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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 18208/2022

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dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per oneri ed accessori.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggi.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dalla d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1.197/16; ritenuto che sulle spese debba provvedersi, stante la mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio e condanna al pagamento delle spese del presente procedimento, che si liquidano in Euro 4.000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per oneri ed accessori. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. [OSCURATO:PERSONA] oggi.
Decreto Cassazione n. 18208/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris