CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2022
Cassazione n. 03656/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] appello di Messina, con sentenza emessa in data 17/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Patti in data 09/03/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di truffa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello spiegato il contenuto degli artifizi e raggiri posti in essere dall'imputato con la vendita di un bene di cui non si era in possesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 I Consiglie