CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 33880/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PGLetta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, veniva richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine ai reati per i quali costui risultava condannato in forza delle seguenti sentenze, divenute irrevocabili: 1) sentenza emessa il 23 gennaio 2023 per il reato di bancarotta fraudolenta; 2) sentenza emessa il 6 giugno 2014 per il reato di cui agli artt. 5, 10 e 11 d.lgs. n. 74 del 2000. 2. Con ordinanza del 15 settembre 2025, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con atto articolato in due motivi volti ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza suddetta. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., lamenta omissione o insufficienza della motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., con particolare riguardo alla negazione del riconoscimento del beneficio della continuazione per asserita diversità dei soggetti per mezzo dei quali l'agente commise le condotte penalmente sanzionate. La difesa afferma che il giudice dell'esecuzione è incorso in vizi di motivazione e ha omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i suddetti reati. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, richiamando l'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., lamenta mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., con particolare riguardo alla negazione del riconoscimento del beneficio della continuazione per asserita assenza di un medesimo disegno criminoso sotteso alle condotte criminose per le quali l'istante è stato condannato. La difesa ribadisce che il giudice dell'esecuzione è incorso in vizi di motivazione e ha omesso di valutare gli elementi rivelatori della sussistenza di un medesimo disegno criminoso fra i suddetti reati. 4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso. 2CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Le censure sono tutte infondate. 1.1. L'esame dell'ordinanza dimostra che il giudice dell'esecuzione ha correttamente interpretato e applicato le norme di legge rispettando i consolidati e condivisibili principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, perché ha compiuto in modo adeguato, fornendo idonea motivazione priva di vizi logici, le valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, tutti i reati per i quali è stato condannato con distinte sentenze. (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615-01; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 255156-01). È stato anche rispettato il principio in base al quale, in tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula un programma di condotte illecite previamente ideato e voluto, ma non si identifica con la semplice estrinsecazione di un genere di vita incline al reato. (Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284420 - 01). La mera inclinazione a reiterare violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita, o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità, non integra di per sé l'unitaria e anticipata ideazione di più condotte costituenti illecito penale, già insieme presenti alla mente del reo, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, Rv. 260896 - 01) 1.2. Nel caso ora in valutazione, il giudice dell'esecuzione, come si è anticipato sopra, non è incorso in alcun errore di diritto e ha reso adeguata motivazione sui punti decisivi delle questioni trattate, nel giustificare la negazione di un vincolo della continuazione fra i reati giudicati con le sentenze irrevocabili indicate nell'istanza. L'ordinanza qui impugnata, che pure dimostra di aver tenuto conto delle caratteristiche dei reati commessi, pone in evidenza, in modo adeguato e non illogico, gli elementi in base ai quali ha escluso che i reati siano stati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione, pur avendo rilevato una continuità cronologica fra i reati, dal momento che i fatti giudicati con la prima sentenza coprono il periodo 2004-2014 mentre quelli oggetto della seconda vanno dal 2012 sino al 2018, in parziale sovrapposizione, ha poi spiegato, fra l'altro, con riferimento specifico al 3caso concreto e alla natura dei reati, che ad ostacolare - in radice - il riconoscimento della continuazione vi è innanzitutto la considerazione dirimente che si tratta di azioni compiute dall'imputato in relazione a due soggetti economici completamente diversi. In proposito, il giudice dell'esecuzione, dopo aver chiarito che le condotte di bancarotta fraudolenta - consistita nella sottrazione di scritture contabili allo scopo di recare pregiudizio ai creditori - riguardano una società di capitali di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore, mentre le condotte di occultamento di scritture obbligatorie, il compimento di attività fraudolente e l'omessa dichiarazione dei redditi riguarda invece una ditta individuale, ha ritenuto in modo non manifestamente illogico né contraddittorio, ma nell'esercizio dei suoi poteri valutativi, che, sebbene le due attività imprenditoriali avessero sede nello stesso luogo fisico e si occupassero di settori economici contigui, ciò «non appare sufficiente a far ravvisare un medesimo disegno criminoso ma, semmai, come rilevato dal procuratore generale, una inclinazione alla commissione di delitti nel settore economico». 1.3. Il giudice dell'esecuzione, quindi, ha posto in luce nell'ordinanza le ragioni che l'hanno condotto al rigetto dell'istanza. La motivazione resa dal giudice dell'esecuzione è coerente e sufficiente, idonea a sorreggere sul piano argomentativo l'ordinanza impugnata, rispettosa del dato normativo e della giurisprudenza di legittimità. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di legge, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. In proposito, occorre ricordare il condivisibile principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come, in tema di continuazione, l'accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento sul punto sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamenti di fatto. (Sez. 1, n. 10939 dei 18/12/2025, dep. 2026, Rv. 289635 - 01). 2. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, conseguentemente, il ricorrente, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. 4 P.Q.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuigi [OSCURATO:PERSONA] 4 h' [OSCURATO:PERSONA] Pris-021Se4iàr,,, Depositata in Can.IL FUNZ2NARIO [OSCURATO:PERSONA] FUNZIn- ,:nTiziAruo Af cigni 5