CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2025
Cassazione n. 36618/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 24 febbraio 2025 con cui la Corte di appello di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la sua richiesta di concessione dell'istituto della continuazione tra i reati giudicati con nove sentenze, con le quali egli è stato condannato per vari reati di furto, false generalità, uso indebito di carta di credito, guida senza patente e rapina commessi in varie località del Veneto tra il 2006 e il 2020, ritenendo insussistente l'unicità di disegno criminoso, per la forte distanza spazio- temporale tra molti di tali reati, la non omogeneità di alcuni di essi, le diverse modalità di commissione anche dei reati omogenei, e le caratteristiche di estemporaneità di alcuni di essi, in particolare i furti commessi su auto in sosta, e ritenendo non sussistenti elementi idonei per ravvisare la continuazione anche tra gruppi di reato apparendo che le condotte tenute, nel loro complesso, siano espressione di un'abitualità criminosa e di uno stile di vita dedito al delitto; rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione per avere l'ordinanza rigettato l'istanza nonostante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla giurisprudenza, quali l'identica natura dei reati, la loro vicinanza spazio- temporale, ad eccezione solo del reato di cui alla prima condanna, in quanto commessi in località confinanti tra loro, l'identità del modus operandi, non emergendo l'asserita occasionalità di alcuni furti ed essendo questi, in particolare alcuni specificamente indicati, compatibili con una programmazione originaria unitaria; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, in quanto l'ordinanza impugnata ha applicato correttamente i principi stabiliti dalla sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074, valutando non provata e non plausibile la programmazione originaria, all'epoca di commissione del primo reato, cioè un furto commesso nel 2006, delle numerose condotte delittuose commesse a partire dal 2017 e sino al 2020, non sempre omogenee, agendo il ricorrente talvolta da solo e talvolta con complici sempre diversi, e con modalità che, spesso, dimostrano l'occasionalità del fatto, e ritenendo perciò la nuova commissione di un reato analogo una mera espressione di una propensione a commettere quel tipo di delitto, ovvero di una scelta di vita, non compatibili con l'istituto della continuazione; ritenuto inoltre che il ricorso sia inammissibile perché generico, in quanto non indica alcun elemento, diverso dall'omogeneità di molti dei titoli di reato e da una presunta, ma insussistente, contiguità spazio-temporale, che dimostri la programmazione unitaria di tutti i reati sin dalla commissione del primo di essi, e pretende di superare il forte iato temporale con una affermazione di mera non incompatibilità tra questo e la originaria e preventiva programmazione quanto meno dei reati di furto di cui alle prime condanne; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ott