CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16674/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello de L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello de L'Aquila dichiarava la inammissibilità dell'impugnazione proposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado del 7 gennaio 2022 con la quale il Tribunale di Avezzano aveva condannato il prevenuto in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., commesso il 22 agosto 2015. Rilevava la Corte territoriale come l'atto di appello dovesse considerarsi privo di un requisito di ammissibilità, perché aspecifico. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere la Corte di merito erroneamente e ingiustificatamente qualificato come aspecifico l'atto di appello con il quale era stata lamentata la insussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., imputazione come modificata dal Pubblico Ministero nel corso del giudizio di primo grado, così diversamente qualificato il fatto in origine contestato ai sensi dell'art. 336 cod. pen. e tale ancora ritenuto per errore dalla Corte territoriale. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso vada accolto, per le ragioni e con gli effetti di seguito precisati. 2. Alla luce dell'oramai consolidato principio secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), deve considerarsi non correttamente adottata l'ordinanza oggetto del ricorso oggi in esame, con la quale la Corte distrettuale aveva rilevato l'indeterminatezza dell'appello per essere state dedotte doglianze relative ad un reato diverso da quello contestato e ritenuto nella sentenza di primo grado: in quanto l'imputato non aveva affatto formulato le sue censure in relazione ad un reato diverso, tenuto conto che nel corso dell'udienza del 6 aprile 2018 del giudizio di primo grado il Pubblico Ministero aveva provveduto a modificare il capo d'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., addebitando al Pietrantoni il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale in luogo di quello di resistenza a pubblico ufficiale, che poi, per un chiaro errore materiale, era stato riportato nella intestazione della sentenza pronunciata dal giudice di primo grado. 3. Segue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Perugia per il giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Perugia per