CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 maggio 2026
Cassazione n. 14618/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentato e difeso dall'avvocatoPiero Ciarcià unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia n. 7911/2024, depositata il 28 ottobre2024.Numero registro generale 10214/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 14618/2026Data pubblicazione 17/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA].1. – Nel corso dell’annualità 2006 il Consorzio MangimisticoSiciliano, nell’ambito della propria attività, ha acquistato unapartita di “favino” consegnatagli dal primo cedente con sede inGran Bretagna e con fattura emessa dal fornitore svizzero“Minermet S.A”. L’Agenzia delle entrate, con l’avviso diaccertamento n. TYZ030300927/2011 ravvisava talune irregolaritàin ragione delle quali ha contestato al consorzio la violazione dellamancata emissione dell’autofattura con addebito dell’IVA attraversola procedura della c.d. “inversione contabile” o “reverse charge”, dacui la richiesta di versamento dell’imposta di euro 21.853,45,determinata nella misura del 4% dell’importo di euro 546.336,25 dicui alla fattura emessa dal fornitore senza applicazione dell’IVA edella sanzione irrogata nella misura pari al 100% dell’impostaoggetto di recupero.Il consorzio proponeva ricorso avverso l'avviso diaccertamento.Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle entrate.La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa, consentenza n. 1429 del 9 agosto 2016, ha accolto parzialmente ilricorso proposto dal consorzio, ritenendo legittima l’irrogazionedella sanzione.2. – Avverso tale pronuncia, la contribuente proponeva atto diappello.Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto delgravame.Numero registro generale 10214/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 14618/2026Data pubblicazione 17/05/2026Con sentenza n. 7911/2024, depositata il 28 ottobre 2024, laCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia rigettaval'appello.3. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a quattro motivi.L’Agenzia delle entrate si è costituita in controricorso.4. – A seguito della proposta di definizione ex art. 380 bisc.p.c. del Consigliere delegato, la ricorrente ha chiesto la decisione.Parte ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il secondo motivo, da esaminarsi prioritariamente inapplicazione del principio della ragione più liquida, si prospetta laviolazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt.17, 21, 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., avendo la ricorrente correttamenteadempiuto gli oneri di registrazione della fattura in reverse charge.Parte ricorrente evidenzia che la pronuncia impugnata sarebbeerrata in quanto la Corte di giustizia tributaria della Sicilia, lungi dalvalutare compiutamente le evidenze documentali offerte ingiudizio, ha inopinatamente ritenuto di confermare la legittimitàdella sanzione irrogata, stante il (presunto) mancato assolvimentodegli oneri di registrazione della fattura. Invero, come già dedotto,il Consorzio, con riguardo alla fattura emessa dal fornitoreMinermet S.A. ha diligentemente proceduto con: i) l’integrazionedella fattura emessa dal fornitore senza l’addebito dell’imposta,indicandovi l’aliquota e la relativa imposta; ii) la registrazione dellafattura, per come integrata, nel registro delle fatture emesse; iii) laregistrazione, parimenti, nel registro degli acquisti, con connessoesercizio del diritto alla detrazione.Numero registro generale 10214/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 14618/2026Data pubblicazione 17/05/20261.1. – Il motivo è fondato.In tema d'IVA, riguardo alle operazioni intracomunitarie ed almeccanismo del "reverse charge", come chiarito dallagiurisprudenza unionale, il diritto alla detrazione, che assicura laneutralità fiscale dall'imposta, deve essere accordato ove ne sianorispettati i requisiti sostanziali, anche ove taluni obblighi formalisiano stati violati, salvo che da ciò consegua l'effetto d'impedire laprova dell'adempimento dei requisiti sostanziali (Cass. n.15143/2020; Cass. n. 4612/2016).Nel caso di specie, come emerge dagli estratti riprodotti, nelrispetto del principio di specificità, di entrambi i registri vendite eacquisti IVA, il Consorzio ha proceduto con la registrazione dellafattura in reverse charge sia nel registro “IVA vendite” che nelregistro “IVA acquisti”, ivi procedendo con l’integrazionedell’aliquota e dell’imposta applicabili: segnatamente, l’IVA al 4%,da cui un’imposta di euro 21.853,45, è stata correttamenteriportata e annotata in entrambi i registri.2. – L'accoglimento del secondo motivo determinal'assorbimento dei restanti (con il primo motivo del ricorso sideduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 23 e 25 deld.P.R. n. 633 del 1972, in uno alla complessiva normativa della c.d.“inversione contabile”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5c.p.c.; con il terzo motivo si prospetta, in via subordinata, laviolazione e falsa applicazione degli articoli 6 del d.lgs. n. 471 del1997, nonché degli articoli 21, 23 e 25 del d.P.R. n. 633 del 1972,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., anche inconsiderazione del favor re; con il quarto motivo del ricorso, in viaulteriormente gradata, si denuncia la violazione degli articoli 8 dellal. n. 23 del 2014 e 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, nonchéNumero registro generale 10214/2025Numero sezionale 2189/2026Numero di raccolta generale 14618/2026Data pubblicazione 17/05/2026del principio, costituzionale ed unionale, di proporzionalità, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).3. – La sentenza impugnata deve essere perciò cassata inrelazione al motivo accolto e, per l'effetto, va disposto il rinvio allaCorte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione,anche per la liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti il primo, ilterzo e il quarto; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SezioneTributaria, il 10 marzo 2026.Il PresidenteLucio Luciotti