CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23535/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 12 novembre 2024, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "[OSCURATO:PERSONA] n [OSCURATO:SOCIETA].", fallita il 21 aprile 2017. Con sentenza del 26 novembre 2025, la Corte di appello di Milano ha riformato la pronuncia di primo grado, riqualificando il fatto in bancarotta documentale semplice e rideterminando la pena. 2. Avverso la sentenza di appello, l'imputato, per mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, sostenendo, con un unico motivo, che il reato contestato si sarebbe prescritto prima della pronuncia di primo grado. 3. Il ricorso deve essere accolto. Il termine massimo di prescrizione (pari a sette anni e sei mesi), iniziato a decorrere il 21 aprile 2017 e sospeso per ventisei giorni, risulta decorso il 16 novembre 2024, dopo la sentenza di primo grado (del 12 novembre 2024), ma prima di quella di appello, pronunciata 26 novembre 2025. Ne segue che, in difetto dell'evidenza di cause di non punibilità riconducibili all'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza impugnata, deve essere annullata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. P.Q P.Q.M