CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2025
Cassazione n. 05643/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Foggia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell’unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto contestano la decisione impugnata affermando la sussistenza di un travisamento di quanto emerso dalla sentenza di condanna che non risulta dagli atti, atteso che l’affermazione dell’ordinanza impugnata secondo cui, ai differenza della estorsione ed usura in danno di Conte oggetto della sentenza n. 2, l’estorsione ed usura in danno di Leone oggetto della sentenza n. 1 sono frutto di un conclamato inserimento del condannato nel circuito criminoso operante sul territorio di Stornara, è coerente con la imputazione per cui lo stesso è stato condannato (in cui l’usura risulta commessa in Stornara e la estorsione in Stornara e Manfredonia, cfr. n. 8 del certificato penale) mentre il ricorso non spiega quale sia il passaggio della sentenza di cognizione da cui si dovrebbe trarre la conclusione che si tratterebbe di reati commessi, in realtà, fuori dal territorio di Stornara, né lo allega o trascrive nel ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]