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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18554/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna dei ricorrenti per il delitto di atti persecutori aggravati in danno dei vicini di casa, costituitisi parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che, con l'unico motivo proposto, gli imputati si dolgono, innanzi tutto, del percorso argomentativo seguito, rispetto alla valutazione del complessivo compendio probatorio, da parte dei giudici di merito per pervenire all'affermazione della loro responsabilità penale, assumendo che la vicenda deve essere collocata nella più ampia conflittualità tra condomini nella quale si erano innestati anche contenziosi civili — caratterizzata dalla reciprocità delle condotte; Rilevato che il motivo è reiterativo di quello già proposto in sede di appello, e congruamente disatteso, con logiche argomentazioni, da parte della Corte territoriale, la quale ha sottolineato che, a prescindere dai più generali risvolti della vicenda, è emersa la prova tanto degli episodi contestati che delle conseguenze dannose degli stessi, in virtù sia delle dichiarazioni delle parti civili — ritenute attendibili perché rese in maniera puntuale e senza acrimonia — sia delle prolazioni di altri condomini; Considerato che, peraltro, quanto alla telecamera, la prospettazione difensiva è stata ritenuta contraddetta sulla scorta della congrua considerazione per la quale essa aveva la visuale orientata di fronte alla porta delle parti civili, delle quali era dunque possibile per i ricorrenti controllare qualsivoglia movimento; Tenuto conto che, in ogni caso, un'ipotetica reciprocità delle condotte non fa venir meno il delitto contestato; Ritenuto dunque nel complesso il motivo inammissibile poiché pretende, a fronte di una congrua motivazione della decisione impugnata sulle analoghe censure spiegate in appello, una rinnovata valutazione delle prove che è preclusa in sede di legittimità se il ragionamento seguito dal giudice di merito è scevro da manifesti vizi di logicità (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944), come nella fattispecie in esame; Considerato che il ricorso, nella parte in cui contesta il mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., non si confronta con la spiegazione fornita sul punto dalla Corte territoriale (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata), dando così luogo ad una critica aspecifica (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Considerato che la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti non consente di pervenire ad una differente valutazione dei motivi proposti; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna dei ricorrenti per il delitto di atti persecutori aggravati in danno dei vicini di casa, costituitisi parti civili, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che, con l'unico motivo proposto, gli imputati si dolgono, innanzi tutto, del percorso argomentativo seguito, rispetto alla valutazione del complessivo compendio probatorio, da parte dei giudici di merito per pervenire all'affermazione della loro responsabilità penale, assumendo che la vicenda deve essere collocata nella più ampia conflittualità tra condomini nella quale si erano innestati anche contenziosi civili — caratterizzata dalla reciprocità delle condotte; Rilevato che il motivo è reiterativo di quello già proposto in sede di appello, e congruamente disatteso, con logiche argomentazioni, da parte della Corte territoriale, la quale ha sottolineato che, a prescindere dai più generali risvolti della vicenda, è emersa la prova tanto degli episodi contestati che delle conseguenze dannose degli stessi, in virtù sia delle dichiarazioni delle parti civili — ritenute attendibili perché rese in maniera puntuale e senza acrimonia — sia delle prolazioni di altri condomini; Considerato che, peraltro, quanto alla telecamera, la prospettazione difensiva è stata ritenuta contraddetta sulla scorta della congrua considerazione per la quale essa aveva la visuale orientata di fronte alla porta delle parti civili, delle quali era dunque possibile per i ricorrenti controllare qualsivoglia movimento; Tenuto conto che, in ogni caso, un'ipotetica reciprocità delle condotte non fa venir meno il delitto contestato; Ritenuto dunque nel complesso il motivo inammissibile poiché pretende, a fronte di una congrua motivazione della decisione impugnata sulle analoghe censure spiegate in appello, una rinnovata valutazione delle prove che è preclusa in sede di legittimità se il ragionamento seguito dal giudice di merito è scevro da manifesti vizi di logicità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone, Rv. 207944), come nella fattispecie in esame; Considerato che il ricorso, nella parte in cui contesta il mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., non si confronta con la spiegazione fornita sul punto dalla Corte territoriale (cfr. pag. 20 della sentenza impugnata), dando così luogo ad una critica aspecifica (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Considerato che la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti non consente di pervenire ad una differente valutazione dei motivi proposti; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a
Sentenza Cassazione n. 18554/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris