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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 24772/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

69avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePerla Lori, che ha concluso chiedendo per inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], eper il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosialle conclusioni e depositato nota spese;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendonel ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nelricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Roma del 30 maggio 2022, che condannavaaccessorie e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per ilreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto la somma di euro800 milioni, pagata a titolo di non meglio specificate consulenze in favore di CI.BI.Trade s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società entrambe riconducibili a [OSCURATO:PERSONA],nonché per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto i librie le scritture contabili obbligatorie previste dalla legge in guisa da non renderepossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, di cui al capoA.1 e A.2, nella qualità, il primo di legale rappresentante dal 3 febbraio 2011 al 18settembre 2012, e successivamente d componente del CdA fino al 6 dicembre2012, il secondo, di presidente del CdA dal 12 settembre 2013 fino all’ottobre 2014e in precedenza di componente del CdA dal 6 dicembre 2012, della Commercialdel Tribunale di Roma del 16 ottobre 2014, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] già riconosciute attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestataaggravante e rideterminato la pena inflitta, revocato le pene accessorie dellainterdizione dai pubblici uffici e della interdizione legale, e applicato i doppi beneficidi legge, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], revocato la pena accessorie della interdizionelegale e le statuizioni civili in favore del Comune di Filottrano, e confermato nelresto e condannato gli imputati alla refusione delle spese in favore della partecivile curatela del [OSCURATO:PERSONA].2.

Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati ritualmente assistiti dai lorodifensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato a tremotivi.3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali in relazione al reato di cui all’art.216 L.F., di bancarotta fraudolentapatrimoniale, e al diniego della rinnovazione del dibattimento.

Si duole dellaqualificazione come ipotesi di bancarotta distrattiva delle operazioni di carattere enatura patrimoniale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Ci.Bi.

Trade s.r.l., nonpreordinate al depauperamento del patrimonio o ad arrecare pregiudizio aicreditori, nonché dell’asserita riconducibilità di Ci.Bi.

Trade s.r.l. all’imputatoBazzani, circostanza infondata e non provata.Si deduce che la finalità del progetto di fusione di ampliare l’ambito di attivitàed ottenere l’autorizzazione di Banca d’Italia al rilascio di fideiussioni a soggettiterzi rispetto ai soci del consorzio, per una fusione con altri confidi, emergerebbedalla testimonianza del teste Introini, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conriscontro nel rapporto di consulenza, che ha giustificato il pagamento dell’importodi euro 240.000 da parte della fallita per l’assistenza prestata dalla indicatasocietà, regolarmente registrato all’Agenzia delle Finanze.Con riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per accertarel’avvenuta registrazione del contratto, si deduce apparenza di motivazione inquanto tale decisione avrebbe impedito l’esercizio del diritto alla prova dellaautenticità della documentazione prodotta, diritto garantito dall’art.111 Cost., chetraspone la regola del giusto processo sancita dall’art.6 CEDU, e si richiama lagiurisprudenza di legittimità sul punto.Si deduce illogicità, incompletezza ed inidoneità della motivazione rispetto allerisultanze processuali, che avrebbero dimostrato l’assenza di atti distrattivi e lasussistenza di rapporti reali sottostanti, la volontà di perseguire obiettiviimprenditoriali leciti e non il depauperamento della [OSCURATO:PERSONA] in danno deicreditori.3.1.2 Con riguardo al titolo JP Morgan, conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dal socioolandese, [OSCURATO:PERSONA], a titolo di pagamento per l’attività di consulenzaeffettuata da Ci.Bi.

Trade s.r.l., la cui sopravvalutazione non sarebbe imputabileal ricorrente, che si era basato su dati oggettivi di stima di periti e Istituti di credito,si deduce che i giudici di merito non spiegano la ragione della illegittimità delpagamento, effettuato nell’ambito di una logica imprenditoriale congrua, rispettoalle finalità statutaria della fallita, e di un rischio imprenditoriale fisiologico.Si duole della carenza di motivazione con riguardo all’esistenza o meno dicorrispondenza sinallagmatica o di rispondenza alle finalità dell’impresa delleoperazioni contestate nonché in punto di elemento soggettivo dell’intentofraudolento dell’uso del titolo JP Morgan per l’attività della fallita come modalità dipagamento alle società di consulenza.3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale.Si deduce che la Corte di merito, con motivazione apparente, avrebbe fondatoil giudizio di penale responsabilità dell’imputato su testimonianze (curatore econsulente contabile del PM) non inequivocabili nonché sulla presunzione dellapresenza di irregolarità/imprecisione nella tenuta della contabilità dellaCommercial [OSCURATO:PERSONA], risalenti a quattro amministrazioni precedenti, priva di riscontroprobatorio sull’accertamento delle singole responsabilità penali di chi si èsucceduto nella carica.

A fronte di libri sociali, secondo il consulente, regolarmentetenuti, la Corte di merito avrebbe sottolineato la tardività della consegna di alcunescritture contabili e la conseguente difficoltà di ricostruzione, senza valorizzare ildato della regolarità formale della contabilità.In punto di elemento soggettivo, si deduce la carenza di argomentazionelogico-giuridica in quanto la Corte di merito non rimprovera l’alterazione dellescritture contabili, al ricorrente, che alla data del fallimento non ricopriva piùalcuna carica societaria da oltre due anni, ma un’approssimazione nell’esibizionedi libri risultati regolarmente tenuti.3.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein punto di diniego delle applicate attenuanti generiche con giudizio di prevalenzasulle contestate aggravanti.

Si duole della mancata valorizzazione delcomportamento processuale ineccepibile, e si sottolinea la collaborazionenell’avere fornito spiegazioni e documenti, nell’essersi sottoposto ad esame, oltreall’assenza di carichi pendenti e di condanne per altri reati.4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato a quattromotivi.4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in relazione al reatodi bancarotta fraudolenta documentale.

Si duole che la Corte di merito nonavrebbe tenuto conto della valutazione del consulente tecnico del PM, in punto diritenuta regolarità delle registrazioni contabili e della sottoposizione della gestioneaziendale al vaglio del [OSCURATO:PERSONA] e dei Revisori dei Conti, non coinvolti nelprocesso, in relazione alla affermazione di regolarità della gestione.

Si deduce chela Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la specifica doglianza contenutanei motivi di appello sulla tenuta delle scritture contabili.Con riguardo al mancato rinvenimento dei libri sociali, del libro dei verbalidelle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e di quellodel [OSCURATO:PERSONA] sindacale, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto delleconclusioni del consulente contabile, dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui tale omissionerendeva “complicata” la ricostruzione della vicenda societaria, ma non laescludeva, mentre il curatore, se, da un lato, affermava che le scritture consegnateavevano impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonriferiva né ciò che era stato chiesto e consegnato, né quanto necessario reperireper consentire tale ricostruzione in maniera più completa.Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe spiegato la ragione per cuil’imputato avrebbe dovuto produrre documentazione non richiesta, solo sulla basedella propria cultura contabile, in quanto avvocato ed ex dipendente dell’AgenziaEntrate; che sono stati prodotti e spuntati per ricevuta senza riserva due libri soci,peraltro non più obbligatori, mentre il libro delle riunioni del CdA non sarebbeobbligatorio per legge, e non sarebbe stato richiesto dalla curatela né in sedegiudiziale, ed il libro delle adunanze del [OSCURATO:PERSONA] sindacale non sarebbe dicompetenza dell’amministratore ma del Presidente di tale collegio, e sul punto lamotivazione sarebbe carente.4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in punto dielemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale.Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe risposto alla specifica doglianzacontenuta nei motivi di appello, secondo cui il Tribunale avrebbe fuso lacontestazione originaria di tenuta irregolare delle scritture contabili con l’omessatenuta, con sostituzione del dolo generico con quello specifico necessario per laintegrazione di tale ultima fattispecie, e non avrebbe argomentato in punto di dolospecifico con riguardo al vantaggio personale, patrimoniale e non, che l’imputatoavrebbe conseguito.4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di inosservanza ed erroneaapplicazione di norme stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza inpunto di mancata qualificazione del fatto nel reato di cui all’art.217, comma 2, L.Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe indagato sulla sussistenza deldolo generico o della colpa, sebbene abbia riconosciuto un comportamentocollaborativo dell’imputato, nel fornire documentazione, che ha dimostrato lavolontà di contribuire alla ricostruzione del patrimonio sociale.4.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in punto di diniego della richiesta di sostituzione del teste dott. [OSCURATO:PERSONA] il dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi sono fondati limitatamente al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale.2.

Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il primomotivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1 Deve premettersi che il sindacato che il giudice di legittimità puòesercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimentopronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento,non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianzada acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo delprovvedimento adottato (Sez. 3, sentenza n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373 -01).2.1.2 Nel caso di specie, il provvedimento adottato ha rigettato la richiesta dirinnovazione del dibattimento, con motivazione esente da vizi logici circa la suasuperfluità.La Corte territoriale, rispondendo alla specifica doglianza contenuta nel motivodi ricorso e richiamando la sentenza di primo grado, ha ritenuto superflua la provadi escussione del teste Gandolfo, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, sullaregistrazione del contratto di consulenza, stipulato, il 20 luglio 2011, con ArcaProgetti s.r.l., innanzitutto perché tale circostanza avrebbe dovuto sconfessare undocumento (nota dell’Agenzia delle Entrate di Verona), che ha attestato lamancata registrazione del contratto.

La Corte di merito ha, inoltre, sottolineatoche, in ogni caso, tale contratto non avrebbe arrecato alla fallita alcuna concretautile prestazione, e richiamato atti (Relazione sulla struttura organizzativa dellasoc. coop. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e Progetto di trasformazione di tale società inintermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale, ex art.107 TUB) ritenutiartatamente formati, in quanto mai rinvenuti dal curatore, prodotti nel primogrado di giudizio dalla difesa dell’imputato, che li avrebbe rinvenuti, per caso,presso il suo archivio personale.La Corte d’appello ha inoltre sottolineato che il progetto di fusione con altriConfidi era naufragato e l’importo della distrazione pari ad euro 800.000, era benmaggiore di tale unico contratto dell’importo di euro 240.000, che riguardavaulteriori bonifici in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nell’anno 2012, e di Ci.Bi.

Trades.r.l. negli anni 2011 e 2012.2.1.3 Ne segue che va escluso il vizio denunciato, poiché le ragioni dellairrilevanza della prova testimoniale ai fini della decisione sono state ampiamenteesplicitate nella motivazione della Corte territoriale, che ha replicato alla doglianzadell’imputato in termini di superfluità e irrilevanza della rinnovazione istruttoria,che non avrebbe apportato alcun elemento di novità rispetto al quadro fattuale giàdelineatosi, e comunque insufficiente a ribaltare la decisione del primo giudice.Alla stregua del consolidato insegnamento di questa Corte, la violazione deldiritto di difesa, sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte, esige chene sia precisata la portata indicando specificamente le prove che l'imputato nonha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nelcontesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato didifendersi citando e facendo esaminare i propri testi, trova un limite nel potere delgiudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 cod. proc. pen.(Sez. 5, Sentenza n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 267559 – 01).2.1.4 Né la sentenza impugnata può ritenersi viziata in relazione allaviolazione della disciplina processuale che regola i casi di riapertura della faseistruttoria nel corso del giudizio di appello.

Si tratta di casi costituenti - laddovenon ci si trovi di fronte alla particolare ipotesi di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod.proc. pen. - una fattispecie eccezionale, per la cui ricorrenza deve ritenersi laassoluta necessarietà ai fini del decidere dello svolgimento dell'incombente; è,infatti, ius receptum che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello,un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamenteallorché il giudice ritenga nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo statodegli atti (Sez.

U, n. 12602 del 25/03/2016, Rv. 266820; Sez. 3, n. 13888 del22/03/2017, Rv. 269334), situazione quest’ultima che si realizza allorché i datiprobatori già acquisiti e posti a disposizione del giudice siano incerti o quandol'incombente richiesto sia decisivo, sempre che lo stesso possa eliminare leeventuali incertezze, ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ognialtra risultanza (Sez. 5, n. 112 del 5/01/2022, Rv. 282728).2.2 Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta, deve, in primo luogo,rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondogrado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza diappello si salda con quella precedente sia attraverso ripetuti richiami aquest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove,con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamentecostituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché è possibile, sulla basedella motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune dellasentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01;Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735).

Il principio va riaffermato econdiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile,nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello,l'iter motivazionale della sentenza di primo grado per verificarne la coerenza e latenuta con il compendio probatorio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri,Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed esaminato lecensure svolte.

I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicendesocietarie sulla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e nehanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomenomanifesta, peraltro in doppia conforme.2.3 Con riguardo alla bancarotta distrattiva il motivo è infondato.Il motivo è meramente reiterativo di doglianze, versate in fatto e generiche,prospettate e disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua e nonmanifestamente illogica, dunque, non censurabile in questa sede, che richiamainteramente la motivazione del Tribunale.Le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, se coerenti, sul pianologico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, sisottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processoformativo del libero convincimento del giudice non ha subìto il condizionamento diuna riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisaricostruzione del contenuto di una prova (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini,Rv. 203767).Quanto alle condotte distrattive contestate, la Corte di merito, rispondendoalla specifica doglianza contenuta nel motivo di appello ha ben descritto l'ampiomateriale probatorio che consente di apprezzare le anomalie dei negozi didisposizione, compiuti dall’amministratore, ed ha correttamente individuato ledistrazioni nella illegittima fuoriuscita di somme dalle casse sociali, per la fornituradi prestazioni di consulenza, mai eseguite, indicate in maniera generica e condiverse diciture (“consulenze” e “provvigioni”), nelle fatture emesse da CI.BI.Trade s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ed i cui corrispettivi sono stati iscritti in bilanciodalla fallita prima come “oneri pluriennali” poi come “costi”, prestazioni mancantidi documenti allegati fondamentali, che non hanno trovato adeguata ragionegiustificatrice o valido supporto documentale attestante la effettività delleprestazioni, quali il pagamento di:- consulenze fittizie per circa euro 240.000 euro, nell’anno 2011, mediantebonifici, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui il ricorrente deteneva l’85% dellequote, in relazione ad un contratto di consulenza, mai rinvenuto dalla curatela,prodotto dalla difesa solo nel primo grado di giudizio, asseritamente rinvenuto percaso presso il proprio ufficio, e in relazione al quale è stata accertata la inesistenzadella registrazione, con nota dell’Agenzia delle Entrate;- consulenze e provvigioni fittizie per circa euro 20.221, nell’anno 2012,mediante bonifici, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;- consulenze e provvigioni fittizie per circa euro 357.822, nell’anno 2011,mediante bonifici, in favore di CI.BI.

Trade s.r.l.;- consulenze e provvigioni fittizie per circa euro 218.989, nell’anno 2012,mediante bonifici, in favore di CI.BI.

Trade s.r.l.2.3.2 La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questaCorte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poifallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che puòrealizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su diesso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilitàdi recupero del bene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favoredella curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf.Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensivitàinsita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori(Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e, dunque,il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per ilsoddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006).

Tale ultima definizione rende ragionedell'attribuzione, nella giurisprudenza di legittimità, alla nozione di distrazione diuna funzione anche residuale, tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto (diversodall'occultamento o dalla dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dallafraudolenta esposizione di passività inesistenti), determinante la fuoriuscita delbene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organidel fallimento (Sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf.

Sez. 5,n. 7359 del 24/05/1984, Pompeo, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alladefinizione degli altri fatti di bancarotta delineati dalla norma incriminatrice.Il motivo non individua specifici vizi logici nello sviluppo dellaargomentazione del provvedimento impugnato.La Corte d’appello, rispondendo alla specifica censura contenuta nel motivodi gravame, ha correttamente sottolineato, riguardo ai fatti di bancarotta previstidalla prima parte del n.1 dell’art.216 L. Fall., costituiti in genere da atti didisposizione di beni propri di per sé non delittuosi, che una volta intervenuto ilfallimento, essi assumono carattere di illeciti penali, in qualunque tempocommessi, e quindi anche in epoca non prossima al fallimento, a prescindere dacollegamenti etiologici e psicologici tra tali fatti di bancarotta e il fallimento stesso,per la operatività, con effetto ex tunc, della presunzione di volontaria distrazionein pregiudizio dei creditori.In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte haaffermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la provadella distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, siadesumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della lorodestinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204).L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a caricodell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché l'amministratoreè responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditoridella conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lostesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazioneeffettiva abbiano avuto i beni sociali.La sentenza impugnata, nel richiamare il principio generale dell’onere dellaprova, gravante sul fallito, in ordine alla dimostrazione della destinazione dellesomme, a fronte del loro mancato rinvenimento, secondo un ragionamento logicoesente da vizi, ha ritenuto inconferente la critica difensiva, secondo cui non visarebbe distrazione, poiché la destinazione dei denari della fallita è risultataconseguenza di una attività lecita ed effettivamente prestata, in relazione allaquale sarebbero state corrisposte provvigioni per attività consulenziali, sullaconsiderazione che di tali attività non è stato fornito un principio di prova néindicazioni comunque indagabili dalla curatela.

La Corte territoriale ha sottolineatoche è stato lo stesso imputato ad ammettere di fatto di avere utilizzato il sistemadelle fatturazioni per consulenze per altro scopo, ossia che le fatture emesserappresentavano in realtà cedole del titolo JP Morgan, versate dalla fallita, tramitela CI.BI.

Trade s.r.l., alla società Rente, emittente del titolo.La Corte territoriale ha inoltre sottolineato l’interesse dell’imputato nellesocietà beneficiarie dei bonifici, provenienti dalla fallita dallo stesso amministrata,in quanto di CI.Bi.

Trade s.r.l. detentore del capitale sociale, prima al 5% e poi al35%, e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. detentore dell’85% del capitale sociale.La Corte d’appello ha, inoltre, rilevato l’assenza di un'adeguatagiustificazione dei pagamenti effettuati dall’imputato, senza che siano risultatieffettivi rapporti professionali o commerciali con i destinatari dei denari aziendalie senza che, sia stata accertata una ragione giustificatrice del distacco di beni cheavrebbero dovuto concorrere alla formazione dell’attivo fallimentare.2.3.2 Quanto all’elemento psicologico della fattispecie, ovvero il dologenerico, la Corte di merito, con argomentazione logica ed immune da censure,ne ha ritenuto la sussistenza in quanto l’imputato, in qualità di legalerappresentante della fallita, mediante bonifici effettuati negli anni 2011 e 2012,per complessivi euro 800.000, da destinare a società allo stesso riconducibili, inmancanza di accertata giustificazione economico aziendale, sottraeva alpatrimonio sociale l’importo portato dalle fatture indicate in atti, con laconsapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa daquella di garanzia delle obbligazioni contratte.3.

Con riguardo al reato di bancarotta documentale possono esaminarsicongiuntamente il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo e secondo motivodi ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1 I motivi di ricorso sono fondati.Con riferimento al reato contestato al capo di cui al capo A) 2, di bancarottafraudolenta documentale, l'integrazione delle motivazioni delle sentenze di primoe secondo grado non è realizzabile, in quanto la Corte d'appello, ha omesso dimotivare sulle specifiche doglianze proposte.3.2 In ordine alle questioni, articolate nei motivi di appello in modo preciso epuntuale, non solo la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione,ma, tenuto adeguatamente conto della mancata presa in carico dei profili diimpugnazione, neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale unimplicito ragionamento, discorso giustificativo della ritenuta sussistenza dellecontestate false comunicazioni sociali e della omessa svalutazione dellepartecipazione societarie, comunque idoneo a fondare il mancato accoglimentodell’appello.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancatoaccoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr.,ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv.284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01;Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del11/07/1983, Viola, Rv. 160321-01).Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nella specie, giacché la sentenza nonconsente di rinvenire, neppure in via implicita, un apparato logico che assorba esuperi le specifiche censure difensive, con conseguente vizio di motivazioneincidente su un capo decisivo e, perciò, ostativo all’invocata integrazione perrelationem.Passando all’esame delle singole censure proposte, si rileva quanto segue.3.3 Con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, a fronte dispecifiche doglianze, secondo cui la Corte d’appello non avrebbe valorizzato il datodella regolarità formale della contabilità ma avrebbe fondato il giudizio diresponsabilità su testimonianze (curatore e consulente contabile del PM) noninequivocabili nonché sulla presunzione della presenza di irregolarità/imprecisionedella tenuta della contabilità, la Corte di merito, ha sottolineato che le scritturecontabili hanno reso difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimentodi affari anche perché incomplete ed esponenti voci inconsistenti, senza specificarei dati incompleti ed eventuali falsificazioni delle scritture.Inoltre, la Corte territoriale omette di motivare sulla regolarità della condottadell’imputato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, prima, di componente del CdA, poi dipresidente del CdA della [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla tenuta delle scritturecontabili obbligatorie, e non risponde alle specifiche doglianze formulate nei motividi appello.La Corte di merito ha rilevato anche l’omessa consegna di alcune scritturecontabili obbligatorie (registri IVA) per gli anni 2011 e 2012, ed ha ritenuto che latardiva esibizione, nel corso della istruttoria dibattimentale, dei libri contabili, nonè idonea a surrogare gli obblighi di deposito della documentazione contabile chegravano sull’amministratore.3.3 È noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216,comma 1, n. 2, L.F. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione,omessa consegna, occultamento o distruzione dei libri e delle altre scritturecontabili, consistente nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degliorgani fallimentari, che richiede il dolo specifico, e quella della fraudolenta tenutadella contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimentodegli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, Sentenzan. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 01).

Tale fattispecie si realizza anchemediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessaannotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descrittedalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv.278321) e sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019,Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez.5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).Quanto alla “falsificazione” che, in apparenza, sembra connotare entrambele fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato laseguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritturecontabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può averenatura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un interventomanipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata.

La condottaintegrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizzasempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità.

In altritermini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità(ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempree comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descrittadall’art. 216 comma 1 n. 2) L. F. (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari).Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispeciedi “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “adolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissioneconsista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione dispecifiche operazioni.

Proprio questo consente di cogliere la differenza trabancarotta fraudolenta documentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa aldiverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” lafraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenzadelle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso dellabancarotta “specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta unaspecifica direzione della volontà.

In questa ottica le annotazioni incomplete, cheincidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e ilmovimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modaledella condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operativitàdell'impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella “bancarottagenerale” (Sez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 – 01).3.4 Tanto premesso, la Corte di merito parte da una considerazione corretta,che richiama l’obbligo dell’imprenditore alla effettiva e regolare tenuta dei libri escritture contabili della società, per tutta la durata del mandato.

Invero, secondola giurisprudenza di questa Corte, a norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ.,l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente,alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda.

Ilprincipio opera sia nel caso di inquadrabilità della condotta nei reati punibili perdolo o colpa (bancarotta semplice), sia in quelli punibili soltanto a titolo di dolo(bancarotta fraudolenta documentale).A fronte di una contestazione di irregolare tenuta della contabilità, la Cortedi merito non chiarisce se si è trattato di annotazioni incomplete o di annotazioniparziali di dati veri o di falsificazione dei dati contabili, né chiarisce i termini delriferimento all’omessa consegna di alcune scritture contabili obbligatorie, ai finidell’integrazione della bancarotta specifica, valutazione che si riverbera anchesull’elemento soggettivo del reato.3.5 Con riguardo all’elemento soggettivo, quanto alla contestazione dibancarotta documentale generica, la Corte d’appello ha ritenuto che il dolo siainsito nella condotta materiale di alterazione delle scritture, ma non lo specifica,neppure con riferimento agli indici di fraudolenza, che non indica, ma si limita adaffermare che, sul giudizio di colpevolezza, non incide la regolarità formale dellacontabilità, anche se suffragata dal [OSCURATO:PERSONA] sindacale e dei Revisori dei Conti.Quanto all’imputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha, inoltre, ritenutoirrilevante il tenore delle dichiarazioni spontanee, rese dall’imputato nei due gradidi giudizio, e ha desunto la conoscenza e la consapevolezza degli obblighi ricadentisull’amministratore e delle conseguenze, in caso di loro inosservanza,dall’ammissione di avere ricoperto la carica di legale rappresentante dellaCommercial [OSCURATO:PERSONA] dal 2013 al fallimento, dall’avere svolto la professione di avvocatoper un periodo, occupandosi di diritto tributario, nonché di avere lavoratoall’Agenzia delle Entrate, senza fornire ulteriori specificazioni, valutazione che nonpuò ritenersi congrua della fraudolenza richiesta per l’ipotesi di bancarottacontestata.3.6 Con riguardo alla specifica doglianza contenuta nei motivi di appello,secondo cui il Tribunale avrebbe fuso la contestazione originaria di tenutairregolare delle scritture contabili con l’omessa tenuta, con sostituzione del dologenerico con quello specifico, necessario per la integrazione di tale ultimafattispecie, e non avrebbe argomentato in punto di dolo specifico con riguardo alvantaggio personale, patrimoniale e non, che gli imputati avrebbero conseguito,la Corte d’appello non risponde.Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato l’omessa consegna di parte dellescritture contabili obbligatorie (registri IVA) per gli anni 2011 e 2012, senzatuttavia motivare sul coefficiente psicologico richiesto per la bancarottafraudolenta c.d. specifica.Sul punto, la motivazione risulta carente, in primo luogo perché la sentenzaimpugnata non chiarisce la compatibilità di tale condotta con quella di bancarottagenerica e, poi, perché non si rinviene alcun accenno agli elementi probatorifondanti la sussistenza del dolo specifico che, come si è detto, è necessario per laconfigurabilità del reato di bancarotta documentale c.d. specifica di cui all’art. 216comma primo, n.2, legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).Ne consegue che i fatti come ricostruiti dai giudici di merito non consentonodi comprendere se ci si trovi di fronte a un caso rientrante nella bancarottafraudolenta documentale specifica o in quella generica, oppure se ricorranoentrambe le ipotesi (così peraltro non contestate), che possono configurarsi inrelazione non alla stessa condotta ma a condotte diverse susseguitesi nel tempo,pur dando vita a un reato unico, essendo unica la determinazione criminosa.In assenza di questi dati fattuali, la cui valutazione nel merito spetta al Corteterritoriale, non è possibile stabilire se il caso in esame richieda il dolo specifico osolo quello generico cui ha fatto unicamente riferimento la sentenza impugnata.Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio perun nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo chedovrà accertare, la compatibilità delle condotte contestate di omessa consegna deilibri e delle scritture contabili, dal 2011 sino alla dichiarazione di fallimento, conquelle di bancarotta generica, nonché l’elemento soggettivo del dolo specifico.4.

Gli ulteriori motivi di ricorso degli imputati sono assorbiti nell’annullamento.5.

La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio,limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, dinanzi ad altraSezione alla Corte di appello di Palermo.

Nel resto, il ricorso va rigettato.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, nei confronti di entrambi i ricorrenti,limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio pernuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Roma.

Rigetta nel resto ilricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Spese di parte civile al definitivo.Così deciso in Roma il 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
69avverso la sentenza del 25/09/2025 della Corte d'appello di RomaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePerla Lori, che ha concluso chiedendo per inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], eper il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA];udito il difensore della parte civile, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosialle conclusioni e depositato nota spese;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendonel ricorso;udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nelricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Roma del 30 maggio 2022, che condannavaaccessorie e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per ilreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per avere distratto la somma di euro800 milioni, pagata a titolo di non meglio specificate consulenze in favore di CI.BI.Trade s.r.l. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., società entrambe riconducibili a [OSCURATO:PERSONA],nonché per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, per avere tenuto i librie le scritture contabili obbligatorie previste dalla legge in guisa da non renderepossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, di cui al capoA.1 e A.2, nella qualità, il primo di legale rappresentante dal 3 febbraio 2011 al 18settembre 2012, e successivamente d componente del CdA fino al 6 dicembre2012, il secondo, di presidente del CdA dal 12 settembre 2013 fino all’ottobre 2014e in precedenza di componente del CdA dal 6 dicembre 2012, della Commercialdel Tribunale di Roma del 16 ottobre 2014, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] già riconosciute attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestataaggravante e rideterminato la pena inflitta, revocato le pene accessorie dellainterdizione dai pubblici uffici e della interdizione legale, e applicato i doppi beneficidi legge, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], revocato la pena accessorie della interdizionelegale e le statuizioni civili in favore del Comune di Filottrano, e confermato nelresto e condannato gli imputati alla refusione delle spese in favore della partecivile curatela del [OSCURATO:PERSONA].2. Contro l'anzidetta sentenza, gli imputati ritualmente assistiti dai lorodifensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello.Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173,comma 1, disp. att. cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato a tremotivi.3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e correlati vizimotivazionali in relazione al reato di cui all’art.216 L.F., di bancarotta fraudolentapatrimoniale, e al diniego della rinnovazione del dibattimento. Si duole dellaqualificazione come ipotesi di bancarotta distrattiva delle operazioni di carattere enatura patrimoniale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Ci.Bi. Trade s.r.l., nonpreordinate al depauperamento del patrimonio o ad arrecare pregiudizio aicreditori, nonché dell’asserita riconducibilità di Ci.Bi. Trade s.r.l. all’imputatoBazzani, circostanza infondata e non provata.Si deduce che la finalità del progetto di fusione di ampliare l’ambito di attivitàed ottenere l’autorizzazione di Banca d’Italia al rilascio di fideiussioni a soggettiterzi rispetto ai soci del consorzio, per una fusione con altri confidi, emergerebbedalla testimonianza del teste Introini, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., conriscontro nel rapporto di consulenza, che ha giustificato il pagamento dell’importodi euro 240.000 da parte della fallita per l’assistenza prestata dalla indicatasocietà, regolarmente registrato all’Agenzia delle Finanze.Con riguardo al rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria per accertarel’avvenuta registrazione del contratto, si deduce apparenza di motivazione inquanto tale decisione avrebbe impedito l’esercizio del diritto alla prova dellaautenticità della documentazione prodotta, diritto garantito dall’art.111 Cost., chetraspone la regola del giusto processo sancita dall’art.6 CEDU, e si richiama lagiurisprudenza di legittimità sul punto.Si deduce illogicità, incompletezza ed inidoneità della motivazione rispetto allerisultanze processuali, che avrebbero dimostrato l’assenza di atti distrattivi e lasussistenza di rapporti reali sottostanti, la volontà di perseguire obiettiviimprenditoriali leciti e non il depauperamento della [OSCURATO:PERSONA] in danno deicreditori.3.1.2 Con riguardo al titolo JP Morgan, conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dal socioolandese, [OSCURATO:PERSONA], a titolo di pagamento per l’attività di consulenzaeffettuata da Ci.Bi. Trade s.r.l., la cui sopravvalutazione non sarebbe imputabileal ricorrente, che si era basato su dati oggettivi di stima di periti e Istituti di credito,si deduce che i giudici di merito non spiegano la ragione della illegittimità delpagamento, effettuato nell’ambito di una logica imprenditoriale congrua, rispettoalle finalità statutaria della fallita, e di un rischio imprenditoriale fisiologico.Si duole della carenza di motivazione con riguardo all’esistenza o meno dicorrispondenza sinallagmatica o di rispondenza alle finalità dell’impresa delleoperazioni contestate nonché in punto di elemento soggettivo dell’intentofraudolento dell’uso del titolo JP Morgan per l’attività della fallita come modalità dipagamento alle società di consulenza.3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione al reato di bancarotta fraudolenta documentale.Si deduce che la Corte di merito, con motivazione apparente, avrebbe fondatoil giudizio di penale responsabilità dell’imputato su testimonianze (curatore econsulente contabile del PM) non inequivocabili nonché sulla presunzione dellapresenza di irregolarità/imprecisione nella tenuta della contabilità dellaCommercial [OSCURATO:PERSONA], risalenti a quattro amministrazioni precedenti, priva di riscontroprobatorio sull’accertamento delle singole responsabilità penali di chi si èsucceduto nella carica. A fronte di libri sociali, secondo il consulente, regolarmentetenuti, la Corte di merito avrebbe sottolineato la tardività della consegna di alcunescritture contabili e la conseguente difficoltà di ricostruzione, senza valorizzare ildato della regolarità formale della contabilità.In punto di elemento soggettivo, si deduce la carenza di argomentazionelogico-giuridica in quanto la Corte di merito non rimprovera l’alterazione dellescritture contabili, al ricorrente, che alla data del fallimento non ricopriva piùalcuna carica societaria da oltre due anni, ma un’approssimazione nell’esibizionedi libri risultati regolarmente tenuti.3.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio di motivazionein punto di diniego delle applicate attenuanti generiche con giudizio di prevalenzasulle contestate aggravanti. Si duole della mancata valorizzazione delcomportamento processuale ineccepibile, e si sottolinea la collaborazionenell’avere fornito spiegazioni e documenti, nell’essersi sottoposto ad esame, oltreall’assenza di carichi pendenti e di condanne per altri reati.4. [OSCURATO:PERSONA] ricorre tramite un unico atto, affidato a quattromotivi.4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in relazione al reatodi bancarotta fraudolenta documentale. Si duole che la Corte di merito nonavrebbe tenuto conto della valutazione del consulente tecnico del PM, in punto diritenuta regolarità delle registrazioni contabili e della sottoposizione della gestioneaziendale al vaglio del [OSCURATO:PERSONA] e dei Revisori dei Conti, non coinvolti nelprocesso, in relazione alla affermazione di regolarità della gestione. Si deduce chela Corte territoriale non si sarebbe confrontata con la specifica doglianza contenutanei motivi di appello sulla tenuta delle scritture contabili.Con riguardo al mancato rinvenimento dei libri sociali, del libro dei verbalidelle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione e di quellodel [OSCURATO:PERSONA] sindacale, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto delleconclusioni del consulente contabile, dott. [OSCURATO:PERSONA], secondo cui tale omissionerendeva “complicata” la ricostruzione della vicenda societaria, ma non laescludeva, mentre il curatore, se, da un lato, affermava che le scritture consegnateavevano impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, nonriferiva né ciò che era stato chiesto e consegnato, né quanto necessario reperireper consentire tale ricostruzione in maniera più completa.Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe spiegato la ragione per cuil’imputato avrebbe dovuto produrre documentazione non richiesta, solo sulla basedella propria cultura contabile, in quanto avvocato ed ex dipendente dell’AgenziaEntrate; che sono stati prodotti e spuntati per ricevuta senza riserva due libri soci,peraltro non più obbligatori, mentre il libro delle riunioni del CdA non sarebbeobbligatorio per legge, e non sarebbe stato richiesto dalla curatela né in sedegiudiziale, ed il libro delle adunanze del [OSCURATO:PERSONA] sindacale non sarebbe dicompetenza dell’amministratore ma del Presidente di tale collegio, e sul punto lamotivazione sarebbe carente.4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in punto dielemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale.Si deduce che la Corte territoriale non avrebbe risposto alla specifica doglianzacontenuta nei motivi di appello, secondo cui il Tribunale avrebbe fuso lacontestazione originaria di tenuta irregolare delle scritture contabili con l’omessatenuta, con sostituzione del dolo generico con quello specifico necessario per laintegrazione di tale ultima fattispecie, e non avrebbe argomentato in punto di dolospecifico con riguardo al vantaggio personale, patrimoniale e non, che l’imputatoavrebbe conseguito.4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di inosservanza ed erroneaapplicazione di norme stabilite a pena di nullità, inammissibilità e decadenza inpunto di mancata qualificazione del fatto nel reato di cui all’art.217, comma 2, L.Si deduce che la Corte d’appello non avrebbe indagato sulla sussistenza deldolo generico o della colpa, sebbene abbia riconosciuto un comportamentocollaborativo dell’imputato, nel fornire documentazione, che ha dimostrato lavolontà di contribuire alla ricostruzione del patrimonio sociale.4.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge e vizio dimotivazione, in punto di diniego della richiesta di sostituzione del teste dott. [OSCURATO:PERSONA] il dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono fondati limitatamente al delitto di bancarotta fraudolentadocumentale.2. Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, il primomotivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.1 Deve premettersi che il sindacato che il giudice di legittimità puòesercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimentopronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento,non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianzada acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo delprovvedimento adottato (Sez. 3, sentenza n. 7680 del 13/01/2017, Rv. 269373 -01).2.1.2 Nel caso di specie, il provvedimento adottato ha rigettato la richiesta dirinnovazione del dibattimento, con motivazione esente da vizi logici circa la suasuperfluità.La Corte territoriale, rispondendo alla specifica doglianza contenuta nel motivodi ricorso e richiamando la sentenza di primo grado, ha ritenuto superflua la provadi escussione del teste Gandolfo, funzionario dell’Agenzia delle Entrate, sullaregistrazione del contratto di consulenza, stipulato, il 20 luglio 2011, con ArcaProgetti s.r.l., innanzitutto perché tale circostanza avrebbe dovuto sconfessare undocumento (nota dell’Agenzia delle Entrate di Verona), che ha attestato lamancata registrazione del contratto. La Corte di merito ha, inoltre, sottolineatoche, in ogni caso, tale contratto non avrebbe arrecato alla fallita alcuna concretautile prestazione, e richiamato atti (Relazione sulla struttura organizzativa dellasoc. coop. [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e Progetto di trasformazione di tale società inintermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale, ex art.107 TUB) ritenutiartatamente formati, in quanto mai rinvenuti dal curatore, prodotti nel primogrado di giudizio dalla difesa dell’imputato, che li avrebbe rinvenuti, per caso,presso il suo archivio personale.La Corte d’appello ha inoltre sottolineato che il progetto di fusione con altriConfidi era naufragato e l’importo della distrazione pari ad euro 800.000, era benmaggiore di tale unico contratto dell’importo di euro 240.000, che riguardavaulteriori bonifici in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nell’anno 2012, e di Ci.Bi. Trades.r.l. negli anni 2011 e 2012.2.1.3 Ne segue che va escluso il vizio denunciato, poiché le ragioni dellairrilevanza della prova testimoniale ai fini della decisione sono state ampiamenteesplicitate nella motivazione della Corte territoriale, che ha replicato alla doglianzadell’imputato in termini di superfluità e irrilevanza della rinnovazione istruttoria,che non avrebbe apportato alcun elemento di novità rispetto al quadro fattuale giàdelineatosi, e comunque insufficiente a ribaltare la decisione del primo giudice.Alla stregua del consolidato insegnamento di questa Corte, la violazione deldiritto di difesa, sub specie di mancata ammissione delle prove dedotte, esige chene sia precisata la portata indicando specificamente le prove che l'imputato nonha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nelcontesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato didifendersi citando e facendo esaminare i propri testi, trova un limite nel potere delgiudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 cod. proc. pen.(Sez. 5, Sentenza n. 10425 del 28/10/2015, dep. 2016, Rv. 267559 – 01).2.1.4 Né la sentenza impugnata può ritenersi viziata in relazione allaviolazione della disciplina processuale che regola i casi di riapertura della faseistruttoria nel corso del giudizio di appello. Si tratta di casi costituenti - laddovenon ci si trovi di fronte alla particolare ipotesi di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod.proc. pen. - una fattispecie eccezionale, per la cui ricorrenza deve ritenersi laassoluta necessarietà ai fini del decidere dello svolgimento dell'incombente; è,infatti, ius receptum che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello,un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamenteallorché il giudice ritenga nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo statodegli atti (Sez. U, n. 12602 del 25/03/2016, Rv. 266820; Sez. 3, n. 13888 del22/03/2017, Rv. 269334), situazione quest’ultima che si realizza allorché i datiprobatori già acquisiti e posti a disposizione del giudice siano incerti o quandol'incombente richiesto sia decisivo, sempre che lo stesso possa eliminare leeventuali incertezze, ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ognialtra risultanza (Sez. 5, n. 112 del 5/01/2022, Rv. 282728).2.2 Con riguardo al reato di bancarotta fraudolenta, deve, in primo luogo,rammentarsi il principio secondo il quale quando le sentenze di primo e secondogrado concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti afondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza diappello si salda con quella precedente sia attraverso ripetuti richiami aquest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove,con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamentecostituendo un unico complessivo corpo decisionale, sicché è possibile, sulla basedella motivazione della sentenza di primo grado colmare eventuali lacune dellasentenza di appello (Sez. 2, Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01;Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, Rv. 239735). Il principio va riaffermato econdiviso, con la precisazione che l'integrazione delle motivazioni è ammissibile,nel caso in esame, per avere la Corte d'appello ripercorso, sulla base dell'appello,l'iter motivazionale della sentenza di primo grado per verificarne la coerenza e latenuta con il compendio probatorio (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri,Rv. 257595; Sez. 2, n. 30838 del 10/03/2013, Rv 257056) ed esaminato lecensure svolte. I giudici di merito hanno ricostruito nel dettaglio tutte le vicendesocietarie sulla base delle prove acquisite nel corso delle indagini preliminari e nehanno dato atto con motivazione precisa, congrua e priva di illogicità, tantomenomanifesta, peraltro in doppia conforme.2.3 Con riguardo alla bancarotta distrattiva il motivo è infondato.Il motivo è meramente reiterativo di doglianze, versate in fatto e generiche,prospettate e disattese dalla Corte di merito con motivazione congrua e nonmanifestamente illogica, dunque, non censurabile in questa sede, che richiamainteramente la motivazione del Tribunale.Le valutazioni espresse dalla sentenza impugnata, se coerenti, sul pianologico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, sisottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processoformativo del libero convincimento del giudice non ha subìto il condizionamento diuna riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisaricostruzione del contenuto di una prova (Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini,Rv. 203767).Quanto alle condotte distrattive contestate, la Corte di merito, rispondendoalla specifica doglianza contenuta nel motivo di appello ha ben descritto l'ampiomateriale probatorio che consente di apprezzare le anomalie dei negozi didisposizione, compiuti dall’amministratore, ed ha correttamente individuato ledistrazioni nella illegittima fuoriuscita di somme dalle casse sociali, per la fornituradi prestazioni di consulenza, mai eseguite, indicate in maniera generica e condiverse diciture (“consulenze” e “provvigioni”), nelle fatture emesse da CI.BI.Trade s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ed i cui corrispettivi sono stati iscritti in bilanciodalla fallita prima come “oneri pluriennali” poi come “costi”, prestazioni mancantidi documenti allegati fondamentali, che non hanno trovato adeguata ragionegiustificatrice o valido supporto documentale attestante la effettività delleprestazioni, quali il pagamento di:- consulenze fittizie per circa euro 240.000 euro, nell’anno 2011, mediantebonifici, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui il ricorrente deteneva l’85% dellequote, in relazione ad un contratto di consulenza, mai rinvenuto dalla curatela,prodotto dalla difesa solo nel primo grado di giudizio, asseritamente rinvenuto percaso presso il proprio ufficio, e in relazione al quale è stata accertata la inesistenzadella registrazione, con nota dell’Agenzia delle Entrate;- consulenze e provvigioni fittizie per circa euro 20.221, nell’anno 2012,mediante bonifici, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;- consulenze e provvigioni fittizie per circa euro 357.822, nell’anno 2011,mediante bonifici, in favore di CI.BI. Trade s.r.l.;- consulenze e provvigioni fittizie per circa euro 218.989, nell’anno 2012,mediante bonifici, in favore di CI.BI. Trade s.r.l.2.3.2 La nozione di distrazione è definita, dalla giurisprudenza di questaCorte, richiamando ora il distacco del bene dal patrimonio dell'imprenditore poifallito (con conseguente depauperamento in danno dei creditori), che puòrealizzarsi in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, non avendo incidenza su diesso la natura dell'atto negoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilitàdi recupero del bene, attraverso l'esperimento delle azioni apprestate a favoredella curatela (Sez. 5, n. 44891 del 09/10/2008, Quattrocchi, Rv. 241830; conf.Sez. 5, n. 30830 del 05/06/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260486), ora la specifica offensivitàinsita nel distogliere attività alla loro naturale funzione di garanzia dei creditori(Sez. 5, n. 7555 del 30/01/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233413, in motivazione) e, dunque,il fatto diretto ad impedire che un bene del fallito sia utilizzato per ilsoddisfacimento dei diritti della massa dei creditori (Sez. 5, n. 10220 del19/09/1995, Guerrini, Rv. 203006). Tale ultima definizione rende ragionedell'attribuzione, nella giurisprudenza di legittimità, alla nozione di distrazione diuna funzione anche residuale, tale da ricondurre ad essa qualsiasi fatto (diversodall'occultamento o dalla dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni e dallafraudolenta esposizione di passività inesistenti), determinante la fuoriuscita delbene dal patrimonio del fallito che ne impedisca l'apprensione da parte degli organidel fallimento (Sez. 5, n. 8755 del 23/03/1988, Fabbri, Rv. 179047; conf. Sez. 5,n. 7359 del 24/05/1984, Pompeo, Rv. 165673), il che rinvia, comunque, alladefinizione degli altri fatti di bancarotta delineati dalla norma incriminatrice.Il motivo non individua specifici vizi logici nello sviluppo dellaargomentazione del provvedimento impugnato.La Corte d’appello, rispondendo alla specifica censura contenuta nel motivodi gravame, ha correttamente sottolineato, riguardo ai fatti di bancarotta previstidalla prima parte del n.1 dell’art.216 L. Fall., costituiti in genere da atti didisposizione di beni propri di per sé non delittuosi, che una volta intervenuto ilfallimento, essi assumono carattere di illeciti penali, in qualunque tempocommessi, e quindi anche in epoca non prossima al fallimento, a prescindere dacollegamenti etiologici e psicologici tra tali fatti di bancarotta e il fallimento stesso,per la operatività, con effetto ex tunc, della presunzione di volontaria distrazionein pregiudizio dei creditori.In materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, questa Corte haaffermato, con orientamento consolidato ed unanimemente seguito, come la provadella distrazione o dell'occultamento dei beni della società, dichiarata fallita, siadesumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della lorodestinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Costantino, Rv. 279204).L'imposizione di un onere della prova nei termini sopra illustrati a caricodell'amministratore si giustifica a tutela del ceto creditorio perché l'amministratoreè responsabile della gestione dei beni sociali e risponde nei confronti dei creditoridella conservazione della garanzia dei loro crediti, con la conseguenza che solo lostesso può chiarire, proprio in quanto artefice della gestione, quale destinazioneeffettiva abbiano avuto i beni sociali.La sentenza impugnata, nel richiamare il principio generale dell’onere dellaprova, gravante sul fallito, in ordine alla dimostrazione della destinazione dellesomme, a fronte del loro mancato rinvenimento, secondo un ragionamento logicoesente da vizi, ha ritenuto inconferente la critica difensiva, secondo cui non visarebbe distrazione, poiché la destinazione dei denari della fallita è risultataconseguenza di una attività lecita ed effettivamente prestata, in relazione allaquale sarebbero state corrisposte provvigioni per attività consulenziali, sullaconsiderazione che di tali attività non è stato fornito un principio di prova néindicazioni comunque indagabili dalla curatela. La Corte territoriale ha sottolineatoche è stato lo stesso imputato ad ammettere di fatto di avere utilizzato il sistemadelle fatturazioni per consulenze per altro scopo, ossia che le fatture emesserappresentavano in realtà cedole del titolo JP Morgan, versate dalla fallita, tramitela CI.BI. Trade s.r.l., alla società Rente, emittente del titolo.La Corte territoriale ha inoltre sottolineato l’interesse dell’imputato nellesocietà beneficiarie dei bonifici, provenienti dalla fallita dallo stesso amministrata,in quanto di CI.Bi. Trade s.r.l. detentore del capitale sociale, prima al 5% e poi al35%, e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. detentore dell’85% del capitale sociale.La Corte d’appello ha, inoltre, rilevato l’assenza di un'adeguatagiustificazione dei pagamenti effettuati dall’imputato, senza che siano risultatieffettivi rapporti professionali o commerciali con i destinatari dei denari aziendalie senza che, sia stata accertata una ragione giustificatrice del distacco di beni cheavrebbero dovuto concorrere alla formazione dell’attivo fallimentare.2.3.2 Quanto all’elemento psicologico della fattispecie, ovvero il dologenerico, la Corte di merito, con argomentazione logica ed immune da censure,ne ha ritenuto la sussistenza in quanto l’imputato, in qualità di legalerappresentante della fallita, mediante bonifici effettuati negli anni 2011 e 2012,per complessivi euro 800.000, da destinare a società allo stesso riconducibili, inmancanza di accertata giustificazione economico aziendale, sottraeva alpatrimonio sociale l’importo portato dalle fatture indicate in atti, con laconsapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa daquella di garanzia delle obbligazioni contratte.3. Con riguardo al reato di bancarotta documentale possono esaminarsicongiuntamente il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo e secondo motivodi ricorso di [OSCURATO:PERSONA].3.1 I motivi di ricorso sono fondati.Con riferimento al reato contestato al capo di cui al capo A) 2, di bancarottafraudolenta documentale, l'integrazione delle motivazioni delle sentenze di primoe secondo grado non è realizzabile, in quanto la Corte d'appello, ha omesso dimotivare sulle specifiche doglianze proposte.3.2 In ordine alle questioni, articolate nei motivi di appello in modo preciso epuntuale, non solo la sentenza impugnata non offre alcuna esplicita valutazione,ma, tenuto adeguatamente conto della mancata presa in carico dei profili diimpugnazione, neppure può trarsi dal complessivo ordito motivazionale unimplicito ragionamento, discorso giustificativo della ritenuta sussistenza dellecontestate false comunicazioni sociali e della omessa svalutazione dellepartecipazione societarie, comunque idoneo a fondare il mancato accoglimentodell’appello.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, invero, non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il mancatoaccoglimento risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (cfr.,ex pluribus, da ultimo, Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv.284096-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500-01;Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; già Sez. 4, n. 7673 del11/07/1983, Viola, Rv. 160321-01).Tale evenienza, tuttavia, non ricorre nella specie, giacché la sentenza nonconsente di rinvenire, neppure in via implicita, un apparato logico che assorba esuperi le specifiche censure difensive, con conseguente vizio di motivazioneincidente su un capo decisivo e, perciò, ostativo all’invocata integrazione perrelationem.Passando all’esame delle singole censure proposte, si rileva quanto segue.3.3 Con riguardo alla bancarotta fraudolenta documentale, a fronte dispecifiche doglianze, secondo cui la Corte d’appello non avrebbe valorizzato il datodella regolarità formale della contabilità ma avrebbe fondato il giudizio diresponsabilità su testimonianze (curatore e consulente contabile del PM) noninequivocabili nonché sulla presunzione della presenza di irregolarità/imprecisionedella tenuta della contabilità, la Corte di merito, ha sottolineato che le scritturecontabili hanno reso difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimentodi affari anche perché incomplete ed esponenti voci inconsistenti, senza specificarei dati incompleti ed eventuali falsificazioni delle scritture.Inoltre, la Corte territoriale omette di motivare sulla regolarità della condottadell’imputato [OSCURATO:PERSONA], nella qualità, prima, di componente del CdA, poi dipresidente del CdA della [OSCURATO:PERSONA], con riguardo alla tenuta delle scritturecontabili obbligatorie, e non risponde alle specifiche doglianze formulate nei motividi appello.La Corte di merito ha rilevato anche l’omessa consegna di alcune scritturecontabili obbligatorie (registri IVA) per gli anni 2011 e 2012, ed ha ritenuto che latardiva esibizione, nel corso della istruttoria dibattimentale, dei libri contabili, nonè idonea a surrogare gli obblighi di deposito della documentazione contabile chegravano sull’amministratore.3.3 È noto che la bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216,comma 1, n. 2, L.F. prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione,omessa consegna, occultamento o distruzione dei libri e delle altre scritturecontabili, consistente nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degliorgani fallimentari, che richiede il dolo specifico, e quella della fraudolenta tenutadella contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimentodegli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla prima ipotesi,presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenutied esaminati dai predetti organi e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv.269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, Sentenzan. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838 – 01). Tale fattispecie si realizza anchemediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessaannotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descrittedalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv.278321) e sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico (Sez. 5, n. 33114del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019,Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez.5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).Quanto alla “falsificazione” che, in apparenza, sembra connotare entrambele fattispecie, la Corte di cassazione, con indirizzo consolidato, ha tracciato laseguente linea di demarcazione: la condotta di falsificazione delle scritturecontabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può averenatura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un interventomanipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condottaintegrante la fattispecie di bancarotta documentale "generale", invece, si realizzasempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altritermini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità(ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti leulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempree comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descrittadall’art. 216 comma 1 n. 2) L. F. (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari).Per rimarcare, in modo ancora più netto, la differenza rispetto alla fattispeciedi “omessa tenuta”, anche parziale, occorre chiarire che rientra nella ipotesi “adolo generico” il caso della omessa annotazione di dati veri allorché l’omissioneconsista non nella totale assenza di annotazioni, ma nella mancata annotazione dispecifiche operazioni. Proprio questo consente di cogliere la differenza trabancarotta fraudolenta documentale “specifica” e “generale” e la ratio sottesa aldiverso elemento soggettivo richiesto: nel caso della bancarotta “generale” lafraudolenza è pressoché insita nella condotta materiale di alterazione della valenzadelle scritture, sicché è sufficiente il dolo generico; mentre nel caso dellabancarotta “specifica” l’elemento oggettivo è polivalente sicché è richiesta unaspecifica direzione della volontà. In questa ottica le annotazioni incomplete, cheincidono sul principio di continuità impedendo di ricostruire il patrimonio e ilmovimento degli affari (non come evento del reato, ma come carattere modaledella condotta), danno comunque la parvenza che la contabilità rifletta l'operativitàdell'impresa e dunque creano quell’inganno che è punito nella “bancarottagenerale” (Sez. 5, Sentenza n. 42546 del 07/11/2024, Rv. 287175 – 01).3.4 Tanto premesso, la Corte di merito parte da una considerazione corretta,che richiama l’obbligo dell’imprenditore alla effettiva e regolare tenuta dei libri escritture contabili della società, per tutta la durata del mandato. Invero, secondola giurisprudenza di questa Corte, a norma degli artt. 2214 e 2241 cod. civ.,l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato, personalmente,alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili nella propria azienda. Ilprincipio opera sia nel caso di inquadrabilità della condotta nei reati punibili perdolo o colpa (bancarotta semplice), sia in quelli punibili soltanto a titolo di dolo(bancarotta fraudolenta documentale).A fronte di una contestazione di irregolare tenuta della contabilità, la Cortedi merito non chiarisce se si è trattato di annotazioni incomplete o di annotazioniparziali di dati veri o di falsificazione dei dati contabili, né chiarisce i termini delriferimento all’omessa consegna di alcune scritture contabili obbligatorie, ai finidell’integrazione della bancarotta specifica, valutazione che si riverbera anchesull’elemento soggettivo del reato.3.5 Con riguardo all’elemento soggettivo, quanto alla contestazione dibancarotta documentale generica, la Corte d’appello ha ritenuto che il dolo siainsito nella condotta materiale di alterazione delle scritture, ma non lo specifica,neppure con riferimento agli indici di fraudolenza, che non indica, ma si limita adaffermare che, sul giudizio di colpevolezza, non incide la regolarità formale dellacontabilità, anche se suffragata dal [OSCURATO:PERSONA] sindacale e dei Revisori dei Conti.Quanto all’imputato [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha, inoltre, ritenutoirrilevante il tenore delle dichiarazioni spontanee, rese dall’imputato nei due gradidi giudizio, e ha desunto la conoscenza e la consapevolezza degli obblighi ricadentisull’amministratore e delle conseguenze, in caso di loro inosservanza,dall’ammissione di avere ricoperto la carica di legale rappresentante dellaCommercial [OSCURATO:PERSONA] dal 2013 al fallimento, dall’avere svolto la professione di avvocatoper un periodo, occupandosi di diritto tributario, nonché di avere lavoratoall’Agenzia delle Entrate, senza fornire ulteriori specificazioni, valutazione che nonpuò ritenersi congrua della fraudolenza richiesta per l’ipotesi di bancarottacontestata.3.6 Con riguardo alla specifica doglianza contenuta nei motivi di appello,secondo cui il Tribunale avrebbe fuso la contestazione originaria di tenutairregolare delle scritture contabili con l’omessa tenuta, con sostituzione del dologenerico con quello specifico, necessario per la integrazione di tale ultimafattispecie, e non avrebbe argomentato in punto di dolo specifico con riguardo alvantaggio personale, patrimoniale e non, che gli imputati avrebbero conseguito,la Corte d’appello non risponde.Nella specie, la Corte d’appello ha rilevato l’omessa consegna di parte dellescritture contabili obbligatorie (registri IVA) per gli anni 2011 e 2012, senzatuttavia motivare sul coefficiente psicologico richiesto per la bancarottafraudolenta c.d. specifica.Sul punto, la motivazione risulta carente, in primo luogo perché la sentenzaimpugnata non chiarisce la compatibilità di tale condotta con quella di bancarottagenerica e, poi, perché non si rinviene alcun accenno agli elementi probatorifondanti la sussistenza del dolo specifico che, come si è detto, è necessario per laconfigurabilità del reato di bancarotta documentale c.d. specifica di cui all’art. 216comma primo, n.2, legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv.252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 262915; Sez. 5, n.18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).Ne consegue che i fatti come ricostruiti dai giudici di merito non consentonodi comprendere se ci si trovi di fronte a un caso rientrante nella bancarottafraudolenta documentale specifica o in quella generica, oppure se ricorranoentrambe le ipotesi (così peraltro non contestate), che possono configurarsi inrelazione non alla stessa condotta ma a condotte diverse susseguitesi nel tempo,pur dando vita a un reato unico, essendo unica la determinazione criminosa.In assenza di questi dati fattuali, la cui valutazione nel merito spetta al Corteterritoriale, non è possibile stabilire se il caso in esame richieda il dolo specifico osolo quello generico cui ha fatto unicamente riferimento la sentenza impugnata.Si impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio perun nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo chedovrà accertare, la compatibilità delle condotte contestate di omessa consegna deilibri e delle scritture contabili, dal 2011 sino alla dichiarazione di fallimento, conquelle di bancarotta generica, nonché l’elemento soggettivo del dolo specifico.4. Gli ulteriori motivi di ricorso degli imputati sono assorbiti nell’annullamento.5. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio,limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, dinanzi ad altraSezione alla Corte di appello di Palermo. Nel resto, il ricorso va rigettato. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata, nei confronti di entrambi i ricorrenti,limitatamente al delitto di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio pernuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Roma. Rigetta nel resto ilricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Spese di parte civile al definitivo.Così deciso in Roma il 20/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24772/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris