CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19104/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TE D'APPELLO DI MESSINAVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, previa esclusionedell'aggravante della rilevante gravità del danno, in accoglimento degli ultimi duemotivi di ricorso, rideterminarsi la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione,con rigetto nel resto;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha illustrato i motivi di ricorso e quelli aggiunti e ne ha chiestol’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Messina, con la sentenza emessa il 14 novembre2025, riformava in parte quella del Tribunale di Messina, riqualificando labancarotta fraudolenta documentale in quella semplice, nonché riducendo la pena,e confermando nel resto la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] – nella qualitàdi liquidatrice della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. - in relazione ai delitti di bancarottafraudolenta societaria distrattiva, nonché di bancarotta semplice ex artt. 224 e217, comma 1, n. 4, l. fall. per aver aggravato il dissesto astenendosi dalrichiedere il fallimento.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] constadi cinque motivi, ai quali si aggiungono ulteriori quattro motivi nuovi, enunciati neilimiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall’art.173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il primo motivo deduce vizio di motivazione. La Corte di appello, puravendo riqualificato la condotta di bancarotta documentale da fraudolenta insemplice, illogicamente replicava al motivo di appello, che aveva denunciato laviolazione della regola dell’art. 521 cod. proc. pen. in quanto aveva ritenutofungibili le condotte di bancarotta documentale specifica e generica, poicontraddicendosi e operando la riqualificazione della condotta in bancarottasemplice.Con il primo motivo aggiunto il ricorrente deduce anche violazione di legge,avendo la Corte di appello operato la riqualificazione in bancarotta documentalesemplice senza alcuna valutazione in merito a quali scritture non fossero statetenuto o lo fossero state in modo irregolare nonché in ordine a quale prova vi fossedella colpa.4. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, anchedenunciando travisamento, in relazione alle condotte distrattive.4.1 In primo luogo, quanto alla qualificazione del rimborso finanziamento soci,contesta la ricorrente che la disciplina della postergazione ex art. 2467 cod. civ.possa trovare applicazione nel caso in esame, in quanto il finanziamento operatoda [OSCURATO:PERSONA] risultava essere a titolo di mutuo, cosicché la condotta doveva esserequalificata come bancarotta preferenziale.La Corte territoriale avrebbe omesso di verificare la natura del versamento,non confrontandosi con gli elementi emergenti – dovendosi confrontare con lavolontà delle parti contrattuali - quali le finalità pratiche perseguite perfronteggiare spese correnti, l’iscrizione in bilancio fra i debiti, ritenendo applicabilela regola civilistica e traendone erroneamente la natura distrattiva del rimborso,mentre lo stesso andava ricondotto alla natura preferenziale. Inoltre, la previsionedel decreto liquidità del 8 aprile 2020 n. 23 escludeva l’applicabilità della regoladella postergazione per le società a responsabilità limitata dal 9 aprile al 31dicembre 2020. Tale doglianza viene ripresa anche dal secondo motivo aggiunto.4.2 Quanto all’autoliquidazione del compenso, la Corte di appello si sarebberifatta ad un orientamento giurisprudenziale che richiede la delibera assembleareo la previsione statutaria, non confrontandosi con le pronunce di legittimità chechiedono al Giudice di verificare la congruità del compenso rispetto alla quantità equalità dell’attività prestata. Difetterebbe ogni valutazione sulla congruità delcompenso anche alla luce delle indicazioni provenienti dal perito, nominato dalGiudice dell’udienza preliminare, che aveva ritenuto la congruità dei compensinella misura di 1500 euro al mese, senza tener conto della circostanza chel’assenza di una delibera era funzionale a poter valutare il compenso dovuto annodopo anno, per renderlo proporzionato all’andamento della società. Ciò cheescluderebbe la fraudolenza. Il quarto motivo aggiunto precisa ulteriormente lapresente censura.5. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione in relazione alla bancarottasemplice per aggravamento del dissesto, in quanto la sentenza rappresenta ladiminuzione totale dei debiti fra il 2018 e il 2020, salvo però ritenerel’aggravamento del dissesto da oltre 60mila euro nel 2018 a 314mila euro nel2020. Il terzo motivo aggiunto integra la doglianza con riferimento all’immissionedi liquidità proveniente dalla imputata e con la considerazione che l’aggravamentodel dissesto deve essere effettivo.6. Il quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quantoalla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, per averela Corte di appello ritenuto che le condotte distrattive ammontassero a 144milaeuro - già in sé non integrante l’aggravante - in vero da ritenersi pari a 44milaeuro, per quanto emerge dalla perizia.7. Il quinto motivo lamenta motivazione apparente in ordine al diniego dellaprevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, avendovalorizzato la sentenza la volontà positiva della imputata di evitare il fallimento.8. Il ricorso è stato trattato con l’intervento delle parti, ai sensi del rinnovatoart. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 e successiveintegrazioni.Le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini che seguono.2. Il primo motivo è complessivamente infondato.La contestazione di bancarotta documentale - «sottraeva le scritture contabiliobbligatorie in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e delmovimento degli affari» - conduceva in primo grado alla qualificazione giuridicadella condotta come bancarotta di tipo generico, avendo fatto prevalere il primoGiudice il dato dell’omesso aggiornamento delle scritture esistenti.La Corte di appello, invece, riqualifica la condotta in quella di bancarottadocumentale specifica, pur concludendo che – per l’insussistenza del necessariodolo specifico - la condotta dovesse essere ricondotta a quella di bancarottasemplice documentale.La doglianza proposta con il primo motivo risulta infondata in quanto correttoè l’argomentare della Corte di appello.In primo luogo, la Corte territoriale correttamente rileva come anche laparziale omessa tenuta integri la condotta di bancarotta specifica.A riguardo basti richiamare quanto afferma Sez. 5 Gualandri che inmotivazione afferma - a proposito della bancarotta documentale specifica, cheimplica la sussistenza del dolo specifico - che tale fattispecie può riguardare anchesolo parte delle scritture contabili: «Anzitutto, perché l'omissione annotativaintegri la fattispecie alternativamente prevista dalla prima parte dell'art. 216,comma 1, n. 2, legge fallimentare, è necessaria la sussistenza del dolo specifico.In presenza di questa condizione, afferente all'elemento soggettivo del reato, nonè necessario che detta omissione annotativa sia perdurata per tutta la vitadell'impresa, né che essa riguardi tutte le scritture contabili, ben potendo essereparziale, sia in riferimento all'oggetto che in riferimento allo sviluppo, potendoessa manifestarsi sia in senso diacronico che sincronico. Ciò, peraltro, emergeinequivocabilmente dal testo della disposizione normativa, che chiarisce come lacondotta riguarda "...in tutto o in parte..." le scritture contabili, potendo, quindi,manifestarsi attraverso la radicale carenza di tutte o di parte delle scritture e deilibri contabili e non in una loro tenuta lacunosa, connotata da omissioni annotative[…]. Si è, inoltre, spiegato, ad ulteriore individuazione del discrimine tra le duefattispecie delineate dalla disposizione di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, leggefallimentare, che la fraudolenta tenuta delle scritture, a dolo generico, presupponeun accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminatidai predetti organi» (Sez. 5, n. 15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677).Nel caso in esame, a differenza di quello che deduce la ricorrente, dallesentenze di merito emergeva la prova che alcune scritture non erano state tenutedal terzo trimestre 2020 e fino al fallimento: in sostanza si verteva in tema diomessa tenuta di parte delle scritture per un certo arco temporale, il che integrala condotta di bancarotta documentale specifica.Proseguiva in motivazione Sez. 5 Gualandri: « Qualora emerga, sulla scortadi uno specifico accertamento, che la contabilità sia in parte omessa ed in parteirregolarmente tenuta, e che detta ultima situazione renda impossibile ocomplessa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari,evidentemente proprio la descritta struttura della norma rende possibile non solola contestazione alternativa, ma anche la sufficienza, ai fini delle individuazionedella fattispecie penalmente rilevante, dell'accertamento di una sola dellecondotte, ancorché diversamente strutturate, purché risulti possibile configurareanche il relativo elemento soggettivo».Si tratta proprio della verifica effettuata dalla Corte di appello che opta peruna delle due possibili condotte contestate alternativamente (Sez. 5, n. 8902 del19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572 – 01), quella documentale specifica, che vieneperò abbandonata dalla Corte territoriale, in quanto non è comprovato il dolospecifico: cosicché la qualificazione vira verso la bancarotta documentale semplice.Or bene, la doglianza di vizio di motivazione mossa con il primo motivo diricorso risulta infondata, in quanto la contraddittorietà riguarda due qualificazionigiuridiche – bancarotta fraudolenta generica e specifica - che vengono entrambeabbandonate per giungere alla bancarotta documentale semplice. È di tuttaevidenza per un verso che la contraddittorietà ha valore se è in grado didisarticolare l’argomentazione impugnata (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017,Tallarico, Rv. 272492 – 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.277758 – 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv.265765 – 01), il che nel caso in esame non è rispetto alla ritenuta bancarotta exart. 217 l. fall., dal che deriva che la ricorrente non ha un interesse concreto chesostenga il vizio di motivazione dedotto, tanto più che la Corte di appello accogliela proposta di riqualificazione avanzata in via subordinata della difesadell’imputata, con il primo motivo aggiunto in appello (riportato in sentenza al fol.Quanto alla violazione di legge dedotta con il primo motivo aggiunto al ricorso,per un verso lo stesso è inammissibile, in quanto non ha alcuna connessione coni motivi dedotti con il ricorso per cassazione che non formulava alcuna specificacritica in ordine alla ritenuta bancarotta semplice documentale. Deve infattiribadirsi che i motivi nuovi di impugnazione debbono essere inerenti ai temispecificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale giàpresentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra imotivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv.228525).Per altro verso, e comunque, la Corte di appello rende conto – conmotivazione non manifestamente illogica e corretta – di quali siano i periodi in cuile scritture non furono tenute e aggiornate, rifacendosi alla dichiarazione del perito(fol. 8), per altro riportata anche nella sentenza di primo grado con maggior gradodi dettaglio (fol. 9). E anche quanto al coefficiente psicologico della colpa, la Cortedi appello esclude che vi sia stato dolo specifico da parte di [OSCURATO:PERSONA], dando attoche le scritture per altra parte erano state tenute e depositate, individuando lacolpa nell’omessa tenuta per negligenza nel periodo finale dalla cessazionedell’attività sociale alla cancellazione (fol. 9). In sostanza non volontà didanneggiare i creditori ovvero avvantaggiare se stessa o altri, bensì meranegligenza per non aver tenuto le scritture fino alla cessazione anche formaledell’attività sociale: ciò in sintonia con il principio per il quale, in tema di bancarottasemplice documentale, l'obbligo di tenere le scritture contabili, la cui violazioneintegra il reato, viene meno solo quando la cessazione dell’attività commercialesia formalizzata con la cancellazione dal registro delle imprese, indipendentementedal fatto che manchino passività insolute, trattandosi di reato di pericolo presuntoposto a tutela dell'esatta conoscenza della consistenza patrimoniale dell'impresa,a prescindere dal concreto pregiudizio per le ragioni creditorie (Sez. 5, n. 20514del 22/01/2019, Martino, Rv. 275261 - 01).Ne consegue la complessiva infondatezza del primo motivo.3. Anche il secondo motivo – con il quarto motivo aggiunto - ècomplessivamente infondato.A ben vedere la Corte di appello fa buon governo del principio per il qualeintegra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione, e non quello dibancarotta preferenziale, la condotta dell'amministratore di una società aresponsabilità limitata che rimborsi un finanziamento effettuato dal socio inpresenza di un eccessivo squilibro finanziario della società in quanto,indipendentemente dalla forma giuridica rivestita: lo stesso va equiparato ad unconferimento destinato al capitale sociale, la cui restituzione va postergata rispettoal pagamento degli altri creditori (Sez. 5, n. 7052 del 13/11/2025, dep. 2026,Misuraca, Rv. 289459 – 01; conf: N. 50188 del 2017 Rv. 271775 - 01, N. 29670del 2024 Rv. 288014 – 01).La Corte di appello evidenzia come la situazione di crisi societaria fosse giàmaturata all’atto dei finanziamenti operati da [OSCURATO:PERSONA] nel 2018, 2019 e 2020, cioèdopo che per le perdite subite la società aveva azzerato il proprio capitale sociale.Ne consegue che sussisteva – secondo la Corte di merito – lo squilibrioeccessivo fra indebitamento e patrimonio netto, con il che trovava applicazionel’art. 2467 cod. civ., cosicché non rileva la forma giuridica e la ragione delfinanziamento in quanto, qualunque esse siano, lo stesso subisce la regola dellapostergazione che implica la non esigibilità del credito, il che esclude la possibilitàdi una riqualificazione in bancarotta preferenziale del rimborso.Anche la doglianza relativa alla vigenza della disciplina del cd. decreto liquiditàè infondata: trova già una prima ragionevole risposta nella sentenza di primogrado (fol. 8), che chiarisce come tale disciplina interveniva per una parte del2020, ma le dazioni distrattive erano già intervenute nel 2018 e nel 2019.La reiterazione del motivo in questa sede avviene in maniera generica. Infatti,l’art. 8 del d.l. n. 23 del 2020 convertito con modificazioni dalla l. 5 giugno 2020,n. 40, in vigore dal 9 aprile 2020, prevede che «Ai finanziamenti effettuati a favoredelle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla datadel 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 quinquies del codicecivile». Il motivo di ricorso non chiarisce se e quali finanziamenti siano intervenutiin tale limitato arco temporale – dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 e, si badi, ilriferimento è ai finanziamenti non alle restituzioni - il che rende generico il motivoe, comunque, residuerebbero i finanziamenti degli anni 2018 e 2019 (cfr. fol. 7della sentenza impugnata), cosicché la doglianza non ha valore disarticolante néè indicato l’interesse ad ottenere una pronuncia ‘parziale’.Quanto alla autoliquidazione del compenso, il presupposto della doglianza èrelativo alla congruità del compenso medesimo. A riguardo però il motivo ègenerico, in quanto le ragioni della congruità non vengono specificate, se nonricorrendo al contenuto di una consulenza tecnica di ufficio – rectius perizia - cherisulta richiamata ma non comprovata nella parte di interesse, cosicché si deduceun sostanziale travisamento senza fornire prova dello stesso, quanto allaquantificazione dell’importo di 1500 euro mensili. Va ricordato che il ricorso percassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicitàdella motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti nonpuò limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali nonesplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimentoimpugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dalgiudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge eche risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la provadella verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché dellaeffettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare leragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica el'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale"incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimentoimpugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 – 01; Sez. 3, n.2039 del 02/02/2018, dep. 17/01/2019, Papini, Rv. 274816 – 07; Sez. 6, n. 45036del 02/12/2010 - dep. 22/12/2010, Damiano, Rv. 249035).D’altro canto, anche le sentenze richiamate dalla ricorrente risultano nonpertinenti al caso di specie.Infatti, Sez. 5, n. 25183 del 13/05/2025, Arlandi, Rv. 288204 – 01, haaffermato che configura il delitto di bancarotta per distrazione, e non quello dibancarotta preferenziale, la condotta del socio amministratore di una società dicapitali che preleva dalle casse sociali somme asseritamente corrispondenti acrediti dal medesimo vantati per il lavoro prestato nell'interesse della società,senza l'indicazione di elementi che ne consentano un'adeguata valutazione, attesoche il rapporto di immedesimazione organica che si instaura tra amministratore esocietà non è assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di lavorosubordinato o parasubordinato che giustifichino di per sé il credito per il lavoroprestato, dovendo invece l'eventuale sussistenza, autonoma e parallela, di un talerapporto essere verificata in concreto attraverso l'accertamento dell'oggettivosvolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti all'immedesimazioneorganica. In sostanza andava dedotto e ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] avesse svolto unaulteriore attività - rispetto a quella di amministrazione della società in sé - il chenon è avvenuto.Quanto a Sez. 5, n. 36416 del 11/05/2023, Ciri, Rv. 285115 – 01 richiede algiudice un accertamento che presuppone la verifica di congruità del compensorispetto a una prestazione effettiva e alla intensità dell’impegno profuso. Ma, nelcaso in esame, la Corte di appello ha affermato che la liquidazione del compensoè avvenuta in modo sommario, astratto e «del tutto ingiustificabile» esprimendosostanzialmente un giudizio di incongruità del compenso che resiste alla doglianzadella ricorrente, che non comprova il contrario, come in precedenza evidenziato.Ciò volendo accedere all’orientamento giurisprudenziale richiamato dallaricorrente, fermo restando che di segno opposto è quello - tranciante rispetto almotivo in esame - che richiede la necessità della quantificazione dell’importo delcompenso in delibera assembleare o nello statuto, mancante nel caso dellaricorrente (Sez. 5, n. 3191 del 16/11/2020, dep. 2021, Rv. 280415 – 01; fariferimento a compensi solo genericamente indicati nello statuto e senzadeterminazione di essi con delibera assembleare, cosicché il credito è daconsiderarsi illiquido, in quanto, sebbene certo nell'an, non è determinato anchenel quantum, Sez. 5, n. 30105 del 05/06/2018, Rv. 273767).Ne consegue l’infondatezza complessiva del motivo.3. Il terzo motivo risulta invece fondato.Osserva correttamente la ricorrente come la sentenza impugnata al fol. 10abbia accertato per un verso che negli anni 2018-2020 vi sia stata «unaprogressiva totale diminuzione dei debiti», per effetto della mancata ricostituzionedel capitale sociale o messa in liquidazione, e, al contempo, che si è avutocomunque un incremento dei debiti verso l’erario e gli istituti di previdenza.A ben vedere la motivazione - che fonda la responsabilità sull’andamentocomplessivo dei risultati di esercizio per gli anni 2019 e 2020 – non risultaspecificare e quantificare analiticamente le ragioni dell’aggravamento del dissestocomplessivo in conseguenza delle condotte di bancarotta semplice contestate esoprattutto appare connotata da un vizio di motivazione per contraddizioneintrinseca, facendo riferimento ad un andamento di riduzione dei debiti salvo,però, ritenere l’aggravamento del dissesto.Va ricordato che in tema di bancarotta semplice, l'aggravamento del dissestopunito dagli artt. 217, comma primo, n. 4 e 224 legge fall. deve consistere neldeterioramento, provocato per colpa grave o per la mancata richiesta di fallimento,della complessiva situazione economico-finanziaria dell'impresa fallita, nonessendo sufficiente ad integrarlo l'aumento di alcune poste passive (Sez.5 , n. 27634 del 30/05/2019, Bernardi, Rv. 276920 – 01 ha annullato con rinviola decisione di condanna che aveva concentrato l'attenzione sul debito tributario esui costi operativi accresciutisi per effetto della mancata richiesta di fallimento,senza considerare la progressiva riduzione delle perdite, il modesto utile e ilsensibile risparmio dei costi per interessi bancari, risultanti dai bilanci depositatinegli anni oggetto della contestazione).Ne consegue che in sede di rinvio la Corte territoriale dovrà operare lavalutazione alla luce del principio di diritto ora richiamato.5. Il quarto motivo è inedito e, quindi, non consentito in quanto introdottosolo con i motivi aggiunti in appello e non con l’impugnazione principale.Va richiamato il principio per il quale in tema di termini per l'impugnazione, lafacoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessarioriferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentaremero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente nonevidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti; ne consegue chesono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del petitum deimotivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, manon anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum,introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini perl'impugnazione. (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012 - dep. 2013, Platamone e altro,Rv. 254301).D’altro canto, e comunque, corretta è la motivazione che si legge al fol. 11della sentenza impugnata, commisurata alle condotte distrattive di rimborso deifinanziamenti e autoliquidazione dei compensi. La motivazione è in sintonia con ilprincipio per il quale la valutazione del danno non va effettuata con riferimentonon all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alladiminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto dibancarotta; ne consegue che il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità- del fatto non va riferito al singolo rapporto che passa tra fallito e creditoreammesso al concorso, ne' a singole operazioni commerciali o speculativedell'imprenditore decotto, ma va posto in relazione alla diminuzione, (nonpercentuale, ma globale), che il comportamento del fallito ha provocato nellamassa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fosseroverificati gli illeciti. (Sez. 5, n. 52057 del 26/11/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277658 – 01;Sez. 1, Sentenza n. 12087 del 10/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217403 – 01).6. Il quinto motivo, relativamente al giudizio di bilanciamento dellecircostanze, risulta assorbito e conseguente rispetto alla decisione da assumere insede di rinvio.7. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alcapo 3 con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello diMessina. Il ricorso nel resto va rigettato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al capo 3 con rinvio per nuovogiudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Rigetta il ricorso nelresto.Così deciso il 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente