CassazionedecretoSezione 7Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 14987/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di espulsione adottato in data 11/07/2023 dal Magistrato di sorveglianza di Varese. 2. Ricorre per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 19 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare, denunciando la, violazione del diritto alla vita privata e familiare. Il ricorso rileva che l'interessato è munito di regolare permesso di soggiorno e ha costanti contatti con il fratello; tali contatti non possono essere esclusi o svalutati, per il mero fatto che le misure alternative alla detenzione - precedentemente richieste dall'istante - abbiano trovato esecuzione, allorquando concesse, in luogo diverso rispetto a quello di residenza di quest'ultimo. 3. Trattasi di censure non consentite in sede di legittimità, in quanto costituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delle argomentazioni poste a base dell'ordinanza, la quale ha motivato il rigetto compiutamente, in via non manifestamente illogica o contraddittoria, nonché in conformità al quadro normativo vigente, il quale, a seguito della riformulazione dell'art. 19, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ad opera del d.l. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, non prevede più - quale causa ostativa all'espulsione ex art. 16, comma 5. d.lgs. n. 286 del 1998 - la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare del condannato. L'espulsione continua a non essere consentita nei confronti degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana, ma il ricorso non deduce la mancata valutazione della causa ostativa e l'ordinanza ne ha escluso adeguatamente i presupposti, evidenziando anche l'assenza di una prospettiva di instaurazione della convivenza del condannato con il fratello, tanto che - nel corso della detenzione - il primo chiedeva di fruire di un permesso premio presso una parrocchia per la mancanza di familiari disposti ad ospitarlo. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 marzo 2024 Il Consigliere estenso