Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1966
ECLI:EU:C:1966:30
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0110(01)
Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 giugno 1966 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori Giudici
,
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] vi chiede d'interpretare il punto 3 del dispositivo della sentenza con cui, l'8 luglio 1965, avete deciso la controversia fra lui e l'Euratom.
Ricorderete i fatti che hanno portato a tale sentenza.
In seguito al parere sfavorevole della [OSCURATO:PERSONA] d'integrazione in merito alla nomina in ruolo del ricorrente, che era stato assunto a contratto il 18 agosto 1958, venne notificata al ricorrente stesso la disdetta del contratto di lavoro. Col ricorso 110-63 egli contestò dinanzi a voi la legittimità della decisione di licenziamento presa dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Euratom, invocando fra l'altro l'irregolare svolgimento delle operazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] di integrazione.
Avendo ritenuto la procedura effettivamente arietta da un vizio sostanziale, voi avete annullato la decisione di licenziamento del 5 settembre 1963 e avete rinviato la pratica dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] dell'Euratom affinché fosse riaperta la procedura di integrazione. Si tratta dei punti 1 e. 2 del dispositivo della sentenza, che hanno rimesso il [OSCURATO:PERSONA] nella posizione di dipendente contrattuale candidato al passaggio in ruolo.
Rimanevano da fissare ì suoi diritti sotto l'aspetto economico, e su questi decise il punto 3, che ora vi si chiede di interpretare.
In seguito alla vostra sentenza, il ricorrente ebbe con i servizi competenti dell'Euratom vari contatti, allo scopo di regolare i vari aspetti della sua posizione: ferie alle quali aveva diritto — calcolo delle, somme che gli erano dovute — riapertura del procedimento d'integrazione.
Come sapete, quest'ultimo si concluse allo stesso modo di quello precedente, per cui il 20 dicembre 1965 venne notificata al [OSCURATO:PERSONA] una decisione che poneva nuovamente fine al suo rapporto di lavoro e contro la quale egli ha presentato il ricorso 12-66, attualmente in fase istruttoria.
Contemporaneamente gli veniva comunicato un conteggio delle somme dovutegli in esecuzione della vostra sentenza, il quale a suo parere non corrisponde a quanto da voi stabilito. Pure, egli non vi chiede di annullare o modificare detto conteggio, in cui non sembra ravvisabile una decisione suscettibile di ricorso, ma di interpretare alcune disposizioni della vostra sentenza.
Quando ha avuto inizio la fase orale, si poteva credere che i punti sui quali le parti erano discordi si riducessero in ultima analisi a ben poca cosa. Ma le osservazioni scambiate in udienza hanno rivelato che non era affatto così. Per cui è necessario riesaminare uno per uno tutti gli elementi del ricorso.
Anzitutto si tratta di classificare, nell'ambito del diritto comunitario, il procedimento iniziato dal [OSCURATO:PERSONA].
A norma dell'articolo 41 dello statuto della Corte dell' Euratom — che ripete testualmente i termini degli articoli 37 dello statuto C.E.C.A. e 40 dello statuto C.E.E. — «in caso di difficoltà sul senso e la portata di una decisione, spetta alla Corte di interpretarla, su richiesta di una parte o di un'istituzione della Comunità che vi abbia interesse».
Non è quindi necessario che vi sia una controversia tra le parti in merito all'esecuzione della sentenza, e nemmeno una «contestazione», ma è sufficiente, come afferma la sentenza 5-55 Assider (vol. I, pag. 280), che ciascuna delle parti in causa dia alla sentenza un senso diverso.
La difficoltà deve riguardare un punto su cui la decisione ha statuito. E ciò significa che la Corte non può valersi di un ricorso d'interpretazione per rimettere in questione ciò che è stato giudicato, e neppure può, in tale occasione, prendere posizione su problemi che non erano stati decisi. Come è detto in un punto della motivazione della già menzionata sentenza 5-55, «le parti non possono chiedere, per mezzo dell'interpretazione, una nuova pronuncia su nuove controversie».
È infine necessario, naturalmente, che il dispositivo della sentenza — o, eventualmente, i motivi sui quali esso poggia — presentino realmente un carattere oscuro; che, a causa del carattere ambiguo dei termini usati, vi possano essere dei dubbi sugli effetti della sentenza. Altrimenti, non vi è nulla da interpretare. Bisogna inoltre rilevare che anche i termini con cui il giudice affermerà la «chiarezza» della sua sentenza precedente potranno fornire utili indicazioni alle parti per l'esecuzione della sentenza stessa.
È poi noto che non vi è alcun termine per la presentazione del ricorso ma che la domanda dev'essere conforme alle disposizioni degli articoli 37 e 38 del regolamento di procedura e specificare, fra l'altro, i punti della sentenza di cui si chiede l'interpretazione. L'istruttoria si svolge in contraddittorio, perché le parti devono essere messe in grado di presentare le proprie osservazioni; manca però lo scambio di memorie previsto dagli articoli 40 e 41.
Si tratta quindi di una procedura del tutto particolare, prevista dal diritto interno di alcuni soltanto fra i paesi membri e che deroga al principio secondo il quale il giudice, emanando la sentenza, esaurisce la propria competenza. Indubbiamente, essa serve ad evitare discussioni e il sorgere di nuove controversie, ma non vale a risolvere tutte le difficoltà cui può dar luogo l'esecuzione della sentenza; vi si può ricorrere infatti solo per quelle attinenti alla sua interpretazione. A volte si tratta solo di fissarne i limiti.
Ritorniamo ora alle conclusioni del ricorrente.
1.
Il punto 3, lettera
a)
della vostra sentenza condanna l'Euratom a versare al [OSCURATO:PERSONA] gli emolumenti previsti dal suo contratto prestatutario per il periodo compreso fra la data in cui, in forza della decisione annullata, il rapporto con il ricorrente ha avuto termine e la data in cui essa gli avrebbe notificato una nuova decisione relativa alla sua integrazione o non integrazione.
Ora, il conteggio comunicato al [OSCURATO:PERSONA] riguarda il periodo che va dal 3 novembre 1963 — data del primo licenziamento — al 31 luglio 1965, mentre la nuova decisione relativa alla sua integrazione gli è stata notificata il 21 dicembre 1965. Il ricorrente vi chiede d'interpretare la vostra sentenza nel senso che il periodo cui si riferisce il punto 3, lettera
a)
va fino al 21 dicembre 1965.
Ma la vostra sentenza è perfettamente chiara per quanto riguarda il diritto del sig. [OSCURATO:PERSONA] a percepire gli emolumenti precedentemente stabiliti fino al momento in cui gli sarebbe stata notificata la nuova decisione. Accertare la data di tale notifica è una mera questione di fatto, che attiene all'esecuzione della vostra sentenza e non alla sua interpretazione.
Aggiungerò che del resto non vi è alcuna difficoltà tra le parti. Tanto poco la [OSCURATO:PERSONA] contesta di essere obbligata, in forza della sentenza, a pagare al [OSCURATO:PERSONA] lo stipendio fino al 21 dicembre 1965 che, avendone il ricorrente fatta richiesta, questo gli è stato mensilmente corrisposto a partire dal 1
o
agosto 1965. Un conteggio delle somme dovute, fatto il 21 dicembre 1965, non poteva, a tale data, che fermarsi al 31 luglio 1965, in quanto il periodo successivo era stato già regolato.
2.
[OSCURATO:PERSONA] vi chiede poi di interpretare lo stesso punto 3, lettera
a)
, del dispositivo nel senso che il trattamento cui egli ha diritto per il periodo in questione deve essere calcolato con riferimento al grado A 3 della tabella C.E.C.A. in vigore durante detto periodo, ossia, se ho ben capito, tenendo conto dell'aumento dello stipendio base di cui hanno eventualmente potuto beneficiare, durante il periodo considerato, i dipendenti passati in ruolo con il grado di capo divisione. Si noti, a tale proposito, che nell'attestato rilasciatogli alla fine del suo contratto si afferma che la sua retribuzione era calcolata «con riferimento al grado A 3 della tabella C.E.C.A.».
In pratica il ricorrente sostiene — e in udienza la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso che si tratta di un'affermazione esatta — che il conteggio calcola la sua retribuzione
globale
su una base di 45502 Fr., mentre a suo parere essa avrebbe dovuto essere calcolata partendo da uno stipendio
base
di 51100 Fr., che a far data dal 1
o
gennaio 1965 corrisponde, ci si dice, al 5
o
scatto del grado A3.
Ammettiamo pure che qui si tratti effettivamente d'interpretare la parte del dispositivo relativa a «gli elementi
che risultano dal contratto prestatutario
». Ma si può considerare ambiguo tale punto della sentenza? Io riterrei di no, specialmente se la formula sopra riferita viene confrontata sia con alcune conclusioni sussidiarie del ricorrente, sia con alcuni passi della vostra sentenza. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il pagamento della «retribuzione relativa alle funzioni da lui esercitate, cioè 45502 Fr. belgi netti al mese almeno dalla data della cessazione dal servizio fino al momento in cui sarà stata validamente adottata dalla convenuta una nuova decisione nei suoi confronti». E voi d'altra parte avete sottolineato che, a causa dell'annullamento della decisione impugnata, il ricorrente andava considerato tuttora in servizio presso l'Euratom «alle condizioni previste dal suo contratto di lavoro».
In realtà, se vi sono dei dubbi, essi vertono quindi sul
contenuto di tale contratto
prestatutario, che voi non eravate tenuti a precisare nella vostra sentenza e che non era stato posto in discussione dinanzi a voi. [OSCURATO:PERSONA], nel corso delpresente procedimento, ha prodotto la lettera di assunzione inviata nel 1958 al [OSCURATO:PERSONA]. Detta lettera fissa la retribuzione base dell'interessato a 31700 Frb, con l'aggiunta di varie indennità, di residenza, di separazione o di capo famiglia. E il fatto che tale cifra sia stata allora eventualmente fissata in riferimento alle tabelle degli stipendi C.E.C.A. non toglie il suo carattere contrattuale, e quindi il suo valore di legge fra le parti.
Con l'annullamento del suo licenziamento, il [OSCURATO:PERSONA] si è ritrovato al servizio dell'Euratom in un momento in cui di regola erano già avvenuti i passaggi in ruolo; egli però era ancora dipendente contrattuale, in posizione prestatutaria, e le disposizioni espresse del suo contratto erano d'ostacolo a che gli venissero estesi provvedimenti presi a favore di dipendenti di ruolo. Se, diversamente da quanto si è verificato, la seconda procedura di integrazione si fosse conclusa a suo vantaggio, egli sarebbe entrato in ruolo con effetto retroattivo a partire dal 1
o
gennaio 1962, e avrebbe avuto diritto, da tale momento, ai miglioramenti economici concessi ai dipendenti di ruolo. Ma l'ipotesi di specie è ben diversa.
È chiaro allora che, se vi è ambiguità, essa verte su un punto che voi non avete deciso, ossia sul contenuto del contratto, che non può quindi essere oggetto di una sentenza interpretativa. Ma può darsi che voi, avendo fatto riferimento a tale contratto per stabilire i diritti del ricorrente, riteniate di dover precisare cosa intendevate parlando di «emolumenti previsti dal contratto prestatutario». In tal caso, a mio parere, si dovrà cercare la risposta, come dice la motivazione della vostra sentenza, nelle condizioni previste dal contratto di assunzione del ricorrente; esse prevedono una somma di 31700 Frb, più le indennità sopra indicate, ma escludono l'assimilazione
automatica
a un determinato grado della tabella degli stipendi C.E.C.A. e il diritto a beneficiare degli aumenti concessi ai dipendenti di ruolo.
3.
Il terzo punto della vostra sentenza che il [OSCURATO:PERSONA] vi chiede di interpretare richiede qualche spiegazione.
Dalle somme che la [OSCURATO:PERSONA] era condannata a versare al ricorrente, andavano dedotte le remunerazioni nette da lui percepite per attività professionali extracomunitarie e tutto quanto gli era stato versato dalla convenuta in occasione del licenziamento.
E il [OSCURATO:PERSONA] non ha nulla da obiettare a tale deduzione, tranne che su un punto, di cui mi occuperò in seguito. Vi è però il fatto che la [OSCURATO:PERSONA], oltre alle somme sopra descritte, ha detratto anche gli interessi relativi alle somme stesse, al tasso del 4,5 %.
Il ricorrente vi chiede allora d'interpretare la vostra sentenza nel senso che essa non gli impone di pagare gli interessi sulle somme in questione.
Nelle sue osservazioni scritte, la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso l'esistenza di un errore nel conteggio, affermando però di aver già ovviato all'errore stesso col versamento di 239 FF., per cui la richiesta sarebbe priva di oggetto.
Questa tesi veniva contestata in udienza dal ricorrente, il quale precisava che la somma in questione corrispondeva solo agli interessi sulla remunerazione extracomunitaria (C-3 del conteggio) e che egli aveva diritto al rimborso anche degli interessi relativi alle somme ricevute in occasione del licenziamento (C-2 del conteggio) ; la [OSCURATO:PERSONA] a sua volta rispondeva che su questo secondo punto sussistevano gli estremi di una domanda nuova.
Ma non e così. Le conclusioni del ricorrente tendevano fin dall'origine a far interpretare la vostra sentenza nel senso che non era previsto a suo carico alcun pagamento di interessi sulle somme oggetto di detrazione.
Piuttosto, dalla lettura della vostra sentenza risulta che non vi è alcuna oscurità in proposito. Vi si condanna la convenuta a pagare al ricorrente il 4,5 % di interessi annui sull'ammontare netto delle remunerazioni che gli erano dovute fino alla data della sentenza stessa; vi si precisa il periodo durante il quale tali interessi sono dovuti per ogni mensilità di retribuzione. Ma non vi è alcuna allusione a interessi destinati ad accrescere le somme da detrarre e posti invece a carico del ricorrente. È talmente chiaro che essi non rientrano nelle previsioni della vostra sentenza da escludere la necessita di qualsiasi interpretazione. È però altrettanto evidente che detta sentenza è stata inesattamente applicata dall'Euratom e che il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe legittimato a ricorrere contro una liquidazione effettuata in base ai criteri descritti.
4.
Il ricorso che vi è stato presentato contiene solo queste tre conclusioni. Bisogna però aggiungere che nelle sue argomentazioni il ricorrente ha censurato il fatto che l'Euratom abbia voluto fargli restituire 30591 FF., da lui ricevuti al momento del suo primo licenziamento quale indennità ferie non godute, fondandosi, a quanto sembra, sul fatto che tali ferie erano state da lui in effetti godute dopo la sentenza di annullamento.
Ma si deve anche constatare che tale punto non e stato ripreso nelle conclusioni tendenti all'interpretazione né può essere considerato implicitamente presupposto da alcuna di esse, nemmeno da quella che attiene al calcolo degli emolumenti prestatutari. Si tratta di un errore di stesura, vi ha detto all'udienza l'eminente patrono del ricorrente. Può darsi; ma, anche se il ricorso d'interpretazione non è sottoposto ad alcun termine, ciò non esclude che esso sia retto dai principi generali d'ordine processuale. Il giudice può tener conto solo delle conclusioni espressamente formulate nell'atto introduttivo dell'istanza, e queste conclusioni non possono venire successivamente ampliate, una volta che il ricorso sia stato notificato alle altre parti. L'articolo 102 del regolamento, qui applicabile, rinvia d'altra parte all'articolo 38, la cui lettera
d)
stabilisce che l'atto introduttivo del ricorso deve contenere le conclusioni del ricorrente. Vi propongo quindi di dichiarare irricevibili le conclusioni presentate in udienza e relative alla restituzione dell'indennità per ferie non godute.
Qualora detta conclusione vi sembri eccessivamente rigorosa, e ammesso che riteniate di essere stati validamente aditi su tale punto con una richiesta d'interpretazione, resta da vedere se non si tratti di una questione estranea alla vostra sentenza, ossia da essa non decisa nemmeno implicitamente. [OSCURATO:PERSONA] afferma che le ferie non godute durante l'anno lavorativo sono compensate, alla fine dell'anno solare, con un'indennità (mentre l'amministrazione lo nega, e sembra a ragione), sì che l'indennità da lui percepita per le ferie cui aveva diritto prima del 3 novembre 1963 gli era stata versata indipendentemente dal licenziamento. [OSCURATO:PERSONA] invece giustifica la restituzione in base al fatto che, d'accordo con l'amministrazione da cui dipendeva, il ricorrente aveva in realtà goduto le ferie dopo la vostra sentenza e prima di rioccupare il proprio posto. Aggiunge inoltre che l'indennità per ferie non godute viene pagata solo quando il dipendente cessa definitivamente dal servizio, e che solo l'avvenuto licenziamento ne legittimava la corresponsione al [OSCURATO:PERSONA].
Mi sembra che qui non si tratti tanto di interpretare il vostro giudicato quanto di valutare un accordo successivamente concluso tra le parti, per stabilire se esso implichi o no la restituzione della somma controversa. Siamo quindi in ogni caso al di fuori dell'ambito del ricorso.
In definitiva, e per motivi diversi, ritengo che le conclusioni tendenti all'interpretazione non possano venire accolte.
—
Quelle relative alla data fino alla quale il ricorrente aveva diritto a ricevere i suoi emolumenti riguardano l'applicazione della vostra sentenza, e non la sua interpretazione.
—
Ammesso che la nozione di emolumenti previsti dal contratto prestatutario sia ambigua, tale ambiguità attiene al contenuto del contratto, ossia a un punto che voi non avete deciso e che di conseguenza non può divenire oggetto di una sentenza interpretativa.
—
La vostra sentenza non è per nulla oscura a proposito delle somme per le quali sono o no dovuti degli interessi.
—
Infine, le conclusioni per l'interpretazione in tema di restituzione dell'indennità per ferie non godute sono irricevibili, perché non enunciate nell'atto introduttivo del ricorso.
Normalmente si dovrebbe concludere che le spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] rimangano a suo carico. Voglio tuttavia rilevare che il ricorso ha permesso di rettificare un errore della convenuta, di cui quest'ultima ha riconosciuto l'esistenza. Non vedrei quindi alcun ostacolo a che, valendovi della facoltà concessavi dal regolamento, voi poniate a carico dell'Euratom la metà delle spese sostenute dal ricorrente.
Concludo quindi chiedendo
—
che il ricorso del sig. [OSCURATO:PERSONA] sia respinto
—
e che le spese siano ripartite nella misura che ho sopra indicato.
(
1
) Traduzione dal francese.