CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della recidiva, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, meramente reiterative dei motivi d'appello, ai quali la Corte territoriale ha offerto analitica confutazione; in particolare, nel confermare la attuale pericolosità, resa esplicita dalle modalità del fatto per cui si procede, alla luce dei precedenti penali, la Corte territoriale ha compiutamente esplicitato l'in se della recidiva (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente