CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 44129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18 gennaio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta, presentata — in relazione all'esecuzione della pena detentiva indicata nel provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale della stessa città il 13 luglio — nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed intesa all'ammissione alla misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare ovvero dell'affidamento in prova terapeutico-riabilitativo ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ed ha, contestualmente, revocato l'ammissione a quest'ultima misura, già disposta in via provvisoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale di sorveglianza disatteso l'istanza di ammissione ad una misura alternativa alla detenzione senza considerare le positive informazioni acquisite in merito al suo buon inserimento lavorativo, familiare ed affettivo ed alla positiva evoluzione della sua personalità, pur in un contesto segnato dalla dedizione al consumo di cocaina, attestata dalla documentazione in atti. Con il secondo ed ultimo motivo, eccepisce, ancora, violazione di legge e vizio di motivazione per essere il Tribunale di sorveglianza venuto meno all'obbligo di offrire una specifica motivazione in ordine al rigetto della richiesta, avanzata in via subordinata, di espiare la pena residua in regime di detenzione domiciliare. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche a norma dell'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ove ricorrano i presupposti soggettivi ed oggettivi per l'applicazione dell'istituto indicati dalla citata disposizione, il giudice è chiamato ad effettuare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma terapeutico, tenendo conto della pericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento sociale» (Sez. 1, n. 16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014, Palena, Rv. 261982; Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv. 255158). L'autorità giudiziaria, quindi, non è vincolata dal giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica, che deve essere necessariamente essere allegato all'istanza di ammissione al beneficio: il giudice, infatti, in quanto soggetto solo alla legge, è abilitato a disattendere, ove lo ritenga, le considerazioni formulate dall'autorità amministrativa in relazione all'attitudine del programma predisposto ed a pervenire, sulla scorta di un autonomo percorso argomentativo, ad opposte conclusioni. 3. Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza ha orientato la decisione impugnata in relazione, innanzitutto, al curriculum criminale del condannato, gravato da precedenti irrevocabili per furto e, in un caso, violazione della normativa in materia di sostanze stupefacenti, reati commessi tra il 2002 ed il 2015. Ha aggiunto che, a seguito dell'ammissione, in via provvisoria, a programma terapeutico non residenziale, Vigliotti, dopo un iniziale periodo di sostanziale rispetto delle prescrizioni, è risultato, in più occasioni, positivo, tra il 30 dicembre 2022 ed il 13 gennaio 2023, alla cocaina e, in un caso, non si è presentato per sottoporsi a controllo. Dato atto, ulteriormente, dell'assenza di prospettive di stabile inserimento lavorativo, ha ritenuto che la palesata inaffidabilità del condannato concorra a giustificare una prognosi negativa in ordine all'attitudine risocializzante di una misura alternativa quale l'affidamento ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, attuato mediate la sottoposizione ad un programma riabilitativo di tipo non residenziale. A fronte di un percorso argomentativo scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente pone l'accento: sugli sforzi, coronati da parziale successo, compiuti per affrancarsi dalla dipendenza; sulla possibilità di contare su validi presidi familiari ed affettivi; sullo svolgimento di attività lavorativa suscettibile di futura stabilizzazione; sull'epoca remota delle pregresse manifestazioni antisociali. Così facendo, egli si pone — con un approccio, peraltro, connotato da tangibile genericità, perché affidato ad affermazioni non supportate da concrete e convincenti allegazioni — in una prospettiva di mera confutazione della decisione impugnata, che, lungi dal connotarsi per manifesta illogicità o contraddittorietà, è frutto di un apprezzamento discrezionale non sindacabile in sede di legittimità che, in sostanza, trae spunto dall'incerta ed incompleta adesione al programma terapeutico-riabilitativo, dalle, pur occasionali, ricadute nel consumo di stupefacenti e dall'indisponibilità di una sicura e concreta chance di inserimento lavorativo in vista della formulazione di un giudizio negativo in ordine al conseguimento, in caso di protrazione della misura alternativa, degli obiettivi sperati. 4. Il secondo motivo di ricorso è, invece, fondato. L'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato. Il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413). Se il presupposto dell'emenda non è riscontrato, o non lo è nella misura reputata adeguata, il condannato, se lo consentono il limite di pena — diversamente stabilito con riferimento alle varie ipotesi disciplinate dall'art. 47- ter legge 26 luglio 1975, n. 354 — ed il titolo di reato, può essere comunque ammesso alla detenzione domiciliare, alla sola condizione che sia scongiurato il pericolo di commissione di nuovi reati (Sez. 1, n. 14962 del 17/03/2009, Castiglione, Rv. 243745). Il fine rieducativo si attua, in tal caso, mediante una misura dal carattere più marcatamente contenitivo, saldandosi alla tendenziale sfiducia ordinamentale sull'efficacia del trattamento penitenziario instaurato rispetto a pene di contenuta durata. Rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto. Le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio. 5. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, nei termini sopra già indicati, che i trascorsi criminali di [OSCURATO:PERSONA] e le sue attuali condizioni di vita non autorizzano conclusioni ottimistiche in ordine all'avvio, da parte sua, di un riconoscibile ripensamento dei passati agiti delittuosi, tale da accreditare il convincimento che la sottoposizione alla prova, accompagnata da opportune prescrizioni, favorisca il completamento del percorso volto alla risocializzazione preservando, al contempo, la collettività dal rischio di nuove manifestazioni antisociali. Ha, invece, omesso di illustrare le ragioni che, nel contesto considerato, lo hanno indotto a ritenere che la sottoposizione di Vigliotti al più contenitivo regime di restrizione domiciliare — che garantisce spazi di libertà ed autodeterminazione di gran lunga più circoscritti rispetto all'affidamento in prova, sia ordinario che terapeutico-riabilitativo — non varrebbe a contenere il pericolo di recidiva, da apprezzarsi alla luce anche del curriculum criminale del condannato, dell'epoca di commissione dei reati, della misura della pena espianda e della possibilità di fruire dell'ausilio dei familiari. Si evidenzia, per questa via, nel provvedimento impugnato, una carenza logico-argomentativa tango grave da imporne l'annullamento, limitatamente al profilo segnalato, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino in vista di un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia volto ad accertare se, nelle condizioni date, l'espiazione della pena residua nelle forme della detenzione domiciliare varrebbe o meno a scongiurare il pericolo di commissione di nuovi reati e, in uno, a favorire la risocializzazione del condannato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione domiciliare e