CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25959/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16948-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - [OSCURATO:PERSONA], (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 3994/6/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/06/2022 dal Consigliere Relatore Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 16948 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- R.g. 16948/2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] + 1 Ritenuto che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento catastale, ex art. 1 comma 335 I. 311/2004, per la rideterminazione della classe e rendita catastale di immobile sito in Roma, Piazza della Pigna, micro-zona 1 centro storico, ha accolto l'appello dei contribuenti. La CTR ha ritenuto, richiamando la giurisprudenza in materia, che nel caso di specie, "appare evidente la astrattezza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato e la sua riferibilità a qualsiasi unità immobiliare con destinazione commerciale ubicata nella microonda centro storico". Il contribuente si costituisce con controricorso e deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, comma i , n.3 c.p.c. per aver la CTR violato e falsamente applicato le norme indicate in rubrica. 2. Il motivo è inammissibile. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabi e contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideternninazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. Infatti, nel caso di specie, la CTR si è attenuta ai principi espressi, rilevando che "appare evidente la astrattezza della motivazione dell'avviso di accertamento impugnato e la sua riferibilità a qualsiasi unità immobiliare con destinazione commerciale ubicata nella microonda centro storico". Inoltre ha chiarito che "non risulta di agevole comprensione né la ratio sottostante l'avviso di accertamento -essendo equiparati immobili delle caratteristiche oggettive del tutto indifferenti - né il ragionamento svolto dalla CTP, che ha ritenuto la detta circostanza sostanzialmente ininfluente ai fini della verifica della idoneità della motivazione posta a fondamento dell'accertamento". Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi a ntistata rio. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15 per cento dei compensi e agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. :30 maggio 2002, n.Roma, 8 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]