CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 febbraio 2024
Cassazione n. 15411/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 7697/22proposto da: da -) [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA]; MINISTERO DELL’ISTRUZIONE; MINISTERO DELLA SALUTE; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona rispettivamente del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei ministri pro tempore, domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 13 settembre 2021 n. 5922; Oggetto: specializzandi in medicina - risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive comunitarie.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 febbraio 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’odiernaricorrente, insieme ad altre persone, nel 2013 convenne dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si era iscritta ad una scuola di specializzazione; -) durante la frequenza del corso di specializzaz i one era stat a remuneratacon una borsa di studio dell’importo di lire 22.467.500 (pari ad euro 11.603,50), ai sensi dell’art. 6 d. lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 257; -) tale importo non rappresentava quella “adeguata remunerazione” che gli Stati membri dell’Unione Europea avrebbero dovuto garantire, ai sensi della Direttiva 93/16/CEE; -) il suddetto importo inoltre non era stato incrementato annualmente in misura pari al tasso programmato d’inflazione né rideterminato ogni tre anni, comestabilito dall’art. 6 d. lgs. cit.. Chiesero pertanto la condanna delle amministrazioni convenute al pagamento “alla regolarizzazione del trattamento economico degli attori per l’importo che l’ill.mo Tribunale riterrà adeguato in via equitativa ex art.1226 c.c.” ovvero, in subordine, al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa. 2. Con sentenza 25.1.2017 n. 1329 il Tribunale di Roma rigettòla domanda, sul presupposto che la misura della remunerazione spettante agli specializzandi era rimessa alla discrezionalitàdegli Stati membri. La sentenza fuappellata dai soccombenti. 3. La Corte d’appello di Roma con sentenza 13.9.2021 n. 5922 rigettò il gravame, ribadendo che il diritto comunitario non imponeva agli Stati membri alcun vincolo circa il quantumdella “adeguata remunerazione”.Ritenne, infine, che non spettasse agli attori né l’indicizzazione annuale della borsa di studia, né l’adeguamentotriennale: la prima perché “bloccata” dall’art. 7 del d.l. 384/92; la seconda in virtù della deroga introdotta dall’art. 32, comma 12, della l. 449/97. 4. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su due motivi. Le quattro amministrazioni convenute hannoresistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo la ricorrente sostiene che la sentenza sarebbe nulla, ai sensi dell'articolo 132 c.p.c., per mancanza di motivazione. Nell'illustrazione del motivo si sostiene che la motivazione adottata dalla Corte d'appello di Roma sarebbe omessa o apparente, “sterile”, basata su un ragionamento “pseudo-deduttivo” ed insomma incomprensibile. 1.1. Il motivo è manifestamente infondato. La motivazione della Corte d’appello infatti non sarebbe potuta essere più chiara: la pretesa degli appellanti è stata ritenuta infondata perché la remunerazione da essi percepita non fu “inadeguata”, né il diritto comunitario imponeva agli Stati membri una soglia minima di tale remunerazione. 2. Col secondo motivo è prospettata la violazione (senza ulteriori indicazioni) delle Direttive 1982/76 e 1993/16, nonché del d. lgs. 257/91 e degli artt. 37-42 del d. lgs. 368/99. L’illustrazione del motivo è così concepita: -) esordisce ribadendo che la motivazione della sentenza impugnata è “generica e omissiva”; -) poi sostiene che la ricorrente aveva diritto ad una remunerazione “all’attualità” ed agli interessi compensativi; -) infine ribadisce che la remunerazione percepita non fu “adeguata”, e che la remunerazione prevista a partire dal 2006 in poi dovesse applicarsi anche a coloro che si iscrissero alla scuola di specializzazione in epoca precedente. 2.1. Il motivo è innanzitutto inammissibile per totale inintelligibilità. La sintassi usata dalla parte ricorrente non consente di comprendere se col motivo in esame abbia inteso censurare la sentenza d’appello nella parte in cui ha negato il diritto al risarcimento del danno; oppure nella parte in cui ha negato la rivalutazione; oppure nella parte in cui ha negato l’indicizzazione e l’adeguamento triennale; od ancora nella parte in cui ha negato tutte e tre queste cose insieme. In secondo luogo il motivo non contiene nessuna ragionata censura avverso la motivazione della sentenza d’appello. Si limita ad affermare che la ricorrente aveva un diritto e che la Corte d’appello gliel’ha negato. Evita, però, di spiegare per quale ragione in iure la remunerazione introdotta nel 2006 dovesse applicarsi retroattivamente; evita poi di spiegare per quale ragione sarebbe erronea in iure l’affermazione (in realtà inappuntabile) della Corte d’appello, secondo cui il diritto comunitario non ha imposto alcun vincolo agli Stati membri circa la misura della remunerazione dovuta agli specializzandi; infine e soprattutto la ricorrente trascura del tutto di considerare il costante orientamento di questa Corte, secondo cui “ la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al d.lgs. cit.” (così, con ampia motivazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; nello stesso senso, ex permultis, Sez. 3, Ordinanza n. 35376 del 18.12.2023; Sez. 3, Ordinanza n. 1157 del 17.1.2022; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01).Si aggiunga che l’illustrazione evoca giurisprudenza vecchia, ignorando quella successiva a Cass. n. 4449 del 2018, sicché il motivo presenterebbe anche manifesta inosservanza del requisito di ammissibilità di cui all’art. 360-bisn. 1 c.p.c. 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La manifesta inammissibilità del ricorso, che di per sé – soprattutto al lume del già citato art. 360-bisn. 1 c.p.c. - è indice d’una poco giustificata scelta impugnatoria, giustifica la condanna ai sensi dell’art. 96, comma terzo, c.p.c.. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore d ella Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri d ella somma di euro 2.000 ex art. 96 c.p.c., oltre interessi dalla data della presente ordinanza; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di c