Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2012
ECLI:EU:C:2012:228
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 aprile 2012 —
Commissione / Grecia
(causa C‑297/11)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Direttiva 2000/60/CE — Politica dell’Unione in materia di acque — Piani di gestione dei bacini idrografici — Pubblicazione — Informazione e consultazione pubblica — Omessa notifica alla Commissione»
1.
Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato [Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60,
artt. 13, §§ 1‑3 e 6, 14, § 1, lettera c), e 15, § 1] (v. punto 13)
2.
Stati membri — Obblighi — Attuazione delle direttive — [OSCURATO:PERSONA] — Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno —
Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punti 14, 17)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Violazione degli articoli 13, paragrafi 1-3 e 6, 14, paragrafo 1, lettera c), e 15, paragrafo
1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) — Piani di gestione dei bacini idrografici — Pubblicazione — Informazione
e consultazione pubblica — Omessa notifica alla Commissione delle copie dei piani di gestione.
Dispositivo
1)
Non avendo predisposto entro il 22 dicembre 2009 i piani di gestione dei bacini idrografici, tanto dei bacini idrografici
interamente situati nel suo territorio quanto dei bacini idrografici internazionali, e non avendo inviato alla Commissione
europea entro il 22 marzo 2010 una copia di tali piani, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza degli articoli 13, paragrafi 1-3 e 6, e 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. Inoltre, non avendo
avviato entro il 22 dicembre 2008 la procedura di informazione e di consultazione pubblica in merito ai progetti di piani
di gestione dei bacini idrografici, la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’articolo
14, paragrafo 1, lettera c), della medesima direttiva.
2)
La Repubblica ellenica è condannata alle spese.