CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2026
Cassazione n. 22521/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] .-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n.3970/2019 depositata il 24/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]., a seguito degli eventi vulcanici e sismici che hannocolpito la provincia di Catania nell’anno 2002, avvalendosi dei DD.MM.Numero registro generale 3131/2020Numero sezionale 5045/2026Numero di raccolta generale 22521/2026Data pubblicazione 01/07/202614.11.2002 e 17.05.2005, dapprima sospendeva e poi rateizzava il debitotributario per gli aa.ii. 2003 e 2004 in 304 rate.1.1. Successivamente, attinta da cartelle di pagamento per entrambii suddetti anni di imposta emesse ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600del 1973 e 54- bis d.P.R. n. 633 del 1972 per iscrizioni a ruolo relative allaposizione fiscale già rientrante nella sospensione e rateizzazione,presentava istanza di definizione introdotta dall’art. 1, comma 1011, l. n.296 del 2006 (l. fin. 2007).2. L’A.d.e. notificava provvedimento di diniego osservando che lasocietà ha inserito tra i tributi dell'anno 2003 sospesi per effetto del d.m.14/11/2002 l'imposta sostitutiva di euro 243.872,00 afferente allarivalutazione dei beni aziendali esistenti nel bilancio in corso al31/12/2002 e tra i tributi del 2004 l'imposta di euro 53.523,00 afferenteall'affrancamento delle riserve da rivalutazione. Tali tributi non potevanoessere sospesi in quanto aventi carattere meramente facoltativo .Specificava, invece, la contribuente che il giudizio di impugnazione dellacartella per l'anno 2003 era passato in giudicato, essendo statodefinitivamente accertato che correttamente la società aveva sospesoanche imposte sostitutive, dichiarate per l'anno 2003.3. Avverso il provvedimento di diniego, la contribuente proponevaricorso, accolto dall’adita C.t.p. di Catania, che accedeva alla tesi che ild.m. 14.11.2002 non operi distinzioni tra tipologie diverse di versamenti.4. L’A.d.e. proponeva appello, sostenendo che le imposte sostitutivenon sono suscettibili di sospensione ed aggiungendo che vigeva comunqueil divieto di cumulo di agevolazioni in quanto l’art. 1, comma 1011, l. fin.2007 prevedeva un’agevolazione laddove già di per sé le impostesostitutive costituiscono un’agevolazione, talché – come da sentenza inepigrafe – non poteva essere considerata ricompresa nella fattispeciedi ‘adempimenti e versamenti di natura tributaria’ la situazione giuridicadei versamenti dovuti in base ad un adempimento finalizzato alNumero registro generale 3131/2020Numero sezionale 5045/2026Numero di raccolta generale 22521/2026Data pubblicazione 01/07/2026perfezionamento di una agevolazione quale quella di cui alla legge n. 342del 2000 sulla rivalutazione volontaria dei beni iscritti in bilancio .5. La CTR della Sicilia, con la sentenza impugnata, rigettaval’appello, osservando che la sospensione, come da giurisprudenza dilegittimità, alla stregua della sua ratio, non soffre di limitazioni alla suaportata, in ragione di eccezioni non previste; pertanto, i beneficiprevisti dalla normativa per gli eventi calamitosi del 2002 vanno applicatiin modo generalizzato senza poter(si) apportare limitazioni non previste,per cui appare da respingere l'argomentazione dell'appellante cheintroduce un criterio sconosciuto alla normativa, vale a dire il caratterediscrezionale obbligatorio dell'adempimento tributari .6. Propone ricorso per cassazione l’A.d.e. con tre motivi; resiste lacontribuente con articolato controricorso.7. In prossimità dell’udienza, parte ricorrente ha depositato memoriae depositato documentazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 1, comma 1011, l. fin. 2007 e degli artt. 25, 39 e 87 d.P.R. n. 602del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonchéviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, 132,comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., avendo errato la C.t.r. nel nonconsiderare che la normativa su sospensione e rateizzazione non si applicaagli adempimenti derivanti, come nella specie, da una normativa di favoredi cui il contribuente si è avvalso. La sentenza impugnata è sul puntoaffetta da “gravissimo ed assoluto difetto di motivazione”.1.2. Il motivo è inammissibile in quanto cumula censure eterogeneeed incompatibili.Numero registro generale 3131/2020Numero sezionale 5045/2026Numero di raccolta generale 22521/2026Data pubblicazione 01/07/2026Sotto altro profilo, non si confronta con la motivazione dellasentenza impugnata secondo cui il regime di sospensione e rateizzazione,in quanto a favore del contribuente colpito da eventi calamitosi, si applicaindifferentemente a tutti i versamenti dovuti, a prescindere dal titolo deglistessi, introducendosi, in caso contrario, una non prevista e nongiustificata limitazione. Alla luce di ciò, la motivazione della sentenzaimpugnata, lungi dall’essere omessa o anche solo apparente, è effettivasia graficamente che contenutisticamente, superando di gran lunga il cd.minimo costituzionale (Cass. Sez. U n. 8053 del 2014).Le sorti del motivo assorbono la questione, dedotta in via dieccezione in controricorso, della formazione di giudicato esternosull’applicabilità, nel caso concreto, del regime di sospensione erateizzazione.3. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., della VI direttiva n. 77/388/CEE edella decisione della Commissione C/2015, 5549, final, nonché, “perquanto occorrer possa”, del regolamento CE n. 1407/2013 e delregolamento CE n. 717/2014, anche per il tramite degli artt. 11 e 117Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.3.1. Vi si afferma che l’odierno contribuente è una società dicapitali (ed) era pacificamente titolare di redditi di impresa negli anni 2003e 2004, come risulta dalla dichiarazione dei redditi , con conseguenteinsussistenza dei presupposti per l’applicazione del beneficio dell’art. 1,comma 1011, l. fin. 2007, anche alla luce della decisione dellaCommissione C/2015, 5549, final.3.2. Il motivo è fondato e merita accoglimento.3.2.1. V’è da premettere che, in relazione all’oggetto del presentegiudizio, come correttamente ricordato in controricorso, è stata avviatauna procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, definita conla decisione della Commissione europea C/2015, 5549, final, del 14 agostoNumero registro generale 3131/2020Numero sezionale 5045/2026Numero di raccolta generale 22521/2026Data pubblicazione 01/07/20262015, secondo cui la disciplina italiana, rilevante nel presente giudizio,integra un aiuto di Stato non conforme al diritto unionale.[OSCURATO:PERSONA] europea ha ritenuto la violazione dell'art. 108,paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE),costituendo le misure agevolative aiuti di Stato incompatibili con ilmercato interno (cfr. punto 133). Essa, nondimeno, ha aggiunto (cfr. punti134-136):a) che una decisione negativa in merito ad un regime di aiuti nonpregiudica la possibilità che determinati vantaggi concessi nel quadro dellostesso regime non costituiscano di per sé aiuti di Stato o configurino,interamente o in parte, aiuti compatibili con il mercato interno (adesempio perché il beneficio individuale è concesso a soggetti che nonsvolgono un'attività economica e che pertanto non vanno considerati comeimprese, oppure perché il beneficio è in linea col regolamento c.d. deminimis applicabile, oppure perché è concesso in conformità di un regimedi aiuto approvato od ad un regolamento di esenzione);b) che l'Italia è tenuta ad annullare tutti i pagamenti di aiuti inessere, con effetto alla data di adozione della decisione, e a partire dalladata della decisione nessuna delle norme in esame nel presente giudiziopuò essere usata come base di riferimento per la futura concessione o ilfuturo pagamento di aiuti;c) che, per quanto attiene agli aiuti individuali già versati prima delladata di avvio della decisione e dell'ingiunzione di sospensione, il regime vaconsiderato compatibile con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107,paragrafo 2, lettera b), TFUE, a condizione che possa essere stabilito unnesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguitoalla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso, evitando i casi disovracompensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa; inoltre, ognicompensazione relativa a tali danni, ottenuta da una qualsiasi fonte, deveessere dedotta ed è necessario escludere ogni tipo di cumulo tra gli aiutiNumero registro generale 3131/2020Numero sezionale 5045/2026Numero di raccolta generale 22521/2026Data pubblicazione 01/07/2026previsti dal regime qui in esame ed eventuali aiuti previsti da altre misureper i medesimi costi.3.2.2. Inoltre, la Commissione ha esentato l'Italia dall'obbligo direcuperare gli aiuti relativi a regimi illegali concessi per le calamitànaturali risalenti ad oltre dieci anni prima della sua decisione, conl'eccezione degli aiuti fruiti da beneficiari non aventi, al momento dellacalamità, una sede operativa nell'area colpita.Peraltro, a questo riguardo, deve negarsi che – a differenza diquanto sostenuto in controricorso – la vicenda per cui è causa configuriun'ipotesi di "aiuti individuali già versati nel quadro delle misure in esameprima della data di avvio della decisione e dell'ingiunzione disospensione"(del 17.12.2002), di cui al punto 136 della decisione dellaCommissione: infatti, l’Agenzia non ha effettuato alcun pagamento menche meno con “animus solvendi”, anzi opponendosi all’istanza dellacontribuente, talché non è configurabile un atto di concessione di alcunaprovvidenza (cfr. per identiche considerazioni Cass. n. 17249 del 2018, inmotiv., p. 5).3.2.3. Ciò detto, in generale, le decisioni della Commissione,nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato sull'attuazione e losviluppo della politica della concorrenza nell'interesse dell’Unione,ancorché prive dei requisiti della generalità e dell'astrattezza,costituiscono fonte di produzione di diritto, anche con specifico riguardoalla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionalenell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a daredelle norme interne che siano in contrasto con esso (v. da ult. Cass. n.15354 del 2014).Ne consegue che la decisione della Commissione che ne occupa èimmediatamente applicabile, trattandosi, ai sensi dell'art. 288 TFUE, diNumero registro generale 3131/2020Numero sezionale 5045/2026Numero di raccolta generale 22521/2026Data pubblicazione 01/07/2026(anche di legittimità) è tenuto a dare immediata attuazione -eventualmente d’ufficio - alla nuova regolamentazione della materiaoggetto della decisione, decidendo nel merito ovvero, se sia (come nellaspecie) necessario un accertamento dei presupposti di fatto, cassando lasentenza impugnata e rimettendo al giudice di rinvio il relativo compito(Cass. n. 17199 del 2019; Cass. n. 13458 del 2016).3.2.4. La regolamentazione della materia trova assetti ormaiconsolidati nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4801 del 2022;Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 29905 del 2017).Per quanto riguarda l’IVA, questa Corte, pur in relazione a diversoevento calamitoso, ha già affermato che l’art. 9, comma 17, l. n. 289 del2002 – riguardante la definizione automatica della posizione fiscalerelativa agli anni 1990, 1991 e 1992 a favore dei soggetti colpiti dal sismadel 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania,Ragusa e Siracusa – non opera poiché, come chiarito dalla Corte diGiustizia, 15 luglio 2015, Agenzia delle Entrate contro [OSCURATO:PERSONA]Srl, in C-82/14, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e nonconsente di garantire la riscossione integrale dell’Iva dovuta nel territorioitaliano, ponendosi in contrasto con l’ordinamento unionale (Cass. n.30927 del 2019; Cass. n. 18205 del 2016; Cass. n. 25278 del 2015; Cass.n. 16923 del 2016; Cass. n. 17563 del 2018).Per quanto riguarda le altre imposte diverse dall’IVA, come detto, lanormativa di favore, non è in linea di principio applicabile ai contribuentiche svolgono attività di impresa.In questo ambito, peraltro, spetta al giudice di merito valutare senella singola fattispecie ricorra l’ipotesi di un aiuto individuale che, almomento della sua concessione, soddisfaceva comunque le condizionipreviste dai regolamenti UE che prevedono gli aiuti cd. de minimis o quellepreviste dal regolamento CE n. 994 del 1998 del Consiglio,sull’applicazione degli artt. 92 e 93 del Trattato che istituisce la ComunitàNumero registro generale 3131/2020Numero sezionale 5045/2026Numero di raccolta generale 22521/2026Data pubblicazione 01/07/2026europea a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali ovvero da ognialtro regime di aiuti approvato, fino a concorrenza dell’intensità massimaprevista per tale tipo di aiuti (Cass. n. 30927 del 2019).Nella specie, ad ogni modo, è incontestato che trattasi dicontribuente imprenditore, oltretutto in forma di s.p.a., e ciòindipendentemente dall’ampia nozione eurounitaria d’impresa, che includequalsiasi entità che eserciti l’attività economica a prescindere dallo statusgiuridico della stessa e dalle modalità di finanziamento, laddove costituiscesu un determinato mercato e, dunque, anche l’attività svolta daiprofessionisti (Corte di giustizia, 23/04/1991, in C41/90, [OSCURATO:PERSONA];Corte di giustizia, [OSCURATO:DATA_NASCITA], in C-244/94, Federation francaise dessocietes d’assurances; Corte di giustizia, 11/12/1997, in C-55/96, JobCentre; Corte di giustizia, 16/06/1987, in C-118/85, Commissione vs.Italia; Corte di giustizia, 01/07/2008, in C-49/07, Motoe; Corte digiustizia, 26/03/2009, in C-113/07, [OSCURATO:PERSONA]).Il giudice di rinvio dovrà dunque accertare se il beneficio individualesia in linea con il regolamento de minimis applicabile (parr. 2 e 3 delladecisione), tenendo conto, in specie, che la regola de minimis,stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, TFUE,può considerarsi inapplicabile, costituisce un’eccezione alla generaledisciplina relativa agli aiuti di Stato, per modo che, quando la sogliadell’irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio dovrà essere negatonella sua interezza (Cass. n. 30927 del 2019; Cass. n. 22377 del 2017;Cass. n. 11228 del 2011).In difetto, dovrà valutare la sussistenza delle condizioni che,secondo la decisione, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti inesame con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, par, 2, lettera b),del TFUE, ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i dannicausati da una calamità naturale» (par. 150, lett. b), sempre che sussistaNumero registro generale 3131/2020Numero sezionale 5045/2026Numero di raccolta generale 22521/2026Data pubblicazione 01/07/2026«un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa inseguito alle calamità naturali in oggetto e l’aiuto di Stato concesso anorma delle misure in esame» (par. 136), che presupponenecessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sedeoperativa nell’area colpita dalla calamità naturale al momento dell’evento,e che sia evitata una sovracompensazione rispetto ai danni subitidall’impresa, scorporando dal danno accertato l’importo compensato daaltre fonti (assicurative o altre misure di aiuto: cfr. par. 148 della decisionedella Commissione).Nel rispetto del principio de minimis, tuttavia, non basta chel’importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento siainferiore alla soglia fissata del diritto dell’UE, dovendo invece la relativaprova riguardare l’ammontare massimo totale dell’aiuto rientrante nellacategoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momentodel primo aiuto, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato, anchequale aiuto de minimis (cfr. Cass. n. 30927 del 2019 e n. 14465 del2017).La prova, per principio generale, è a carico del soggetto richiedentel’agevolazione; tuttavia, in linea con quanto già precisato da questa Corte, dev’essere consentita, in sede di rinvio, l'esibizione di quei documentiprima non ottenibili ovvero l’accertamento di quei fatti che in base allaprecedente disciplina non erano indispensabili, ma che costituiscono ilpresupposto per l’applicazione della nuova regola giuridica (Cass. n.30927 del 2019; Cass. n. 5224 del 1998).4. L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento delterzo, deducente censura sulla regolazione delle spese di lite.5. In definitiva, in accoglimento del secondo motivo, dichiaratoinammissibile il primo ed assorbito il terzo, la sentenza impugnata vacassata con rinvio per nuovo esame e per le spese. P.Q.MNumero registro generale 3131/2020Numero sezionale 5045/2026Numero di raccolta generale 22521/2026Data pubblicazione 01/07/2026Accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile ilprimo ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, per nuovo esame eper le spese.Roma, 19 giugno 2026.Il Presidente estensoreAndreina Giudicepietro