CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso !a sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dai Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole dei reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, ha rideterminato, riducendole, le pene accessorie fallimentari al predetto inflitte, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce la violazione dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e succ. mod., e dell'art. 178 lett. c), 179 c.p.p., 111 Cost., art. 6, comma 3, lett. c), d, e, Cedu, art. 14, comma 3 lett. d, e, f, del Patto Internazionale sui diritti civili e politici. Lamenta che nonostante fosse stata avanzata richiesta di discussione orale, la trattazione del processo in appello è avvenuta col ritto cartolare; si assume in parilcoiare che !a tardività originaria della richiesta sarebbe stata superata dal rinvio in via preliminare della prima udienza. 2.2.Col secondo motivo deduce violazione di legge processuale in relazione all'art. 548, comma 3, c.p.p. Si lamenta in particolare che all'imputato dichiarato contumace all'udienza preliminare non sono stati mai notificati l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio (oltre che la citazione in appello di cui al terzo motivo di ricorso); e che anche i"estratto contumaciale non risulta regolarmente notificato presso il domicilio dichiarato daii'imputato in F3assiano via [OSCURATO:SOCIETA], ma presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ove avrebbe eletto domicilio, 2.3.Col terzo motivo deduce !a violazione degli artt. 161, comma 4, 178, lett. c), 179, 601 c.p.p. con rfterimento alla notificazione della citazione dell'imputato in appello. In tal caso, pur essendo stato correttamente individuato il luogo ove doveva intervenire la notificazione, ossia a dorriiciiio dichiarato in Bassiano, tuttavia le forze dell'ordine incaricate della notifica, attestavano l'avvenuta migrazione dell'imputato nel comune di [OSCURATO:PERSONA] e successivamente carabinieri di quest'ultima località redigevano verbale di vane ricerche nonostante la residenza fosse rilevata presso il predetto comune in via [OSCURATO:PERSONA] n. 19/A; tutto ciò senza tener conto che la madre dell'imputato aveva fornito anche un numero telefonico ai fini dei rintraccio dei Sulla scorta deoi esid ricevuti, ia corte di appello, in luogo di procedere a nuova e doverosa ricerca derimputato tramite polizia giudiziaria, disponeva comunicarsi la nuova fissazione di udienza presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale domiciliatario ex art. 161 comma 4 c.o.p. 24.Col quarte motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1 Lf. La sentenza impugnata fonda la conferma dell'affermazione di responsabilità dell'imputato in relazione alle distrazioni contestate sul mero fatto che gli acquisiti dei beni sottratti sono intervenuti nel periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore della società senza considerare che le distrazioni risalgono all'epoca successiva allorquando l'imputato non rivestiva più alcun ruolo nella società, assumendo in maniera apodittica che il subentro di [OSCURATO:PERSONA] fosse stato solo formale perché il prezzo deile quote non sarebbe stato versato. Si lamenta che ben altri avrebbero dovuto essere, secondo la granitica giurisprudenza di questa Corte, gli elementi da cui desumere ii ruoio di amministratore di fatto attribuito al ricorrente dai giudici di merito. 2.5.Col quinto motivo deduce i'erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 2, 1.f. Si lamenta in particolare che si sia ravvisata la responsabilità penale del ricorrente in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale omettendo di verificare la sussistenza dell'elemento psicologico del dolo specifico richiesto dal legislatore nel caso in cui, come in duello in esame, si contesti la sottrazione delle scritture contabia 2.6.Col sesto motivo deduce [erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 2, e 217 H'. In buona sostanza assume il ricorso, che essendo lacunosa la motivazione addotta ric,uardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato in esame, la fattispecie delittuosa addebitala avrebbe dovuto essere riqualificata nella bancarotta SeMDliCe. documentale. 3. L ricorso e etei-.3 trattato, ei sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla lede 18 dicembre 202.0, Q176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per isuittc; il [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]:e presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ri520i;SO il difensore dell'imoutato ha insistito nell'accoglimento del ricorso, replicando a guanto affermato oal C. nle concuoui dal medesimo rassegnate per iscritto. Ha altresì enucleato ulte.rior-e censura con rerirnento a guanto già dedotto col secondo motivo di ricorso, evidenziaricio l'ulteriore profilo di illegittimità della notificazione dell'estratto contumaciale ai sensi dell'art. L.1118i14, [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1,1. Quanto al primo motivo, dalla lettura dell'incartamento processuale - accessibile in questa Sede di legittimità essendo stato dedotto un "error in procedendo", così come sancito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - risulta che la richiesta di trattazione orale - come d'altronde prospetta lo stesso ricorrente - è stata avanzata tardivamente. Alla stregua della ricostruita sequenza degli atti del procedimento, è emerso che - in regime di ordinaria trattazione cartolare dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti di appello, nell'ambito della disciplina ennergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19 - la difesa non ha tempestivamente assolto il proprio onere di richiesta di trattazione orale in conformità al disposto di cui all'art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, entro il temine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza, inoltrandola attraverso i canali telematici come individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati in conformità al combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 del medesimo art. 23. Tale circostanza ha quindi legittimamente indotto la corte territoriale a trattare l'appello secondo il rito ordinario cartolare introdotto dalla disciplina emergenziale, a nulla potendo rilevare il fatto che il processo non fosse stato poi trattato alla prima udienza originariamente prevista, dal momento che la tempestività della richiesta è secondo il disposto normativo di cui all'art. 23-bis cit. stabilita con riferimento alla udienza fissata per il giudizio; sicché l'eventuale slittamento del processo ad altra udienza - risolvendosi in un'eventualità successiva rispetto alla valutazione circa la tardività o tempestività della richiesta che deve necessariamente intervenire prima dell'inizio del processo, dipendendo dal suo esito l'instaurazione di un rito o di un altro, ciascuno avente scansioni ed adempimenti suoi propri - non è idoneo a consentire un recupero della richiesta ove essa sia tardiva; al più si potrebbe ipotizzare la possibilità di una nuova richiesta purché proposta sempre nel rispetto del termine di quindici giorni antecedenti alla nuova udienza. Né potrebbe deporre in senso contrario quanto affermato nella pronuncia di questa Corte, Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rv. 283002 - 01, che in relazione al ben diverso caso in cui la richiesta di trattazione orale era stata tempestivamente proposta si è limitata ad affermare che in tema di disciplina emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID- 19, la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza, con la conseguenza che, se il processo venga nondimeno definito con rito camerale non partecipato, si radica una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione. Pur a voler ritenere che, a prescindere dalle motivazioni dei rinvii di volta in volta disposti dalla corte territoriale, non è ragionevole ritenere - come afferma la pronuncia della Sesta Sezione di questa Corte sopra citata - che la richiesta dovesse essere reiterata per le udienze successive, essendo previsto dall'art. 23-bis, cit. che la trattazione scritta - suscettibile di deroga a richiesta della parte - dovesse valere per la "decisione" degli appelli e non per le singole udienze, rimane evidente che la perduranza della valenza della richiesta avanzata rispetto alla prima udienza è comunque subordinata alla sua tempestività da valutare rispetto alla fissazione della prima udienza. D'altronde la stessa sentenza citata espressamente osserva nel corso della motivazione che " [...] né poteva farsi carico alla difesa di documentare la tempestività della propria istanza quando la stessa era stata già ritualmente depositata con le modalità di trasmissione prescritte dalla medesima disciplina emergenziale all'ufficio di cancelleria deputato a riceverla ", passaggio argomentativo che sembra appunto addurre come presupposto del ragionamento svolto proprio la tempestività dell'istanza. Sicché nel diverso caso oggetto del presente giudizio in cui la richiesta di trattazione orale è stata presentata tardivamente, nessuna aspettativa poteva ritenersi creata in ordine alla trattazione orale dell'appello, al più avrebbe potuto avanzarsi una nuova richiesta di trattazione orale - ove ricorrente lo spazio minimo di giorni quindici previsto dalla disposizione normativa - richiesta di cui non vi è traccia in atti né di essa fa cenno il difensore. D'altronde, anche la pronuncia di questa Corte, Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Rv. 283534 - 01, che ha affermato che nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, ove la prima udienza sia stata rinviata a cagione dell'omessa citazione in giudizio dell'imputato, non è tardiva la richiesta di trattazione orale che il difensore abbia ritualmente presentato entro i quindici giorni antecedenti all'udienza di rinvio, ha ammesso la possibilità di presentazione della richiesta in conseguenza del rinvio della prima udienza precisando che essa deve comunque intervenire nel termine di quindici giorni antecedenti all'udienza di rinvio. 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Quanto all'eccezione, - solo nella presente sede svolta - relativa alla nullità della notificazione degli atti all'imputato a partire dall'avviso dell'udienza preliminare, si rileva come in realtà la notificazione sia avvenuta presso il difensore di fiducia perché in sede di tentativo di notifica, sia dell'avviso dell'udienza preliminare, che del decreto che dispone il giudizio, nel domicilio dichiarato si appurava l'impossibilità di effettuare la notifica presso tale domicilio essendo insufficiente l'indicazione data "in Bassiano, via [OSCURATO:SOCIETA]". Sicché si è correttamente proceduto alla notifica presso il difensore ai sensi dell'art. 161 commi 2 e 4 c.p.p. stante l'impossibilità di notificare gli atti presso il domicilio dichiarato per la insufficienza della dichiarazione medesima. Tale impostazione è in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la pronuncia Tuppi, n. 58120 del 22/06/2017, Rv. 271772 - 01, secondo la quale l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. Lo stesso dicasi con riferimento alla notificazione della citazione in appello che parimenti è eseguita presso il difensore perché l'imputato non è stato rinvenuto presso il domicilio dichiarato né negli altri luoghi indicati. Quanto alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, disposta presso il difensore di fiducia, è solo il caso di osservare, innanzitutto, che non si verte nel caso di omessa notificazione bensì di notificazione comunque intervenuta e per di più presso il difensore di fiducia - ossia con modalità idonea ad assicurare la conoscenza dell'atto notificato da parte dell'imputato - sicché a rigore si tratterebbe in ogni caso di nullità a regime intermedio che in quanto tale avrebbe dovuto essere eccepita al più tardi nel giudizio di appello, laddove l'eccezione risulta invece proposta solo col ricorso in esame. Ed invero, le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (nella specie, dedotte in relazione alla omessa notifica all'imputato dell' estratto contumaciale della sentenza impugnata ed alla violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, Rv. 278002 - 01). Ne discende che la censura qui dedotta, solo col ricorso in scrutinio, con riferimento alla notificazione dell'estratto contumaciale è tardiva e quindi non deducibile. 1.3.Anche il terzo motivo è manifestamente infondata; alla stregua della stessa prospettazione difensiva emerge che la notificazione della citazione in appello avveniva ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il difensore perché l'imputato non era stato rintracciato presso il domicilio dichiarato [OSCURATO:PERSONA]; in realtà, secondo quanto emerge dagli atti, lo stesso non era stato rinvenuto neppure altrove, né presso quella che risultava essere la sua nuova residenza; il tutto era confluito in un verbale di vane ricerche sulla cui base la notifica era stata - legittimamente - disposta ed eseguita ai seni dell'art. 161, comma 4, del codice di rito. Sicché anche tale doglianza è del tutto priva di pregio. 1.4.11 quarto motivo è aspecifico. La sentenza impugnata evidenzia che il ruolo di amministratore di [OSCURATO:PERSONA], o meglio il suo coinvolgimento nelle distrazioni, emerge sia dal fatto che tutti i beni poi sottratti erano stati acquisitati da lui, in un periodo circoscritto tra il 2007 e 2008 in cui amministratore era lui stesso e non Murolo, subentrato successivamente, sia dal fatto che per l'unico acquisto effettuato con contratto firmato dal Murolo, la società venditrice aveva ricevuto, con la richiesta di preventivo, il documento di identità del [OSCURATO:PERSONA], a testimonianza di chi fosse il vero dominus dell'operazione. Tale impostazione pur nella sua sinteticità si fonda sull'assunto che i beni estranei all'oggetto sociale fossero stati acquistati dall'imputato proprio nell'ottica di appropriarsene definitivamente dopo aver ceduto le quote societarie al Murolo, subentrato nell'amministrazione formale della società e nella titolarità delle quote senza aver versato il relativo prezzo. Da tale argomento trapela l'impostazione seguita dal giudice di merito che nella pur sintetica descrizione del fatto ha inteso in buona sostanza sottolineare come quanto verificatosi fosse il frutto di un ben preciso disegno criminoso architettato dall'imputato allorquando era amministratore anche formale della società unipersonale Europad e portato a segno nella fase successiva in cui, dismessi apparentemente le quote e il ruolo in favore di Murolo, la distrazione si era consolidata. A riprova della bontà di tale impostazione si era registrata anche la sottrazione delle scritture contabili, che solo formalmente risultavano consegnate al successore Murolo, ma di fatto erano rimaste nella disponibilità del ricorrente. In definitiva, il ricorso non opera un effettivo confronto con tale impostazione ricostruttiva appuntandosi su aspetti, quali gli elementi sintomatici della qualifica di amministratore di fatto, che in realtà sono superati nel caso di specie attraverso le univoche circostanze di fatto indicate che a ben vedere hanno consentito di attribuire la responsabilità penale al ricorrente, di là del ruolo specifico dal medesimo rivestito, in virtù dei suoi stessi comportamenti che logicamente ed univocamente sono stati ritenuti sintomatici del suo pieno coinvolgimento nella distrazione. 1.5.11 quinto e sesto motivo sono manifestamente infondati. Alla stregua della ricostruzione svolta dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado non vi è spazio per le doglianze svolte in ricorso con riferimento all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione delle scritture contabili. Sul dolo della bancarotta documentale, la pronuncia impugnata afferma che la sottrazione delle scritture era volta a nascondere le distrazioni commesse dal ricorrente. Emerge, quindi, il dolo specifico, volendo significare la sentenza che in questo modo, diventando più difficoltoso accertare la sottrazione dei beni in assenza delle scritture contabili, la condotta era finalizzata ad impedire ai creditori di agire nei confronti del ricorrente e a far conseguire a quest'ultimo il profitto della sua azione. Tale impostazione non lascia evidentemente spazio alla diversa qualificazione della condotta come bancarotta documentale semplice suggerita in ricorso. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 in relazione alla entità delle questioni tratt