CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 41305/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Taranto, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tendente ad ottenere: la dichiarazione di estinzione, ai sensi dell'art. 167 cod. pen., del reato di cui all'art. 4 della legge n. 695 del 1967 per il quale il predetto era stato condannato a pena condizionalmente sospesa con sentenza di applicazione della pena su richiesta divenuta irrevocabile il 12 luglio 2012; per effetto di tale dichiarazione, la concessione della sospensione condizionale in relazione alla condanna dello stesso Micelli, per altro reato, riportata con sentenza del 17 gennaio 2018. 2. A ragione, ha osservato che l'estinzione di cui sopra non può nella specie operare avendo Micelli commesso il delitto di minaccia in data 1 gennaio 2014 di cui al decreto penale di condanna esecutivo il 21 marzo 2019, nonché quello di sostituzione di persona in data anteriore e prossima al 27 dicembre 2013, di cui al decreto penale di condanna esecutivo il 18 luglio 2019. 3. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizi della motivazione, sulla base dei seguenti rilievi: il secondo dei decreti penali di condanna citato nel provvedimento impugnato era stato revocato in sede di esecuzione; in ogni caso l'irrevocabilità di tali decreti oltre il quinquennio delVirrevocabilità della sentenza di applicazione della pena condizionalmente sospesa non può precludere il riconoscimento degli effetti estintivi di diritto, ex art. 167, comma primo, cod. pen., alla scadenza del quinquennio; tale riconoscimento comporta la possibilità della concessione della sospensione condizionale per l'altra condanna, essendo venuti meno le condizioni preclusive di cui all'art. 163 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Va in primo luogo rilevato che le censure non attingono la rilevanza in sé decisiva attribuita alla condanna irrevocabile per il reato di minaccia, commesso in data 1 gennaio 2014, ai fini dell'esclusione delle condizioni di estinzione del reato previste dall'art. 167 cod. pen. 3. Tale disposizione richiede che la commissione del nuovo delitto nel termine di cinque anni sia accertata con sentenza irrevocabile, ma, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, non impone che la suddetta sentenza sia stata pronunciata entro lo stesso termine ai fini degli effetti preclusivi dell'estinzione di cui trattasi (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Rv. 281642 - 01). Sicché, laddove la dichiarazione di estinzione non sia stata già pronunciata con effetti ormai irrevocabili, deve comunque tenersi conto delle condizioni sopravvenute che la precludono, in ragione del passaggio in giudicato della condanna per il reato commesso nel quinquennio.A Condizioni, queste, chiaramente rappresentate nella decisione di diniego impugnata. 4. Le doglianze, oltre a opporsi al principio di cui sopra, invocando con riguardo alla condanna del 2018 un'applicazione della sospensione condizionale della pena non prevista in sede di esecuzione, non si confrontano in ogni caso con l'insegnamento secondo cui, in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicché, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio (Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, Roberta, Rv. 276076 - 01). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual