURATO:PERSONA] il 27 gennaio 2014;5. 17 aprile 2012 del Tribunale di Roma, irrevocabile il 24 gennaio 2019,per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., commesso a Roma il 16 aprile 2012;6. 31 luglio 2017 dalla Corte di appello di Roma, irrevocabile il 6 febbraio2018, per i reati di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, commessi aRoma l’11 giugno 2013 e il 20 giugno 2013;7. 12 luglio 2024 della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 27maggio 2025, per i reati di cui agli artt. 73, 74 d.P.R. n. 309 del 1990,commessi nel maggio 2020, fino al 17 gennaio 2022.In particolare, il giudice dell’esecuzione ha riconosciuto la sussistenza degli indicisintomatici di una medesima ed unitaria ideazione criminosa, quali l’omogeneità dei reati, lacontiguità temporale e spaziale, nonché la condizione di tossicodipendenza dell’autore,esclusivamente con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 3), 4) e 6), escludendone lasussistenza in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 1), 2) (già posti in continuazione conordinanza del 23 maggio 2018), 5) e 7). 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo delproprio difensore fiduciario, articolando un unico motivo, con il quale ha eccepito violazioneed erronea applicazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 cod. pen. e 4-vicies, legge 21febbraio del 2006, n. 49, nonché motivazione contraddittoria e insufficiente.L’ordinanza sarebbe viziata nella parte in cui, con motivazione mancante, apodittica e illogica, il giudice dell’esecuzione ha omesso di considerare che si verte, ad eccezione delreato di evasione di cui alla sentenza sub 5), in materia di reati aventi ad oggetto lacommercializzazione di stupefacenti, commessi nel medesimo territorio, nonché di soggettoche, all’epoca in cui i reati sono stati commessi, era tossicodipendente, come dacertificazione medico-sanitaria prodotta.Peraltro, nella sentenza sub 5) è stato dato atto dell’autorizzazione alla frequentazione,del Serd, mentre nel procedimento esitato nella sentenza sub 7) è stata contestatal’aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990 per essere i partecipi, tra cui ilcondannato, dediti all’uso di sostanze stupefacenti.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Occorre premettere i consolidati insegnamenti di questa Corte, per i quali «ilriconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, nondiversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenzadi concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudiniprogrammate di vita; per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea»(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).Va altresì ribadito che, «l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istitutodisciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l'agente si sia previamenterappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non siidentifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzionedello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi,seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, marivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, inrelazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016,Eloumari, Rv. 266615; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420).Peraltro, «l'unicità del disegno criminoso costituente l'indispensabile condizione per laconfigurabilità della continuazione, non può identificarsi con la generale inclinazione acommettere reati, sotto la spinta di fatti e circostanze occasionali più o meno collegati traloro, ovvero di bisogni o necessità di ordine contingente, e neanche con la tendenza a porrein essere reati della stessa indole o specie, dovendo le singole violazioni costituire parteintegrante di un unico programma criminoso deliberato sin dall'inizio nelle linee essenzialiper conseguire un determinato fine, a cui di volta in volta si aggiungerà l'elemento volitivonecessario per l'attuazione del programma medesimo. Tale programma deve esserepositivamente e rigorosamente provato, non giovando a tale fine la mera indicazione dellaidentità di natura delle norme violate, la loro prossimità temporale, la medesimezza delmovente delle varie azioni criminose, tutte circostanze concernenti i singoli reati, ma nonprobanti quella preventiva deliberazione a delinquere che ne unifica l'ideazioneanteriormente alla loro commissione» (Sez. 1, n. 39723 del 30/11/2006, Chirico).3. Nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione, in ossequio ai principi richiamati, haindividuato la sussistenza di determinati fattori sintomatici della unitaria matrice ideativa –quali l’omogeneità della tipologia dei reati e del contesto temporale e spaziale, nonché lacondizione di tossicodipendenza del reo – in relazione ai reati di cui alle sentenze sub 3), 4)e 6), evidenziando che trattasi di violazioni della legge in materia di stupefacenti, commessenel medesimo territorio (Roma e dintorni) e a distanza temporale ravvicinata, aventi adoggetto modiche quantità di sostanze stupefacenti, ricollegabili alla condizione ditossicodipendenza del condannato.Al contrario, con riferimento ai reati di cui alle sentenze sub 1), 2), 5) e 7), la diversatipologia delle violazioni commesse (evasione e partecipazione ad associazione finalizzataallo spaccio di ingenti quantitativi di stupefacenti) e la distanza temporale tra gli stessi, sonostate ritenute non sintomatiche di un’unica determinazione volitiva, quanto, piuttosto, di unascelta di vita dedita all’illecito.Invero, la condizione di tossicodipendenza del condannato, di cui lo stesso halamentato l’omessa considerazione, ha formato oggetto di specifica disamina nell’ordinanzaimpugnata, così come la differente natura delle violazioni – con specifico riferimento ai reatidi cui alle sentenze sub 5) e 7) – e la rilevante distanza cronologica tra esse.Né sono idonee ad individuare specifiche fratture motivazionali le allegazioni difensivein punto di contestazione dell’aggravante della dedizione all’uso di sostanze stupefacenti inrelazione al delitto associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 che risulta accertatocon inizio della decorrenza dal 2020, essendo manifestamente sfornita di idonee allegazionila generica pretesa di unificare in una unitaria deliberazione criminale tale reato al primoepisodio di spaccio al dettaglio risalente al settembre 2009 (epoca alla quale risale il primodei reati per i quali è stata avanzata la richiesta).Pertanto, l’ordinanza impugnata risulta coerente con gli ulteriori principi per cui, da unlato, è stato sostenuto che «la condizione di tossicodipendenza deve formare oggetto dispecifico esame da parte del giudice dell'esecuzione qualora emerga dagli atti o sia statoaltrimenti prospettato dal condannato» (Sez. 1, n. 18242 del 4/4/2014, Flammini, Rv.259192; Sez. 1, n. 50716 del 7/10/2014, Iannella, Rv. 261490), dall’altro, che «lo stato ditossicodipendenza deve essere valutato come elemento idoneo a giustificare la unicità deldisegno criminoso con riguardo a reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre chesussistano le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell'istituto previsto dall'art. 81, comma secondo, cod. pen.» (Sez. 2, n. 22493 del21/03/2019, Avanzini, Rv, 275420; Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490).Ciò posto, si osserva che a fronte di una motivazione coerente, corretta in punto didiritto e non illogica, il ricorrente veicola una nuova e differente valutazione nel merito,ribadendo la propria, e diversa, interpretazione degli elementi fattuali che, al contrario, sonostati oggetto di analisi nell’ordinanza impugnata la cui motivazione è immune dai vizieccepiti.4. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali.Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteVINCENZO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 21656/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris