CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, dichiarando di non doversi procedere per il reato di cui al capo c), perché estinto per intervenuta prescrizione, e rideterminando la pena, ha confermato nel resto la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile dei reati di minaccia aggravata e di lesioni personali aggravate; letta, altresì, la memoria difensiva con cui si ribadiscono le ragioni di ricorso; 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando in particolare un travisamento della prova, è indeducibile, perché, oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverse la sentenza oggetto di ricorso. Rilevato, altresì, che la censura è anche formulata secondo schemi argomentativi sottratti al sindacato di legittimità. In tema di giudizio di cassazione, invero, sono precluse al giudice di legittimità — a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, deo. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci