CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15917/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la condanna per il delitto di furto aggravato di energia elettrica di cui agli artt. 624, 625, primo comma, n. 2 cod. pen., mediante l'applicazione di un magnete teso ad alterare la misurazione dei consumi; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che invocano una riqualificazione della condotta ai sensi dell'art. 640 cod. pen. con conseguente improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, sono manifestamente infondati poiché poggiano su una prospettazione giuridica in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Sez. U, n. 10495 del 09/10/1996, Nastasi, Rv. 206174 e tra le ultime Sez. 4, n. 3339 del 22/12/2016, dep. 2017, Rifici, Rv. 269013); ritenuto che la situazione non muta, nonostante le modifiche apportate dal d.leg. 150 del 2022 e sulle quali insiste la memoria depositata nell'interesse della ricorrente; rilevato, infatti, che, poiché il ricorso è inammissibile, deve farsi applicazione dei principi enunciati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salati no, Rv. 273551 - 01), sia pure con riguardo a ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità. In quella sede, le Sezioni Unite, valorizzando il percorso argomentativo di Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821 - 01, hanno chiarito che è da escludersi che, in presenza di ricorso inammissibile - e senza che si apprezzi alcuna novità normativa o sistematica atta a riaprire il dibattito sulla eventuale distinguibilità fra cause di ontologica invalidità del ricorso (come nel caso di atto non sottoscritto o presentato da soggetto non legittimato) e cause che richiedano un meno evidente apprezzamento da parte del giudice (come nel caso di manifesta infondatezza dei motivi) - possa affermarsi che il procedimento sia "pendente". E tale affermazione non è neppure in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU, se si considera che, come sottolineato anche dalla sentenza Ricci, è la parte interessata ad essere onerata di attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo; considerato che il terzo motivo è manifestamente infondato, dal momento che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, In tema di furto di energia elettrica, la collocazione di un magnete sul misuratore dei consumi, al fine di alterarne la registrazione, integra la circostanza aggravante del mezzo fraudolento, in quanto espediente o malizioso accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione predisposta dall'ente fornitore, mentre non è configurabile l'aggravante della violenza sulle cose, trattandosi di strumento che agisce dall'esterno ed in maniera transitoria sulla sola funzionalità del misuratore, senza implicarne rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino (Sez. 5, n. 19937 del 15/04/2021, fvlasucci, Rv. 281108 - 01). ritenuto che il quarto motivo in cui si articola il ricorso, cori cui si contestano difetti motivazionali quanto all'affermazione di penale responsabilità della ricorrente, è manifestamente infondato poiché inerente a asseriti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità del percorso argomentativo non emergenti dal provvedimento impugnato; ritenuto che il quinto e il sesto motivo di ricorso, inerenti all'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., sono inammissibili in quanto relativi al trattamento punitivo, la cui determinazione risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Ca