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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24678/2026

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io [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA]; udito l'[OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:SOCIETA], che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed ha depositato conclusioni e nota 'spese; uditi: l'[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del Procuratore generale, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del proprio assistito; 1l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] , con sentenza del 2 ottobre 2025 - in parziale riforma della sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati edilizi e urbanistici contestati ai capi P), Q) ed R) della rubrica, perché estinti per prescrizione, e confermava le statuizioni di condanna in relazione ai reati di corruzione, occupazione di suolo pubblico, falso ideologico e turbativa di asta, di cui ai capi N), S), T), AC), AD) , AE) e AF) , previa riduzione della pena; confermava, altresì, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di induzione indebita, così già qualificata la contestazione di corruzione di cui al capo AG).

2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, hanno presentato distinti ricorsi.

3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito la inutilizzabilità del materiale intercettivo acquisito mediante captatore informatico relativamente al RIT 311/2018, nonché delle intercettazioni, telefoniche e in ambientale, di cui ai RIT 226,227,228,229 del 2018 per violazione dell'art. 270, comma 1 e comma 1 - bis, cod. proc. pen.: materiale rilevante ai fini della valutazione di responsabilità, avendo i Giudici del merito ritenuto che le informazioni in tal modo acquisite avessero assunto valore decisivo ai fini della prova dei reati e della riferibilità delle condotte criminose all'imputato.

Le intercettazioni disposte mediante captatore informatico, a tenore del comma 1 - bis dell'art. 270 cod. proc. pen., ratione temporis vigente, non sarebbero utilizzabili per i reati diversi rispetto a quelli per i quali sarebbe stata rilasciata l'autorizzazione, non rilevando la eventuale connessione ex art. 12 cod. proc. pen.

Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, disciplinate dal comma 1 del citato art. 270, sarebbero, inoltre, inutilizzabili a tenore dell'art. 266 cod. proc.pen., non essendo prevista l'obbligatorietà dell'arresto per i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA].

3.1.1. Nel caso in esame - osserva il ricorrente - l'originario decreto aveva autorizzato l'intercettazione nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di abuso d'ufficio e di estorsione, aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., perché, in qualità di dirigente p.t. dell'ufficio tecnico presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di adottare i dovuti provvedimenti per una serie di violazioni edilizie commesse dalla famiglia 2 a,Briante, vicina alle cosche di ‘ndrangheta villesi, ed avrebbe gestito in modo non trasparente gli affari pubblici.

Il decreto autorizzativo era, dunque, riferito a vicende specifiche e non ai reati di corruzione, di turbativa di asta e di falso contestati a [OSCURATO:PERSONA], emersi successivamente nel corso delle indagini e strutturalmente diversi da quelli ab origine contestati.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato le valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] di appello che aveva ravvisato il reato di corruzione nonostante mancasse la prova del patto corruttivo, della serietà della promessa per la mancata assunzione del di lui figlio e del sinallagma dal momento che: a) la società Caronte assumeva tutti i Villesi; b)non vi era proporzione tra le due prestazioni; c) l'attuazione del progetto di automatizzazione della biglietteria era funzionale al perseguimento di interessi pubblicistici.

3.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie in termini di corruzione propria anziché di corruzione impropria.

Il progetto edilizio-urbanistico, presentato dalla società "Caronte", era funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico, nel caso specifico rappresentato dalla riduzione dell'inquinamento ambientale per il decongestionamento del traffico veicolare, che sarebbe stato smaltito in tempi celeri grazie al previsto sistema di biglietteria automatico. 3.4.

Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai delitti di falso sub T) e di occupazione sub S), trattandosi di vicende che avevano visto coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e i vertici della società Caronte, ed alle quali era rimasto estraneo il [OSCURATO:PERSONA].

3.5. Con il quinto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto alle residue imputazioni di falso ideologico e di turbativa di asta, per non avere i Giudici di merito congruamente rilevato la estraneità del [OSCURATO:PERSONA] e la assoluta inoffensività dei falsi contestati.

3.6. Con il sesto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per non avere la Corte di appello considerato l'età avanzata, l'assenza di precedenti penali e la natura dei motivi a delinquere: elementi che avrebbero giustificato una maggiore benevolenza.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Con un unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di induzione indebita, così diversamente qualificata dal giudice di primo grado la contestazione originaria di corruzione, per avere la Corte di appello erroneamente ed illogicamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], titolare e gestore della pizzeria "Manuì", fosse stato indotto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di pubblico ufficiale, a corrispondergli indebite utilità (cene gratuite e prodotti caseari) per ottenere vantaggi indebiti, consistenti nel mancato rilievo di pregressi illeciti edilizi realizzati nel locale adibito a pizzeria.

4.1.1. La Corte di appello - nel pervenire alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe omesso di considerare che la condotta omissiva del [OSCURATO:PERSONA] (che, secondo la ricostruzione dei Giudici, rappresenterebbe il vantaggio indebito del ricorrente) si giustificava per avere il predetto 3assentito alla realizzazione delle opere edilizie abusive realizzate dal [OSCURATO:PERSONA], certificandone la regolarità contra legem.

L'omessa denuncia non era una "cortesia" fatta al [OSCURATO:PERSONA], ma un'autodifesa del [OSCURATO:PERSONA] stesso.

4.1.2. Rileva, infine, il ricorrente che la sussunzione della fattispecie nell'alveo dell'art. 319 - quater cod.pen.- oltre al vantaggio indebito - presuppone anche l'induzione del pubblico ufficiale: induzione non provata e assertivamente dedotta da una frase captata nel corso di due conversazioni, rispettivamente intercorse tra la moglie del [OSCURATO:PERSONA] e la di lei madre e tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto estraneo ai fatti di causa.

5. Alla odierna udienza — che si è svolta in presenza delle parti — il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e i difensori delle parti private hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati per le ragioni che di seguito si espongono.

2. [OSCURATO:PERSONA].

La natura pregiudiziale della eccezione di utilizzabilità delle intercettazioni, sollevata con il primo motivo di ricorso, consiglia di affrontare la relativa questione in via preliminare rispetto agli ulteriori motivi afferenti al "merito".

Secondo la prospettazione del ricorrente: a) le intercettazioni telematiche, di cui al RIT 311/2018, a tenore dell'art. 270, comma 1 bis, cod. proc. pen., sarebbero inutilizzabili per i "reati diversi", per i quali non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, e ciò a prescindere dalla eventuale connessione qualificata di cui all'art. 12 cod. proc. pen.; b) le intercettazioni telefoniche e in ambientale di cui ai RIT 226,227,228,229 del 2018 non sarebbero utilizzabili ai sensi del comma 1 del citato articolo, per la diversità del procedimento, non ricorrendo la connessione ex art. 12 cod. proc. pen., e per il divieto contenuto nell'art. 266 cod. proc. pen., non essendo tale mezzo di ricerca della prova consentito per i delitti di falso, gli illeciti edilizi e l'occupazione abusiva di suolo pubblico. 2.1.

L'assunto difensivo impone di fare chiarezza circa la disciplina normativa applicabile in materia di intercettazioni.

A tal uopo, occorre evidenziare che il decreto autorizzativo delle intercettazioni e i successivi decreti di proroga sono stati emessi nel mese di febbraio del 2018 relativamente ad ipotesi di reato (i.e. abuso di ufficio ed estorsione, aggravate ex art. 416 - bis.1. cod. pen., a carico di [OSCURATO:PERSONA]), che sono state iscritte nel mese di novembre del 2017.

Si tratta, dunque, di un procedimento iscritto prima del mese di agosto del 2020.

Tale perimetrazione temporale ha una sua rilevanza ai fini della individuazione della disciplina da applicare: l'entrata in vigore delle modifiche alle norme codicistiche in tema di intercettazioni 4e, per quanto di interesse, degli interventi normativi sull'art. 270 cod. proc. pen. con l'introduzione anche del comma 1 - bis, relativo alle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, è slittata, per effetto di ripetute proroghe, al 01 settembre 2020 e la relativa riforma, per espressa voluntas legis, è applicabile solo in relazione ai procedimenti iscritti dopo tale data.

Infatti, la norma in oggetto, della cui applicazione si discute, sebbene introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, non è mai entrata in vigore nella sua formulazione originaria, perché sostituita dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7., e l'inziale termine, fissato dall'art. 9, comma 1, del citato d.lgs n. 216, è stato più volte prorogato: con il d.l. n.161 del 2019, la data di decorrenza della nuova disciplina in precedenza indicata al 31 dicembre 2019 è stata posticipata «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020»; con la legge di conversione n. 7 del 2020, le parole «29 febbraio 2020 » sono state sostituite con quelle « 30 aprile 2020 »; con il d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni nella L. 25 giugno 2020, n.70, è stata introdotta l'ultima proroga, con il nuovo termine riferito ai procedimenti penali iscritti «dopo il 31 agosto 2020».

Dunque, la tesi sostenuta dal ricorrente circa l'applicabilità del comma 1 - bis dell'art. 270 cod. proc. pen. non è sostenibile, non essendo la norma, così come modificata, in vigore al momento della iscrizione del procedimento.

2.2. Ciò premesso, il testo codicistico cui occorre fare riferimento è quello del comma 1 del citato art. 270, nella formulazione antecedente al d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modifiche, nella legge 28 febbraio 2020, n. 7, a tenore del quale «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza».

Occorre, dunque, stabilire cosa debba intendersi per "procedimenti diversi".

Decisivi, a tal fine, sono i principi di diritto sanciti nella sentenza delle Sezioni unite "Cavallo" (cfr. sent. n. 51 del 28/11/2019, Rv. 277395 - 01), che, nell'affrontare la vexata quaestio, ha stabilito quanto segue: «in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate — salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza — non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.».

Ed allora, il decreto autorizzativo ''copre" sia quello specifico fatto - reato (già accaduto e sostenuto da «gravi indizi»), per il quale viene emesso, sia ulteriori fatti-reato (anche successivamente commessi, purché ricompresi nel novero dell'art. 266 cod. pen.), purchè siano legati al primo da una "connessione qualificata".

E tale è quella espressa dai casi indicati dall'art. 12 cod. proc. pen., ovvero: reato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, 5 Kio il caso di più persone che, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento (lett. a); - persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (lett. b); - reati commessi per eseguire o per occultare gli altri (lett. c).

2.3. Deve trattarsi di un "legame sostanziale" tra i reati nel senso che — hanno spiegato le citate Sezioni unite - deve riguardare «i procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri: si tratta di ipotesi che il nuovo codice di rito pone a base di un criterio attributivo della competenza autonomo e originario (ex multis, Sez.

U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345)».

Il legame sostanziale tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione.

Solo in tal modo si garantisce il rispetto dell'art. 15 Cost., che vieta "autorizzazioni in bianco".

Lo "stesso procedimento" non è, dunque, rawisabile nei casi di un nesso di natura "formale" o "occasionale", quale quello derivante dal collegamento delle indagini ai sensi dell'art. 371 cod. proc. pen., dall'appartenenza ad un medesimo contesto (o "filone") investigativo, dal medesimo numero di iscrizione del fascicolo processuale.

2.4. Con specifico riferimento ai casi di connessione, si è rilevato come quella di cui alla lett. c) dell'art. 12 cit. si fondi su un «legame oggettivo tra due o più reati» (Sez.

U, n. 53390 del 26/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271223), un legame, dunque, indipendente dalla vicenda procedimentale; analoga connessione sostanziale - prima ancora che processuale - sussiste in presenza, oltre che di un concorso formale di reati, di un reato continuato (lett. b), in considerazione del requisito del medesimo disegno criminoso, per la cui integrazione è necessario «che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

2.5. La Corte di appello, nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità, ha richiamato principi di diritto non pertinenti.

Erroneamente, nel citare le Sez.

Un.

"Gerina", ha ritenuto che il principio del "tempus regit actum" andasse riferito al momento della decisione e non a quello antecedente dell'adozione dei decreti di autorizzazione: in tal modo, tuttavia, ha dimenticato che la stessa riforma ha previsto l'applicazione delle nuove norme solo per i procedimenti iscritti dopo l'agosto del 2020.

Ha poi fatto riferimento ai principi sanciti da una sentenza di questa Sezione (cfr. sent. n 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501-01), che, tuttavia, riguardava il caso della differente qualificazione giuridica dell'iniziale fatto - reato nei cui confronti era stata avviata l'attività captativa: situazione diversa da quella in esame, essendo i reati di abuso di ufficio, sebbene contestati in forma continuata, strutturalmente diversi dai reati di corruzione, falso e/o turbativa di asta. 6 (Anche il mero riferimento ai principi affermati dalla sentenza della Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Rv 282027 (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata) non è sufficiente perché possa ritenersi sussistente una congrua motivazione circa la connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen., genericamente richiamata.

Non si evincono dal tessuto argomentativo della sentenza gli indici "rivelatori" del medesimo disegno criminoso tra i fatti di abuso di ufficio ed estorsione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e i successivi reati che vedrebbero coinvolto anche il ricorrente.

2.6. Stesso vulnus affligge la motivazione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare, pur correttamente richiamando i principi delle Sezioni unite "Cavallo", non ha approfondito tale specifico aspetto e si è limitato ellitticamente ad evocare il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'ufficio tecnico comunale, la cointeressenza con la criminalità organizzata, la gestione poco trasparente della res publica, garantendo provvedimenti di favore, sia con riferimento al rilascio di titoli edilizi che alla concessione di appalti pubblici a vari soggetti, alcuni dei quali appartenenti o, comunque, legati alle cosche di 'ndrangheta operanti sul territorio villese.

Tuttavia, non ha chiarito perché i "reati" (i.e. i fatti reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA]) fossero legati da una "connessione sostanziale e qualificata" con quelli emersi successivamente ed ascritti anche al [OSCURATO:PERSONA].

Oscura e non intellegibile è rimasta la ragione in base alla quale i reati oggetto del presente procedimento dovessero essere oggetto di una primigenia, seppure a grandi linee, progettazione da parte del [OSCURATO:PERSONA].

E ciò tanto più in ragione del fatto che occorre avere riguardo al reato "accertato" attraverso le captazioni e non alla mera prospettazione astratta, ovvero alla mera possibilità esistente al momento in cui le intercettazioni sono autorizzate, che l'ipotizzato diverso reato sia connesso con quello oggetto della autorizzazione.

2.7. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di appello, il quale dovrà svolgere una nuova valutazione sulla utilizzabilità delle captazioni fornendo compiuta ed esaustiva motivazione circa la sussistenza di una ipotesi di connessione "qualificata" ex art. 12 cod. proc. pen. anzichè di una connessione meramente "investigativa" ex art. 371 cod. proc., nonché, eventualmente, a procedere alla c.d. prova di resistenza. 3.Posizione di [OSCURATO:PERSONA].

E' stato condannato per il delitto di induzione indebita ex art. 319, comma 2, cod. pen. — così diversamente qualificata la originaria contestazione di corruzione.

Stando alla ricostruzione fattuale operata nelle due conformi sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA], titolare e gestore di una pizzeria in paese, trovandosi in difficoltà per pregressi abusi edilizi - urbanistici, realizzati nel corso dei lavori di costruzione e ristrutturazione del locale, avrebbe offerto una cena al [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui consorte e lo avrebbe omaggiato di prodotti caseari al fine di usufruire (rectius indebitamente avvantaggiarsi) dell'intervento "agevolatore" del [OSCURATO:PERSONA]; costui, per le funzioni svolte e la qualifica rivestita all'interno dell'ufficio tecnico del 7Comune villese, era effettivamente in grado di aiutare il [OSCURATO:PERSONA] e di evitare la demolizione del manufatto abusivo.

Tale ricostruzione non è in discussione e, in ogni caso, è sorretta da un compendio probatorio puntualmente esposto.

3.1. Il tema in verifica consiste nello stabilire se i fatti, nella descritta storicità, siano o meno riconducibili nell'alveo normativo del reato in contestazione alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza "Maldera"(cfr. sent. n. 12228, del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258475).

E' il caso di ribadire che nel reato di induzione indebita è necessario che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, al contempo prospettandogli una qualche forma di vantaggio quale conseguenza dell'accettazione della richiesta indebita.

Il delitto in esame è infatti connotato, negativamente, dall'assenza di violenza-minaccia da parte dellIntraneus e, in positivo, dalla esistenza di un vantaggio indebito in capo all'extraneus.

Al termine "induzione" deve attribuirsi il preciso significato di alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali; le modalità della condotta induttiva, infatti, si concretizzano nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio, nell'inganno anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro, purché tali atteggiamenti non si risolvano nella minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l'extraneus.

In conclusione, nella induzione il soggetto privato cede alla richiesta del pubblico agente non perché coartato e vittima del metus nella sua espressione più forte, ma perché guidato dalla prospettiva di trarre un indebito vantaggio.

3.2. La Corte di appello non ha fatto buon governo di tali principi.

Ed effettivamente non è stato indicato e non è individuabile dalla ricostruzione della vicenda l'an della condotta induttiva, da intendere come richiesta, suggestiva, allusiva, ma, al tempo stesso, reiterata e insistente, del [OSCURATO:PERSONA].

Nessuna forma di sollecitazione accompagnata, quanto meno, dalla prospettazione di un indebito vantaggio, non uno stato di soggezione, non un rapporto non paritario, ma semplicemente "gentilezze" ed "accortezze" da parte del [OSCURATO:PERSONA], senza l'indicazione di alcun« seguito, senza peculiari premesse, senza suggestioni.

La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio per insussistenza del fatto.

P.Q.M.

An P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA].

Così deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente ariella I nni llo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]',IL 02 LUG 2026 aiatamp n -)s.ii! ..r-) T' JJOa 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
io [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente a [OSCURATO:PERSONA]; udito l'[OSCURATO:PERSONA] per la parte civile [OSCURATO:SOCIETA], che ha concluso per il rigetto del ricorso presentato dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed ha depositato conclusioni e nota 'spese; uditi: l'[OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle richieste del Procuratore generale, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti del proprio assistito; 1l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] , con sentenza del 2 ottobre 2025 - in parziale riforma della sentenza emessa dal [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati edilizi e urbanistici contestati ai capi P), Q) ed R) della rubrica, perché estinti per prescrizione, e confermava le statuizioni di condanna in relazione ai reati di corruzione, occupazione di suolo pubblico, falso ideologico e turbativa di asta, di cui ai capi N), S), T), AC), AD) , AE) e AF) , previa riduzione della pena; confermava, altresì, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di induzione indebita, così già qualificata la contestazione di corruzione di cui al capo AG). 2. Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, hanno presentato distinti ricorsi. 3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha eccepito la inutilizzabilità del materiale intercettivo acquisito mediante captatore informatico relativamente al RIT 311/2018, nonché delle intercettazioni, telefoniche e in ambientale, di cui ai RIT 226,227,228,229 del 2018 per violazione dell'art. 270, comma 1 e comma 1 - bis, cod. proc. pen.: materiale rilevante ai fini della valutazione di responsabilità, avendo i Giudici del merito ritenuto che le informazioni in tal modo acquisite avessero assunto valore decisivo ai fini della prova dei reati e della riferibilità delle condotte criminose all'imputato. Le intercettazioni disposte mediante captatore informatico, a tenore del comma 1 - bis dell'art. 270 cod. proc. pen., ratione temporis vigente, non sarebbero utilizzabili per i reati diversi rispetto a quelli per i quali sarebbe stata rilasciata l'autorizzazione, non rilevando la eventuale connessione ex art. 12 cod. proc. pen. Le intercettazioni telefoniche ed ambientali, disciplinate dal comma 1 del citato art. 270, sarebbero, inoltre, inutilizzabili a tenore dell'art. 266 cod. proc.pen., non essendo prevista l'obbligatorietà dell'arresto per i reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.1. Nel caso in esame - osserva il ricorrente - l'originario decreto aveva autorizzato l'intercettazione nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di abuso d'ufficio e di estorsione, aggravati ex art. 416-bis.1. cod. pen., perché, in qualità di dirigente p.t. dell'ufficio tecnico presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe omesso di adottare i dovuti provvedimenti per una serie di violazioni edilizie commesse dalla famiglia 2 a,Briante, vicina alle cosche di ‘ndrangheta villesi, ed avrebbe gestito in modo non trasparente gli affari pubblici. Il decreto autorizzativo era, dunque, riferito a vicende specifiche e non ai reati di corruzione, di turbativa di asta e di falso contestati a [OSCURATO:PERSONA], emersi successivamente nel corso delle indagini e strutturalmente diversi da quelli ab origine contestati. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha censurato le valutazioni del [OSCURATO:PERSONA] di appello che aveva ravvisato il reato di corruzione nonostante mancasse la prova del patto corruttivo, della serietà della promessa per la mancata assunzione del di lui figlio e del sinallagma dal momento che: a) la società Caronte assumeva tutti i Villesi; b)non vi era proporzione tra le due prestazioni; c) l'attuazione del progetto di automatizzazione della biglietteria era funzionale al perseguimento di interessi pubblicistici. 3.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica della fattispecie in termini di corruzione propria anziché di corruzione impropria. Il progetto edilizio-urbanistico, presentato dalla società "Caronte", era funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico, nel caso specifico rappresentato dalla riduzione dell'inquinamento ambientale per il decongestionamento del traffico veicolare, che sarebbe stato smaltito in tempi celeri grazie al previsto sistema di biglietteria automatico. 3.4. Con il quarto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai delitti di falso sub T) e di occupazione sub S), trattandosi di vicende che avevano visto coinvolti [OSCURATO:PERSONA] e i vertici della società Caronte, ed alle quali era rimasto estraneo il [OSCURATO:PERSONA]. 3.5. Con il quinto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto alle residue imputazioni di falso ideologico e di turbativa di asta, per non avere i Giudici di merito congruamente rilevato la estraneità del [OSCURATO:PERSONA] e la assoluta inoffensività dei falsi contestati. 3.6. Con il sesto motivo, ha dedotto il vizio di motivazione e la violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, per non avere la Corte di appello considerato l'età avanzata, l'assenza di precedenti penali e la natura dei motivi a delinquere: elementi che avrebbero giustificato una maggiore benevolenza. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Con un unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al reato di induzione indebita, così diversamente qualificata dal giudice di primo grado la contestazione originaria di corruzione, per avere la Corte di appello erroneamente ed illogicamente ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], titolare e gestore della pizzeria "Manuì", fosse stato indotto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di pubblico ufficiale, a corrispondergli indebite utilità (cene gratuite e prodotti caseari) per ottenere vantaggi indebiti, consistenti nel mancato rilievo di pregressi illeciti edilizi realizzati nel locale adibito a pizzeria. 4.1.1. La Corte di appello - nel pervenire alla condanna del [OSCURATO:PERSONA] - avrebbe omesso di considerare che la condotta omissiva del [OSCURATO:PERSONA] (che, secondo la ricostruzione dei Giudici, rappresenterebbe il vantaggio indebito del ricorrente) si giustificava per avere il predetto 3assentito alla realizzazione delle opere edilizie abusive realizzate dal [OSCURATO:PERSONA], certificandone la regolarità contra legem. L'omessa denuncia non era una "cortesia" fatta al [OSCURATO:PERSONA], ma un'autodifesa del [OSCURATO:PERSONA] stesso. 4.1.2. Rileva, infine, il ricorrente che la sussunzione della fattispecie nell'alveo dell'art. 319 - quater cod.pen.- oltre al vantaggio indebito - presuppone anche l'induzione del pubblico ufficiale: induzione non provata e assertivamente dedotta da una frase captata nel corso di due conversazioni, rispettivamente intercorse tra la moglie del [OSCURATO:PERSONA] e la di lei madre e tra lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e un soggetto estraneo ai fatti di causa. 5. Alla odierna udienza — che si è svolta in presenza delle parti — il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale e i difensori delle parti private hanno concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati per le ragioni che di seguito si espongono. 2. [OSCURATO:PERSONA]. La natura pregiudiziale della eccezione di utilizzabilità delle intercettazioni, sollevata con il primo motivo di ricorso, consiglia di affrontare la relativa questione in via preliminare rispetto agli ulteriori motivi afferenti al "merito". Secondo la prospettazione del ricorrente: a) le intercettazioni telematiche, di cui al RIT 311/2018, a tenore dell'art. 270, comma 1 bis, cod. proc. pen., sarebbero inutilizzabili per i "reati diversi", per i quali non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza, e ciò a prescindere dalla eventuale connessione qualificata di cui all'art. 12 cod. proc. pen.; b) le intercettazioni telefoniche e in ambientale di cui ai RIT 226,227,228,229 del 2018 non sarebbero utilizzabili ai sensi del comma 1 del citato articolo, per la diversità del procedimento, non ricorrendo la connessione ex art. 12 cod. proc. pen., e per il divieto contenuto nell'art. 266 cod. proc. pen., non essendo tale mezzo di ricerca della prova consentito per i delitti di falso, gli illeciti edilizi e l'occupazione abusiva di suolo pubblico. 2.1. L'assunto difensivo impone di fare chiarezza circa la disciplina normativa applicabile in materia di intercettazioni. A tal uopo, occorre evidenziare che il decreto autorizzativo delle intercettazioni e i successivi decreti di proroga sono stati emessi nel mese di febbraio del 2018 relativamente ad ipotesi di reato (i.e. abuso di ufficio ed estorsione, aggravate ex art. 416 - bis.1. cod. pen., a carico di [OSCURATO:PERSONA]), che sono state iscritte nel mese di novembre del 2017. Si tratta, dunque, di un procedimento iscritto prima del mese di agosto del 2020. Tale perimetrazione temporale ha una sua rilevanza ai fini della individuazione della disciplina da applicare: l'entrata in vigore delle modifiche alle norme codicistiche in tema di intercettazioni 4e, per quanto di interesse, degli interventi normativi sull'art. 270 cod. proc. pen. con l'introduzione anche del comma 1 - bis, relativo alle intercettazioni tra presenti operate con captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, è slittata, per effetto di ripetute proroghe, al 01 settembre 2020 e la relativa riforma, per espressa voluntas legis, è applicabile solo in relazione ai procedimenti iscritti dopo tale data. Infatti, la norma in oggetto, della cui applicazione si discute, sebbene introdotta dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, non è mai entrata in vigore nella sua formulazione originaria, perché sostituita dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7., e l'inziale termine, fissato dall'art. 9, comma 1, del citato d.lgs n. 216, è stato più volte prorogato: con il d.l. n.161 del 2019, la data di decorrenza della nuova disciplina in precedenza indicata al 31 dicembre 2019 è stata posticipata «ai procedimenti penali iscritti dopo il 29 febbraio 2020»; con la legge di conversione n. 7 del 2020, le parole «29 febbraio 2020 » sono state sostituite con quelle « 30 aprile 2020 »; con il d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni nella L. 25 giugno 2020, n.70, è stata introdotta l'ultima proroga, con il nuovo termine riferito ai procedimenti penali iscritti «dopo il 31 agosto 2020». Dunque, la tesi sostenuta dal ricorrente circa l'applicabilità del comma 1 - bis dell'art. 270 cod. proc. pen. non è sostenibile, non essendo la norma, così come modificata, in vigore al momento della iscrizione del procedimento. 2.2. Ciò premesso, il testo codicistico cui occorre fare riferimento è quello del comma 1 del citato art. 270, nella formulazione antecedente al d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modifiche, nella legge 28 febbraio 2020, n. 7, a tenore del quale «i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza». Occorre, dunque, stabilire cosa debba intendersi per "procedimenti diversi". Decisivi, a tal fine, sono i principi di diritto sanciti nella sentenza delle Sezioni unite "Cavallo" (cfr. sent. n. 51 del 28/11/2019, Rv. 277395 - 01), che, nell'affrontare la vexata quaestio, ha stabilito quanto segue: «in tema di intercettazioni, il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. di utilizzazione dei risultati delle captazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali le stesse siano state autorizzate — salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza — non opera con riferimento agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata "ah origine" disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen.». Ed allora, il decreto autorizzativo ''copre" sia quello specifico fatto - reato (già accaduto e sostenuto da «gravi indizi»), per il quale viene emesso, sia ulteriori fatti-reato (anche successivamente commessi, purché ricompresi nel novero dell'art. 266 cod. pen.), purchè siano legati al primo da una "connessione qualificata". E tale è quella espressa dai casi indicati dall'art. 12 cod. proc. pen., ovvero: reato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, 5 Kio il caso di più persone che, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento (lett. a); - persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (lett. b); - reati commessi per eseguire o per occultare gli altri (lett. c). 2.3. Deve trattarsi di un "legame sostanziale" tra i reati nel senso che — hanno spiegato le citate Sezioni unite - deve riguardare «i procedimenti tra i quali esiste una relazione in virtù della quale la regiudicanda oggetto di ciascuno viene, anche in parte, a coincidere con quella oggetto degli altri: si tratta di ipotesi che il nuovo codice di rito pone a base di un criterio attributivo della competenza autonomo e originario (ex multis, Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345)». Il legame sostanziale tra i diversi fatti-reato consente di ricondurre ai «fatti costituenti reato per i quali in concreto si procede» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991), di cui al provvedimento autorizzatorio dell'intercettazione, anche quelli oggetto delle imputazioni connesse accertati attraverso i risultati della stessa intercettazione. Solo in tal modo si garantisce il rispetto dell'art. 15 Cost., che vieta "autorizzazioni in bianco". Lo "stesso procedimento" non è, dunque, rawisabile nei casi di un nesso di natura "formale" o "occasionale", quale quello derivante dal collegamento delle indagini ai sensi dell'art. 371 cod. proc. pen., dall'appartenenza ad un medesimo contesto (o "filone") investigativo, dal medesimo numero di iscrizione del fascicolo processuale. 2.4. Con specifico riferimento ai casi di connessione, si è rilevato come quella di cui alla lett. c) dell'art. 12 cit. si fondi su un «legame oggettivo tra due o più reati» (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271223), un legame, dunque, indipendente dalla vicenda procedimentale; analoga connessione sostanziale - prima ancora che processuale - sussiste in presenza, oltre che di un concorso formale di reati, di un reato continuato (lett. b), in considerazione del requisito del medesimo disegno criminoso, per la cui integrazione è necessario «che, al momento della commissione del primo reato della serie, i successivi fossero stati i successivi fossero stati realmente già programmati almeno nelle loro linee essenziali» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2.5. La Corte di appello, nel disattendere l'eccezione di inutilizzabilità, ha richiamato principi di diritto non pertinenti. Erroneamente, nel citare le Sez. Un. "Gerina", ha ritenuto che il principio del "tempus regit actum" andasse riferito al momento della decisione e non a quello antecedente dell'adozione dei decreti di autorizzazione: in tal modo, tuttavia, ha dimenticato che la stessa riforma ha previsto l'applicazione delle nuove norme solo per i procedimenti iscritti dopo l'agosto del 2020. Ha poi fatto riferimento ai principi sanciti da una sentenza di questa Sezione (cfr. sent. n 23148 del 20/01/2021, Bozzini, Rv. 281501-01), che, tuttavia, riguardava il caso della differente qualificazione giuridica dell'iniziale fatto - reato nei cui confronti era stata avviata l'attività captativa: situazione diversa da quella in esame, essendo i reati di abuso di ufficio, sebbene contestati in forma continuata, strutturalmente diversi dai reati di corruzione, falso e/o turbativa di asta. 6 (Anche il mero riferimento ai principi affermati dalla sentenza della Sez. 5, n. 37697 del 29/09/2021, Rv 282027 (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata) non è sufficiente perché possa ritenersi sussistente una congrua motivazione circa la connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen., genericamente richiamata. Non si evincono dal tessuto argomentativo della sentenza gli indici "rivelatori" del medesimo disegno criminoso tra i fatti di abuso di ufficio ed estorsione a carico di [OSCURATO:PERSONA] e i successivi reati che vedrebbero coinvolto anche il ricorrente. 2.6. Stesso vulnus affligge la motivazione della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare, pur correttamente richiamando i principi delle Sezioni unite "Cavallo", non ha approfondito tale specifico aspetto e si è limitato ellitticamente ad evocare il ruolo ricoperto da [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'ufficio tecnico comunale, la cointeressenza con la criminalità organizzata, la gestione poco trasparente della res publica, garantendo provvedimenti di favore, sia con riferimento al rilascio di titoli edilizi che alla concessione di appalti pubblici a vari soggetti, alcuni dei quali appartenenti o, comunque, legati alle cosche di 'ndrangheta operanti sul territorio villese. Tuttavia, non ha chiarito perché i "reati" (i.e. i fatti reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA]) fossero legati da una "connessione sostanziale e qualificata" con quelli emersi successivamente ed ascritti anche al [OSCURATO:PERSONA]. Oscura e non intellegibile è rimasta la ragione in base alla quale i reati oggetto del presente procedimento dovessero essere oggetto di una primigenia, seppure a grandi linee, progettazione da parte del [OSCURATO:PERSONA]. E ciò tanto più in ragione del fatto che occorre avere riguardo al reato "accertato" attraverso le captazioni e non alla mera prospettazione astratta, ovvero alla mera possibilità esistente al momento in cui le intercettazioni sono autorizzate, che l'ipotizzato diverso reato sia connesso con quello oggetto della autorizzazione. 2.7. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di appello, il quale dovrà svolgere una nuova valutazione sulla utilizzabilità delle captazioni fornendo compiuta ed esaustiva motivazione circa la sussistenza di una ipotesi di connessione "qualificata" ex art. 12 cod. proc. pen. anzichè di una connessione meramente "investigativa" ex art. 371 cod. proc., nonché, eventualmente, a procedere alla c.d. prova di resistenza. 3.Posizione di [OSCURATO:PERSONA]. E' stato condannato per il delitto di induzione indebita ex art. 319, comma 2, cod. pen. — così diversamente qualificata la originaria contestazione di corruzione. Stando alla ricostruzione fattuale operata nelle due conformi sentenze di merito, [OSCURATO:PERSONA], titolare e gestore di una pizzeria in paese, trovandosi in difficoltà per pregressi abusi edilizi - urbanistici, realizzati nel corso dei lavori di costruzione e ristrutturazione del locale, avrebbe offerto una cena al [OSCURATO:PERSONA] e alla di lui consorte e lo avrebbe omaggiato di prodotti caseari al fine di usufruire (rectius indebitamente avvantaggiarsi) dell'intervento "agevolatore" del [OSCURATO:PERSONA]; costui, per le funzioni svolte e la qualifica rivestita all'interno dell'ufficio tecnico del 7Comune villese, era effettivamente in grado di aiutare il [OSCURATO:PERSONA] e di evitare la demolizione del manufatto abusivo. Tale ricostruzione non è in discussione e, in ogni caso, è sorretta da un compendio probatorio puntualmente esposto. 3.1. Il tema in verifica consiste nello stabilire se i fatti, nella descritta storicità, siano o meno riconducibili nell'alveo normativo del reato in contestazione alla stregua dei principi affermati dalle Sezioni unite con la sentenza "Maldera"(cfr. sent. n. 12228, del 24/10/2013, dep. 2014, Rv. 258475). E' il caso di ribadire che nel reato di induzione indebita è necessario che il funzionario pubblico, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ponga potenzialmente il suo interlocutore in uno stato di soggezione, avanzando una richiesta perentoria, ripetuta, più insistente e con più elevato grado di pressione psicologica rispetto alla mera sollecitazione, al contempo prospettandogli una qualche forma di vantaggio quale conseguenza dell'accettazione della richiesta indebita. Il delitto in esame è infatti connotato, negativamente, dall'assenza di violenza-minaccia da parte dellIntraneus e, in positivo, dalla esistenza di un vantaggio indebito in capo all'extraneus. Al termine "induzione" deve attribuirsi il preciso significato di alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali; le modalità della condotta induttiva, infatti, si concretizzano nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio, nell'inganno anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro, purché tali atteggiamenti non si risolvano nella minaccia implicita, da parte del pubblico agente, di un danno antigiuridico, senza alcun vantaggio indebito per l'extraneus. In conclusione, nella induzione il soggetto privato cede alla richiesta del pubblico agente non perché coartato e vittima del metus nella sua espressione più forte, ma perché guidato dalla prospettiva di trarre un indebito vantaggio. 3.2. La Corte di appello non ha fatto buon governo di tali principi. Ed effettivamente non è stato indicato e non è individuabile dalla ricostruzione della vicenda l'an della condotta induttiva, da intendere come richiesta, suggestiva, allusiva, ma, al tempo stesso, reiterata e insistente, del [OSCURATO:PERSONA]. Nessuna forma di sollecitazione accompagnata, quanto meno, dalla prospettazione di un indebito vantaggio, non uno stato di soggezione, non un rapporto non paritario, ma semplicemente "gentilezze" ed "accortezze" da parte del [OSCURATO:PERSONA], senza l'indicazione di alcun« seguito, senza peculiari premesse, senza suggestioni. La sentenza va, dunque, annullata senza rinvio per insussistenza del fatto. P.Q.M. An P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente ariella I nni llo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]',IL 02 LUG 2026 aiatamp n -)s.ii! ..r-) T' JJOa 9
Sentenza Cassazione n. 24678/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris