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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 35428/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31941/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' , che lo rappresenta e difende con elezione di domicilio sostituita dalla indicazione della pec ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 2228/2020depositata i l 29/09/2020 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La C ittà M etropolitana di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la ingiunzione fiscale del 20 giugno 2012 e riferita all’ICI dell’anno 2010.

Il ricorso è stato accolto in primo grado .

Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Commissione regionale della Calabria ha accolto , osservando che l'atto impugnato è una ingiunzione fiscale -e non un avviso di accertamento- emessa ai sensi e per gli effetti del R. D. n.639 del 1910; che è stata emessa su avvisi di accertamento ormai divenuti definitivi e che pertanto la pretesa fiscale non poteva essere più contestata, sebbene nelle more ridotta da un atto di autotutela emanata dal Comune.

Il giudice d'appello ha anche preso in esame l'eccezione di inammissibilità per difetto di rappresentanza dell'atto di appello, che secondo l’assunto della [OSCURATO:PERSONA] è sottoscritto da funzionario del Comune non debitamente delegato e autorizzato a stare in giudizio.

La CTR ha ritenuto infondata detta eccezione di inammissibilità in quanto il Comune nell'esercizio dei suoi poteri statutari può affidare direttamente la rappresentanza stare in giudizio a esponenti apicali della struttura burocratica amministrativa senza necessità di delega del Sindaco.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la C ittà Metropolitana affidandosi a duemotivi.

S i è costituito resistendo con controricorso il Comune.

La causa è stata trattato alla udienza camerale non partecipata del 4 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 18, e 53 del D.lgs n. 546 del 1992 nonché dell'art . 83 c . p . c . per l’errata pronuncia sulla sussistenza della rappresentanza in giudizio.

La ricorrente osserva che l'appello è stato proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è dichiarato autorizzato a stare in giudizio, ai sensi dell’art.11 comma 3 del D.lgs. 546/1992 in ragione di una procura generale firmata dal sindaco; detta procura, versata in atti , conferisce in realtà al funzionario, ai sensi dell’art 11 comma 1 (e non comma 3) “ la procura generale a stare in giudizio innanzi alle commissioni tributarie per la rappresentanza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei giudizi ivi pendenti”.

La ricorrentededuce pertanto che trattasi di un funzionario e non di un dirigente, che si è dichiarato autorizzato a stare in giudizio ex art.11 comma 3 mentre è stato autorizzato ex art,11 comma 1, del D.lgs.546/1992 vale a dire con una procura ordinaria , che non è né autenticata né rogata nella forma di atto pubblico.

Osserva quindi che ha errato la CTR a ritenere che si fosse in presenza di una regolare procura ad litem, e non invece di una procura nulla, dove peraltro non viene espressamente indicata la facoltà di proporre impugnazioni o sottoscrivere atti considerato che il Sindaco ha inteso attribuire le facoltà previste dal comma 1 dell'art. 11 e non quelle del comma 3dello stesso art 11.

Osserva inoltre che vi è stata una successiva costituzione del dirigente del settore tributi con procura ex art 11 comma 3 che tuttavia non è sanante.

Il motivo è infondato.

E’ necessario distinguere il potere di rappresentare l’ente in giudizio, che spetta al Sindaco , e il man dato ad litem , che è obbligatorio nel caso in cui sia necessariala difesa tecnica ai sensi degli artt. 82 e 83 c.p.c. e la parte non abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore.

Ed al riguardo si può osservare che è pienamente legittimo lo svolgimento delle funzioni di assistenza processuale, o difesa tecnica del Comune da parte di funzionari comunali, ai sensi degli art. 12 e 15, comma 2 bis, D.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, dovendosi distinguere fra parte in senso sostanziale e processuale, vale a dire il Comune, soggetto che sta in giudizio, vale a dire il S indaco e soggetto che assicura la difesa processuale, vale a dire il funzionario ( Cfr. Cass. 08/10/2004, n.20042).

Nel caso di specie il Sindaco, come si evince dalla trascrizione della procura (pag.4 del ricorso), esplicita nell’usare la parola “rappresentanza”, ha conferito una procura generale,e cioè delegato al funzionario l’esercizio di un proprio potere , quale è la rappresentanza in giudizio, come consente l’art . 73 dello Statuto comunale (atto che questo giudice può conoscere in applicazione del principioiura novit curia, v.

Cass. 12868/2005 ) .

L’art 73 cit. prevede infatti che “[OSCURATO:PERSONA] dispone l’instaurazione e la resistenza in giudizio, sentita la Giunta ove lo ritenga opportuno.

L’esercizio della rappresentanza in giudizio può essere dal Sindaco attribuito ai dirigenti in base a delega”.

Ciò costituisce condizione necessaria e sufficiente ad esprimere la volontà dell’ente di proporre appello, mentre non era necessaria una ulteriore procura per assumere l’ufficio di difensore, poiché la difesa tecnica è stata assicurata dal funzionario e non da un avvocato del libero foro.

Si osserva che la procura alla lite, rilasciata dal Sindaco, è necessaria nel caso di affidamento della difesa ad un professionista esterno, ma non per incaricare di essa uffici interni dell'amministrazione comunale e funzionari dipendenti dal Comune, legati a questo da un organico rapporto di servizio (Cass., 12/12/2003, n. 19080; Cass., 7/5/2018, n. 10867; con riferimento ad Agenzia entrate v.

Cass., 25/01/2019, n. 2138); Né può dirsi che l ’atto di delega doveva essere autenticat o da un pubblico ufficiale,essendo il Sindaco stesso il pubblico ufficiale cui è demandato il compito di esprimere la volontà dell’ente e tra questa anche quella di delegare il potere secondo quanto dispone l’art 73 cit.

Irrilevante poi l’errore (da ritenersi un errore materiale) nella affermazione da parte del funzionari o di essere stato delegato ai sensidel comma 3 dell’art 11 D.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, anziché ai sensi del comma 1 , posto che comun qu e - come la parte stessa riferisce- la procura è stata allegata in atti e ad essa si è fatto riferimento. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 5 comma 2 sexies del D.lgs.546/1992 e degli artt. 2 - 4 del decreto ministeriale 55 del 2014 e degli artt.91 e 92 c.p.c.

Si lamenta la mancata compensazione dalle spese poichél’appello è stato deciso in rito, mentre il primo giudice aveva accolto il ricorso nel merito, ed inoltre che non s iano state specificate le spese per ciascun grado,né applicata la riduzione del 20% previsto dall'art 15 comma 2 sexies cit.

Il motivo è infondato per quanto attiene al rilievo sulla compensazione delle spese perché né l’art . 91 né l’art. 92 c.p.c. , nel fare riferimento al principio di soccombenza, pongono alcuna distinzione tra la soccombenza in rito e nel merito.

Inoltre la norma ratione temporisapplicabile consente la compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca ovvero per “altre gravi o eccezionali ragioni” qui non rilevabili, posto che, diversamente da quanto deduce la parte, essa non è stata vittoriosa nel merito e soccombente (solo) in rito.

Il giudice d’appello ha infatti riformato interamente la sentenza di primo grado , rilevando che l’atto impugnato è una ingiunzione fiscale fondata su avvisi di accertamento divenuti definitivi e quindi lapretesa fisale non era più contestabile nel merito “non avendo l'amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] vizi propri della ingiunzione fiscale avversata che solo avrebbero potuto legittimare il ricorso”.

Con ciò sostanzialmente, il giudice d’appello ha evidenziato la manifesta infondatezza, erroneamente non rilevata dal primo giudice, del ricorso di primo grado.

L’esito complessivo della lite, al momento in cui è stato (correttamente) valutato dal giudice d’ a ppello , era quindiquello di una soccombenza piena.

Quanto al resto , il motivo è inammissibile posto che la parte non presenta alcuna distinta analitica dalla quale evincersi che vi è stato effettivamente un errore sulla liquidazione delle spese.

La giurisprudenza diquesta Corte ha già affermato che è denunciabile col ricorso per cassazione la liquidazione unitaria e globale dei compensi nei gradi di merito ma la parte deve esplicitare il pregiudizio che – in ipotesi - ne sia conseguito, atteso che detta modalità di liquidazione essenzialmente rileva con riferimento all'onere di dare adeguata motivazione dell'operata eliminazione o riduzione di voci, ed allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe (v., Cass., 12/07/ 2022, n. 21955; Cass., 14/102015, n. 20604; Cass., 30/03/ 2011, n. 7293 ) .

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.500,00 per compensi, euro 200 ,00 per spese non documentabili, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a n orma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31941/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati A [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' , che lo rappresenta e difende con elezione di domicilio sostituita dalla indicazione della pec ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso la sentenza di COMM.TRIB.REG. della CALABRIA n. 2228/2020depositata i l 29/09/2020 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La C ittà M etropolitana di [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la ingiunzione fiscale del 20 giugno 2012 e riferita all’ICI dell’anno 2010. Il ricorso è stato accolto in primo grado . Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello che la Commissione regionale della Calabria ha accolto , osservando che l'atto impugnato è una ingiunzione fiscale -e non un avviso di accertamento- emessa ai sensi e per gli effetti del R. D. n.639 del 1910; che è stata emessa su avvisi di accertamento ormai divenuti definitivi e che pertanto la pretesa fiscale non poteva essere più contestata, sebbene nelle more ridotta da un atto di autotutela emanata dal Comune. Il giudice d'appello ha anche preso in esame l'eccezione di inammissibilità per difetto di rappresentanza dell'atto di appello, che secondo l’assunto della [OSCURATO:PERSONA] è sottoscritto da funzionario del Comune non debitamente delegato e autorizzato a stare in giudizio. La CTR ha ritenuto infondata detta eccezione di inammissibilità in quanto il Comune nell'esercizio dei suoi poteri statutari può affidare direttamente la rappresentanza stare in giudizio a esponenti apicali della struttura burocratica amministrativa senza necessità di delega del Sindaco. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso la C ittà Metropolitana affidandosi a duemotivi. S i è costituito resistendo con controricorso il Comune. La causa è stata trattato alla udienza camerale non partecipata del 4 novembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 18, e 53 del D.lgs n. 546 del 1992 nonché dell'art . 83 c . p . c . per l’errata pronuncia sulla sussistenza della rappresentanza in giudizio. La ricorrente osserva che l'appello è stato proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale si è dichiarato autorizzato a stare in giudizio, ai sensi dell’art.11 comma 3 del D.lgs. 546/1992 in ragione di una procura generale firmata dal sindaco; detta procura, versata in atti , conferisce in realtà al funzionario, ai sensi dell’art 11 comma 1 (e non comma 3) “ la procura generale a stare in giudizio innanzi alle commissioni tributarie per la rappresentanza del Comune di [OSCURATO:PERSONA] nei giudizi ivi pendenti”. La ricorrentededuce pertanto che trattasi di un funzionario e non di un dirigente, che si è dichiarato autorizzato a stare in giudizio ex art.11 comma 3 mentre è stato autorizzato ex art,11 comma 1, del D.lgs.546/1992 vale a dire con una procura ordinaria , che non è né autenticata né rogata nella forma di atto pubblico. Osserva quindi che ha errato la CTR a ritenere che si fosse in presenza di una regolare procura ad litem, e non invece di una procura nulla, dove peraltro non viene espressamente indicata la facoltà di proporre impugnazioni o sottoscrivere atti considerato che il Sindaco ha inteso attribuire le facoltà previste dal comma 1 dell'art. 11 e non quelle del comma 3dello stesso art 11. Osserva inoltre che vi è stata una successiva costituzione del dirigente del settore tributi con procura ex art 11 comma 3 che tuttavia non è sanante. Il motivo è infondato. E’ necessario distinguere il potere di rappresentare l’ente in giudizio, che spetta al Sindaco , e il man dato ad litem , che è obbligatorio nel caso in cui sia necessariala difesa tecnica ai sensi degli artt. 82 e 83 c.p.c. e la parte non abbia la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore. Ed al riguardo si può osservare che è pienamente legittimo lo svolgimento delle funzioni di assistenza processuale, o difesa tecnica del Comune da parte di funzionari comunali, ai sensi degli art. 12 e 15, comma 2 bis, D.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, dovendosi distinguere fra parte in senso sostanziale e processuale, vale a dire il Comune, soggetto che sta in giudizio, vale a dire il S indaco e soggetto che assicura la difesa processuale, vale a dire il funzionario ( Cfr. Cass. 08/10/2004, n.20042). Nel caso di specie il Sindaco, come si evince dalla trascrizione della procura (pag.4 del ricorso), esplicita nell’usare la parola “rappresentanza”, ha conferito una procura generale,e cioè delegato al funzionario l’esercizio di un proprio potere , quale è la rappresentanza in giudizio, come consente l’art . 73 dello Statuto comunale (atto che questo giudice può conoscere in applicazione del principioiura novit curia, v. Cass. 12868/2005 ) . L’art 73 cit. prevede infatti che “[OSCURATO:PERSONA] dispone l’instaurazione e la resistenza in giudizio, sentita la Giunta ove lo ritenga opportuno. L’esercizio della rappresentanza in giudizio può essere dal Sindaco attribuito ai dirigenti in base a delega”. Ciò costituisce condizione necessaria e sufficiente ad esprimere la volontà dell’ente di proporre appello, mentre non era necessaria una ulteriore procura per assumere l’ufficio di difensore, poiché la difesa tecnica è stata assicurata dal funzionario e non da un avvocato del libero foro. Si osserva che la procura alla lite, rilasciata dal Sindaco, è necessaria nel caso di affidamento della difesa ad un professionista esterno, ma non per incaricare di essa uffici interni dell'amministrazione comunale e funzionari dipendenti dal Comune, legati a questo da un organico rapporto di servizio (Cass., 12/12/2003, n. 19080; Cass., 7/5/2018, n. 10867; con riferimento ad Agenzia entrate v. Cass., 25/01/2019, n. 2138); Né può dirsi che l ’atto di delega doveva essere autenticat o da un pubblico ufficiale,essendo il Sindaco stesso il pubblico ufficiale cui è demandato il compito di esprimere la volontà dell’ente e tra questa anche quella di delegare il potere secondo quanto dispone l’art 73 cit. Irrilevante poi l’errore (da ritenersi un errore materiale) nella affermazione da parte del funzionari o di essere stato delegato ai sensidel comma 3 dell’art 11 D.lg. 31 dicembre 1992 n. 546, anziché ai sensi del comma 1 , posto che comun qu e - come la parte stessa riferisce- la procura è stata allegata in atti e ad essa si è fatto riferimento. 2.-Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 5 comma 2 sexies del D.lgs.546/1992 e degli artt. 2 - 4 del decreto ministeriale 55 del 2014 e degli artt.91 e 92 c.p.c. Si lamenta la mancata compensazione dalle spese poichél’appello è stato deciso in rito, mentre il primo giudice aveva accolto il ricorso nel merito, ed inoltre che non s iano state specificate le spese per ciascun grado,né applicata la riduzione del 20% previsto dall'art 15 comma 2 sexies cit. Il motivo è infondato per quanto attiene al rilievo sulla compensazione delle spese perché né l’art . 91 né l’art. 92 c.p.c. , nel fare riferimento al principio di soccombenza, pongono alcuna distinzione tra la soccombenza in rito e nel merito. Inoltre la norma ratione temporisapplicabile consente la compensazione delle spese solo in caso di soccombenza reciproca ovvero per “altre gravi o eccezionali ragioni” qui non rilevabili, posto che, diversamente da quanto deduce la parte, essa non è stata vittoriosa nel merito e soccombente (solo) in rito. Il giudice d’appello ha infatti riformato interamente la sentenza di primo grado , rilevando che l’atto impugnato è una ingiunzione fiscale fondata su avvisi di accertamento divenuti definitivi e quindi lapretesa fisale non era più contestabile nel merito “non avendo l'amministrazione provinciale di [OSCURATO:PERSONA] vizi propri della ingiunzione fiscale avversata che solo avrebbero potuto legittimare il ricorso”. Con ciò sostanzialmente, il giudice d’appello ha evidenziato la manifesta infondatezza, erroneamente non rilevata dal primo giudice, del ricorso di primo grado. L’esito complessivo della lite, al momento in cui è stato (correttamente) valutato dal giudice d’ a ppello , era quindiquello di una soccombenza piena. Quanto al resto , il motivo è inammissibile posto che la parte non presenta alcuna distinta analitica dalla quale evincersi che vi è stato effettivamente un errore sulla liquidazione delle spese. La giurisprudenza diquesta Corte ha già affermato che è denunciabile col ricorso per cassazione la liquidazione unitaria e globale dei compensi nei gradi di merito ma la parte deve esplicitare il pregiudizio che – in ipotesi - ne sia conseguito, atteso che detta modalità di liquidazione essenzialmente rileva con riferimento all'onere di dare adeguata motivazione dell'operata eliminazione o riduzione di voci, ed allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe (v., Cass., 12/07/ 2022, n. 21955; Cass., 14/102015, n. 20604; Cass., 30/03/ 2011, n. 7293 ) . Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 6.500,00 per compensi, euro 200 ,00 per spese non documentabili, oltre spese forfetarie e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a n orma del c
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