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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 maggio 2026

Cassazione n. 20662/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOLa Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11/09/2025, confermava lacondanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data11/03/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 cod.pen..Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione delricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novelladel 2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazionedell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Appello di Napoliudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOLa Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 11/09/2025, confermava lacondanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data11/03/2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 648 cod.pen..Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione l’imputato personalmente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi diimpugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione delricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novelladel 2017 e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazionedell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alversamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati iprofili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIGNAZIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20662/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris