CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 12685/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14294-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliat a presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e MULE’ ACCURSIA -intimati - avverso la sentenza n. 390/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 26/02/2019; Ric. 2019n. 14294sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato l’ [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Sciacc a , invocando l ’accertamento dell’inesistenza di una servitù di passaggio su una stradella insistente sul terreno dell’attrice. Si costituivano i convenuti, resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’usucapione della servitù di passaggio di cui è causa. Con sentenza n. 319 /201 4 il Tribunale rigetta va la domandaprincipale, accogliendo la riconvenzionale. Con la sentenza impugnata, n. 39 0 /201 9 , la Corte di Appello di Palermo dichiarava inammissibile il gravame interposto dalla Marrone avverso la decisione di prime cure. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico, articolato, motivo, la ricorrent e lamenta la violazione dell’art. 342 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato l’inammissibilità del gravame, in relazione all’art. 342 c.p.c., per difetto di specificità, senza esaminare i diversi profili di critica alla decisione di prime cure che erano stati dedotti con i motivi di impugnazione. Ric. 2019n. 14294sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 -3- La sentenza della Corte distrettuale, pur affermando di non pretendere un progetto alternativo di sentenza, dichiara inammissibile l’appello perché l’odierno ricorrente non avrebbe esplicitato un percorso logico alternativo a quello seguito dal primo giudice, dimenticando in tal modo che l’appello, per essere ammissibile, deve soltanto individuare i temi sottoposti al vaglio critico del giudice del gravame. Nel caso di specie, come si evince dal ricorso, erano state proposte specifiche critiche alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale, e dunquel’appello avrebbe dovuto essere esaminato nel merito. La statuizione di inammissibilità dell’appello, adottata dalla Corte palermitana, è dunque errata, dovendosi, al riguardo, confermare il principio secondo cui“Nel giudizio di appello –che non è un novum iudicium– la cognizio ne del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia Ric. 2019n. 14294sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 -4- censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (Cass. Sez. 1 , n. 18932 del 27 /0 9 / 2016 , Rv. 641832; conf. Cass. Sez.3, n. 9244 del 18 /0 4 / 2007 , Rv. 597867; cfr. anche Cass. Sez.1, n. 21566 del 18/09/2017, Rv. 645411). Il principio è interpretato, con orientamento ormai consolidato, nel senso che “L'onere di specificità dei motivi di appello deve ritenersi assolto quando, anche in assenza di una formalistica enunciazione, le argomentazioni contrapposte dall'appellante a quelle esposte nella decisione gravata siano tali da inficiarne il fondamento logico giuridico” (Cass. Sez. 3 , n. 18307 del 18 /0 9 / 2015 , Rv. 636741 ). In senso conforme, cfr. anche Cass.Sez. 3 , n. 25218 del 29 / 11 / 2011, Rv. 620524, secondo la quale “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (conf. Cass. Sez. 1 , n. 2814 del 12/02/2016, Rv.638551). Detti principi sono stati ribaditi anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D. L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei Ric. 2019n. 14294sez. S2 - ud. 18 - 0 4 - 2023 -5- punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”(Cass. Sez. U n. , n. 27199 del16/11/2017, Rv. 645991; conf. Cass. Sez. 6 - 3 , n.13535 del 30/05/2018 , Rv. 648722 e Cass. Sez. U n. , n.36481 del 13/12/2022 , Rv. 666375). In definitiva, il ricorso va accolto , con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo, in differente composizione, per l’esame dell’appello nel merito. PQM la Corteaccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Palermo , in different