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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05690/2022

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5 cod. proc. civ. - deduce l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo del giudizio per aver la CTR con- cluso nel senso della antieconomicità della condotta tenuta dalla so- cietà.

Con il secondo motivo di ricorso principale la contribuente - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. - prospetta, sempre con riferimento ai maggiori ricavi, la nullità della sentenza impugnata per aver omesso la CTR di pronunciarsi sulla specifica domanda di ridu- zione della ripresa a tassazione, in pretesa violazione degli artt.1 del d.lgs. n.546 del 1992 e 112 cod. proc. civ..

6. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, relativo alla medesima ripresa.

Nel testo dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, considerato che la sentenza della CTR è stata depositata il 17.2.2012 3nteriormente all'entrata in vigore dell'art. 54 comma primo lett. b) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla

I. 7 agosto 2012 n. 134, è corret- tamente censurata l'insufficiente motivaz one della CTR con riferimen- to alla ripresa de quo, per imposta armonivata con riferimento a sot- tofatturazione di operazioni infragruppo poste in essere tra società in- teramente controllate dal medesimo soggetto economico. 7.

La CTR ritiene che la contribuente abbia in primo luogo ammesso l'antieconomicità delle operazioni economiche in contestazione e che questa risulterebbe provata dal fatto che «in tutti e quattro i casi det- to margine negativo è frutto, secondo le affermazioni della stessa contribuente, di errori commessi nei confronti di società del medesi- mo gruppo».

Tuttavia, identificata come 'lapsus calami" la mancata inserzione della negazione in una singola f-ase dell'appello incidentale della contribuente, non è chiaro per qLale ragione l'ulteriore argo- mento secondo cui il fatto che si tratti di errori nei confronti di società del medesimo gruppo dimostrerebbe di per sé la fondatezza della ri- presa, restando la motivazione insufficiente a tal fine.

8. Con il primo motivo di ricorso incidentz le, relativo alla ripresa per indebita detrazione IVA di Euro 57.754,63 in relazione ad un'opera- zione di acquisto e triangolazione nazionale, avendo ricevuto fatture dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per beni contestualmente venduti a controllate estere - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 36 del d.lgs. n.546 del 1992, 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per aver la CTR omesso di esporre e motivare sulle ragioni in fatto e diritto del rigetto dell'appello dell'Agenzia sulla pre- detta.

Con il secondo motivo l'Agenzia ricorrente incidentale, sempre circa la detrazione per la descritta operazione di acquisto e triangolazione - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. c v. - deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.58 del d.l. n.331 del 1993, aver il giudice d'appello erroneamente condiviso la tesi, già fatta propria dal giudice di prime cure, secondo cui la citata previs one di legge prevederebbe la facoltà e non l'obbligo per il contribuen:e di acquistare senza l'ap- plicazione dell'imposta.

9. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e non sono inammissibili, come Dure genericamente ritenu- to nel controricorso al ricorso incidentale, in quanto è corretta la loro tecnica di formulazione, ed è fondata la prima censura con assorbi- mento della seconda.

Questa Corte ha già affermato (Cass. n.22332 del 13/09/2018) come l'art. 58 d.l. n. 331 del 1993 dispone che non sono imponibili le ces- sioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spe- diti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per in- carico dei propri cessionari o commissionari di questi, mentre tale di- sposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.

10. E' condiviso il fatto che la fattispecie si caratterizzi per l'intervento di tre distinti operatori economici e per il fatto che la merce oggetto della cessione, e che deve essere spedita o trasportata dal territorio dello Stato membro di partenza in quello dello Stato membro del ces- sionario, non sia utilizzata direttamente dall'acquirente bensì, fin dal- l'origine, sia vincolata alla consegna ad un terzo soggetto passivo.

Costui è chi la immette al consumo o la destina agli impieghi della propria attività economica nello Stato membro di destinazione della merce e, pertanto, la cessione viene effettuata non al destinatario fi- nale della merce ma ad un soggetto pEssivo, realmente interposto, che effettua l'acquisto esclusivamente in funzione della successiva esportazione ovvero della operazione infracomunitaria, poiché a ciò r giuridicamente vincolato dall'accordo stipulato con il cedente (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 3099 del 1710212016)

11. L'art. 58 primo comma citato disciplina la fattispecie della triango- lazione, in cui il «primo acquirente» è residente nello stesso Stato membro del cedente ed effettua l'acquisto nello Stato con il vincolo del successivo trasferimento ad altro soggetto passivo, indicato «ab origine» quale cessionario finale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] bro, nel territorio del quale il bene viene direttamente spedito o tra- sportato.

Questa Sezione ha inoltre chiarito (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4408; Cass. 24 giugno 2011, n. 13951) che la finalizzazione della cessione nazionale al trasporto a cessionario residente all'estero deve guidare l'interpretazione dell'espressione letterale «a cura» del ce- dente, contenuta nella previsione di legge succitata, nel senso che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione docu- mentale, deve essere voluta, nella comune volontà degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero e non anche che la spedizione o il trasporto devo- no avvenire in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultirm.

12. Nel caso di specie la motivazione del g udice d'appello, che si limi- ta ad affermare «non si rileva alcuna finalità evasiva nel comporta- mento della società» non rispetta il minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232) perché non permette di leggere per quale ragione la CTR abbia ritenutc rrilevante la circostanziata deduzione in fatto dell'Agenzia, potenzialmente decisiva ai fini della fattispecie dell'art.58 citato, secondo cui fin dall'origine l'operazione economica è stata caratterizzata dall'inte -vento di tre distinti operato- ri economici e che la merce oggetto della cessione, la quale è spedita o trasportata dal territorio nazionale a quello dello Stato membro del cessionario, non è stata utilizzata direttamente dall'acquirente, ed è stata vincolata alla consegna ad un terzo soggetto passivo, il quale l'ha immessa al consumo o l'ha destinata agli impieghi della propria attività economica nello Stato membro di cestinazione della merce.

13. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale, circa l'indebita detra- zione dell'IVA di Euro 25.495,73 in relazione al contratto di leasing per beni consegnati ad una controllata francese, - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - deduce la vio azione e falsa applicazione degli artt.1 e 36 del d.lgs. n.546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per aver la CTR omesso di esporre e motivare sulle ragioni in fatto e diritto del rigetto dell'appello dell'Agenzia sulla ripresa.

Con il quarto motivo l'Agenzia, circa la medesima ripresa per detra- zione di canoni di leasing, - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.109 TUIR, avendo il giudice d'appello mancato di censiderare che i macchinari oggetto del contratto di leasing non erano mai entrati nel ciclo pro- duttivo della contribuente e, dunque, noi avevano alcuna correlazio- ne con i suoi ricavi.

Con il quinto motivo la ricorrente incidentale, con riferimento alla medesima questione, deduce quale vizio motivazionale anche l'omes- sa motivazione su fatto decisivo della controversia, con riferimento al fatto che la società italiana non ha procotto alcuna documentazione attestante il titolo in base al quale la controllata francese disponesse dei macchinari.

14. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità della quarta censura, sollevata nel controricorso al ricorso incidentale, dal momento che il mezzo non è diretto puramente a contestare l'appli- cabilità della norma in concreto, ma anche a censurare la sussunzione della fattispecie concreta nella pertinente previsione di legge ai fini dell'inerenza del costo ex art.109 TUIR.

Inoltre, va anche osservato che, per un evidente "lapsus calami", il quarto motivo fa riferimento alla "statuizione della CTR sulla rilievo n.5b, mentre tutto il corpo della censura, come del resto il "cappello" introduttivo ad inizio di pag.13 Vi /1 relativo ai motivi nn.3,4,5, sono chiaramente diretti a colpire la sta- i L._ tuizione della CTR circa il rilievo n.2, relativo ai macchinari oggetto del contratto di leasing.

L'eccezione di inammissibilità del quinto motivo di ricorso incidentale per assenza di decisività va invece esamirata unitamente allo scruti- nio dei motivi, i quali non possono trovare accoglimento, in presenza di chiaro accertamento a pag.4 della sentenza d'appello circa l'esi- stenza ed inerenza dei costi, relativi al finanziamento di società par- tecipate, con riaddebito del canone di locazione finanziaria alla parte- cipata.

15. Con il sesto motivo di ricorso incidentale, relativo alla ripresa per Euro 68.447,47 di costi relativi a [OSCURATO:PERSONA] (consulenze) non riaddebitati ad altre società del gruppo Laminacier controllate si pro- spetta - ex art.360 primo comma n.4 cod, proc. civ. - la violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 36 del cligs. n.546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per aver la CTR omesso di esporre e motivare sulle ragioni in fatto E diritto del rigetto dell'appel- lo dell'Agenzia circa la ripresa predetta.

Con il settimo motivo l'Agenzia ricorrente ncidentale, con riferimento alla medesima questione della tassazione del costo residuo per Euro 68.447,47, deduce anche l'omessa motivazione su fatto decisivo della controversia.

Con l'ottavo motivo in via incidentale circa la medesima ripresa - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.85 e 109 TIJIR.

16. I motivi, connessi e riferiti alla medesima ripresa, non possono trovare ingresso.

Va in primo luogo escluso il vizio motivazionale, sia assoluto per motivazione apparente sia relativo, dovendosi escludere che la CTR abbia espresso una ratio decidendi incomprensibile, e la motivazione non si colloca al di sotto del minimo costituzionale ed è logicamente articolata.

Infatti, il giudice d'appello da un lato ha fatto richiamo alla decisione di prime cure com'era sua facoltà fare, non in modo immotivato avendo accertato che sin dal primo grado la società aveva offerto la prova liberatoria dimostrando il riaddebito delle spese corrispondenti ai costi e, dall'altro, ha accertato il fatto che in sede di appello è stato introdotto un diverso tito o di recupero per carenza della documentazione.

L'ottavo motivo è inoltre inammissibile per difetto di specificità in quanto non solo il motivo, che prospetta u ia violazione di legge, con- tiene pochi riferimenti alla decisione impLgnata, ma neppure spiega nel corpo della censura in quale misura e in quali termini sarebbero stati dalla CTR violati gli artt.85 e 109 TLIR con riferimento alla ripre- sa de quo.

17. In conclusione, viene accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo dell'incidentale, assorbito il secondo motivo del principale e il secondo dell'incidentale e, rigettati i restanti, la senten- za impugnata va cassata con rinvio alla C:TR della Lombardia, in di- versa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Per effetto della cassazione con rinvio anche il tema dello ius superveniens di cui all'art.8 comma 1 della legge n.23 del 2014 ai fini delle sanzioni sarà esaminato dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte: accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo mo- tivo dell'incidentale, assorbiti il secondo motivo del principale e il se- condo dell'incidentale, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugna- ta con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in re- lazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.

Roma, Così deciso in data 27 ottobre 2021 Il Relatore residente [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] dà atto che il pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 cod. proc. civ. - deduce l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a fatto controverso e decisivo del giudizio per aver la CTR con- cluso nel senso della antieconomicità della condotta tenuta dalla so- cietà. Con il secondo motivo di ricorso principale la contribuente - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. - prospetta, sempre con riferimento ai maggiori ricavi, la nullità della sentenza impugnata per aver omesso la CTR di pronunciarsi sulla specifica domanda di ridu- zione della ripresa a tassazione, in pretesa violazione degli artt.1 del d.lgs. n.546 del 1992 e 112 cod. proc. civ.. 6. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo, relativo alla medesima ripresa. Nel testo dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis, considerato che la sentenza della CTR è stata depositata il 17.2.2012 3nteriormente all'entrata in vigore dell'art. 54 comma primo lett. b) del d.l. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla I. 7 agosto 2012 n. 134, è corret- tamente censurata l'insufficiente motivaz one della CTR con riferimen- to alla ripresa de quo, per imposta armonivata con riferimento a sot- tofatturazione di operazioni infragruppo poste in essere tra società in- teramente controllate dal medesimo soggetto economico. 7. La CTR ritiene che la contribuente abbia in primo luogo ammesso l'antieconomicità delle operazioni economiche in contestazione e che questa risulterebbe provata dal fatto che «in tutti e quattro i casi det- to margine negativo è frutto, secondo le affermazioni della stessa contribuente, di errori commessi nei confronti di società del medesi- mo gruppo». Tuttavia, identificata come 'lapsus calami" la mancata inserzione della negazione in una singola f-ase dell'appello incidentale della contribuente, non è chiaro per qLale ragione l'ulteriore argo- mento secondo cui il fatto che si tratti di errori nei confronti di società del medesimo gruppo dimostrerebbe di per sé la fondatezza della ri- presa, restando la motivazione insufficiente a tal fine. 8. Con il primo motivo di ricorso incidentz le, relativo alla ripresa per indebita detrazione IVA di Euro 57.754,63 in relazione ad un'opera- zione di acquisto e triangolazione nazionale, avendo ricevuto fatture dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per beni contestualmente venduti a controllate estere - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 36 del d.lgs. n.546 del 1992, 112 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per aver la CTR omesso di esporre e motivare sulle ragioni in fatto e diritto del rigetto dell'appello dell'Agenzia sulla pre- detta. Con il secondo motivo l'Agenzia ricorrente incidentale, sempre circa la detrazione per la descritta operazione di acquisto e triangolazione - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. c v. - deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.58 del d.l. n.331 del 1993, aver il giudice d'appello erroneamente condiviso la tesi, già fatta propria dal giudice di prime cure, secondo cui la citata previs one di legge prevederebbe la facoltà e non l'obbligo per il contribuen:e di acquistare senza l'ap- plicazione dell'imposta. 9. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, e non sono inammissibili, come Dure genericamente ritenu- to nel controricorso al ricorso incidentale, in quanto è corretta la loro tecnica di formulazione, ed è fondata la prima censura con assorbi- mento della seconda. Questa Corte ha già affermato (Cass. n.22332 del 13/09/2018) come l'art. 58 d.l. n. 331 del 1993 dispone che non sono imponibili le ces- sioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spe- diti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per in- carico dei propri cessionari o commissionari di questi, mentre tale di- sposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. 10. E' condiviso il fatto che la fattispecie si caratterizzi per l'intervento di tre distinti operatori economici e per il fatto che la merce oggetto della cessione, e che deve essere spedita o trasportata dal territorio dello Stato membro di partenza in quello dello Stato membro del ces- sionario, non sia utilizzata direttamente dall'acquirente bensì, fin dal- l'origine, sia vincolata alla consegna ad un terzo soggetto passivo. Costui è chi la immette al consumo o la destina agli impieghi della propria attività economica nello Stato membro di destinazione della merce e, pertanto, la cessione viene effettuata non al destinatario fi- nale della merce ma ad un soggetto pEssivo, realmente interposto, che effettua l'acquisto esclusivamente in funzione della successiva esportazione ovvero della operazione infracomunitaria, poiché a ciò r giuridicamente vincolato dall'accordo stipulato con il cedente (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 3099 del 1710212016) 11. L'art. 58 primo comma citato disciplina la fattispecie della triango- lazione, in cui il «primo acquirente» è residente nello stesso Stato membro del cedente ed effettua l'acquisto nello Stato con il vincolo del successivo trasferimento ad altro soggetto passivo, indicato «ab origine» quale cessionario finale, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] bro, nel territorio del quale il bene viene direttamente spedito o tra- sportato. Questa Sezione ha inoltre chiarito (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4408; Cass. 24 giugno 2011, n. 13951) che la finalizzazione della cessione nazionale al trasporto a cessionario residente all'estero deve guidare l'interpretazione dell'espressione letterale «a cura» del ce- dente, contenuta nella previsione di legge succitata, nel senso che l'operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione docu- mentale, deve essere voluta, nella comune volontà degli originari contraenti, come cessione nazionale in vista di trasporto a cessionario residente all'estero e non anche che la spedizione o il trasporto devo- no avvenire in esecuzione di un contratto concluso direttamente dal cedente o in rappresentanza di quest'ultirm. 12. Nel caso di specie la motivazione del g udice d'appello, che si limi- ta ad affermare «non si rileva alcuna finalità evasiva nel comporta- mento della società» non rispetta il minimo costituzionale (cfr. Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232) perché non permette di leggere per quale ragione la CTR abbia ritenutc rrilevante la circostanziata deduzione in fatto dell'Agenzia, potenzialmente decisiva ai fini della fattispecie dell'art.58 citato, secondo cui fin dall'origine l'operazione economica è stata caratterizzata dall'inte -vento di tre distinti operato- ri economici e che la merce oggetto della cessione, la quale è spedita o trasportata dal territorio nazionale a quello dello Stato membro del cessionario, non è stata utilizzata direttamente dall'acquirente, ed è stata vincolata alla consegna ad un terzo soggetto passivo, il quale l'ha immessa al consumo o l'ha destinata agli impieghi della propria attività economica nello Stato membro di cestinazione della merce. 13. Con il terzo motivo la ricorrente incidentale, circa l'indebita detra- zione dell'IVA di Euro 25.495,73 in relazione al contratto di leasing per beni consegnati ad una controllata francese, - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - deduce la vio azione e falsa applicazione degli artt.1 e 36 del d.lgs. n.546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per aver la CTR omesso di esporre e motivare sulle ragioni in fatto e diritto del rigetto dell'appello dell'Agenzia sulla ripresa. Con il quarto motivo l'Agenzia, circa la medesima ripresa per detra- zione di canoni di leasing, - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.109 TUIR, avendo il giudice d'appello mancato di censiderare che i macchinari oggetto del contratto di leasing non erano mai entrati nel ciclo pro- duttivo della contribuente e, dunque, noi avevano alcuna correlazio- ne con i suoi ricavi. Con il quinto motivo la ricorrente incidentale, con riferimento alla medesima questione, deduce quale vizio motivazionale anche l'omes- sa motivazione su fatto decisivo della controversia, con riferimento al fatto che la società italiana non ha procotto alcuna documentazione attestante il titolo in base al quale la controllata francese disponesse dei macchinari. 14. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità della quarta censura, sollevata nel controricorso al ricorso incidentale, dal momento che il mezzo non è diretto puramente a contestare l'appli- cabilità della norma in concreto, ma anche a censurare la sussunzione della fattispecie concreta nella pertinente previsione di legge ai fini dell'inerenza del costo ex art.109 TUIR. Inoltre, va anche osservato che, per un evidente "lapsus calami", il quarto motivo fa riferimento alla "statuizione della CTR sulla rilievo n.5b, mentre tutto il corpo della censura, come del resto il "cappello" introduttivo ad inizio di pag.13 Vi /1 relativo ai motivi nn.3,4,5, sono chiaramente diretti a colpire la sta- i L._ tuizione della CTR circa il rilievo n.2, relativo ai macchinari oggetto del contratto di leasing. L'eccezione di inammissibilità del quinto motivo di ricorso incidentale per assenza di decisività va invece esamirata unitamente allo scruti- nio dei motivi, i quali non possono trovare accoglimento, in presenza di chiaro accertamento a pag.4 della sentenza d'appello circa l'esi- stenza ed inerenza dei costi, relativi al finanziamento di società par- tecipate, con riaddebito del canone di locazione finanziaria alla parte- cipata. 15. Con il sesto motivo di ricorso incidentale, relativo alla ripresa per Euro 68.447,47 di costi relativi a [OSCURATO:PERSONA] (consulenze) non riaddebitati ad altre società del gruppo Laminacier controllate si pro- spetta - ex art.360 primo comma n.4 cod, proc. civ. - la violazione e falsa applicazione degli artt.1 e 36 del cligs. n.546 del 1992, 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. per aver la CTR omesso di esporre e motivare sulle ragioni in fatto E diritto del rigetto dell'appel- lo dell'Agenzia circa la ripresa predetta. Con il settimo motivo l'Agenzia ricorrente ncidentale, con riferimento alla medesima questione della tassazione del costo residuo per Euro 68.447,47, deduce anche l'omessa motivazione su fatto decisivo della controversia. Con l'ottavo motivo in via incidentale circa la medesima ripresa - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt.85 e 109 TIJIR. 16. I motivi, connessi e riferiti alla medesima ripresa, non possono trovare ingresso. Va in primo luogo escluso il vizio motivazionale, sia assoluto per motivazione apparente sia relativo, dovendosi escludere che la CTR abbia espresso una ratio decidendi incomprensibile, e la motivazione non si colloca al di sotto del minimo costituzionale ed è logicamente articolata. Infatti, il giudice d'appello da un lato ha fatto richiamo alla decisione di prime cure com'era sua facoltà fare, non in modo immotivato avendo accertato che sin dal primo grado la società aveva offerto la prova liberatoria dimostrando il riaddebito delle spese corrispondenti ai costi e, dall'altro, ha accertato il fatto che in sede di appello è stato introdotto un diverso tito o di recupero per carenza della documentazione. L'ottavo motivo è inoltre inammissibile per difetto di specificità in quanto non solo il motivo, che prospetta u ia violazione di legge, con- tiene pochi riferimenti alla decisione impLgnata, ma neppure spiega nel corpo della censura in quale misura e in quali termini sarebbero stati dalla CTR violati gli artt.85 e 109 TLIR con riferimento alla ripre- sa de quo. 17. In conclusione, viene accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo dell'incidentale, assorbito il secondo motivo del principale e il secondo dell'incidentale e, rigettati i restanti, la senten- za impugnata va cassata con rinvio alla C:TR della Lombardia, in di- versa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Per effetto della cassazione con rinvio anche il tema dello ius superveniens di cui all'art.8 comma 1 della legge n.23 del 2014 ai fini delle sanzioni sarà esaminato dal giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo mo- tivo dell'incidentale, assorbiti il secondo motivo del principale e il se- condo dell'incidentale, rigettati i restanti, cassa la sentenza impugna- ta con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, in re- lazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. Roma, Così deciso in data 27 ottobre 2021 Il Relatore residente [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] dà atto che il pr
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