CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11026/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità per i reati di cui all'art. 5 e 10 D.Lgs 74 del 2000, contestati per aver omesso, nella qualità di rappresentante legale, di presentare le dichiarazioni relative alle imposte sui redditi con fine evasivo, nonché per aver occultato o distrutto i documenti contabili della società in modo da impedire la ricostruzione del volume di affari; particolare il ricorrente lamenta l'errata applicazione della legge penale per carenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, avendo il giudice a quo dedotto l'elemento soggettivo della coscienza attraverso un ragionamento deduttivo, senza tener conto che il ricorrente fosse soltanto un prestanome all'oscuro delle reali manovre interne all'impresa, gestita da un amministratore di fatto mai identificato; secondo motivo deduce di non essere mai stato in possesso delle scritture contabili e della documentazione della società e conseguentemente di non aver potuto realizzare il reato; Considerato che il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 4 e 5 della sentenza gravata, laddove ha affermato che ricorrente, accettando la proposta di assunzione della carica societaria dietro compenso, avanzata da soggetti ignoti casualmente incontrati nei pressi di un bar, ha anche accettato i rischi ad essa connessi. E proprio tale contesto avrebbe dovuto indurre all'imputato ed esercitare i propri poteri di controllo e di gestione connessi alla carica da lui assunta in modo da evitare di commettere reati contestati, sicché lo status di mero prestanome, l'incompetenza gestoria e il disinteresse verso l'amministrazione societaria non sono elementi che escludono il dono specifico ma rappresentano al contrario una conferma della sussistenza dello stesso. Rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in