Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 settembre 2026

Cassazione n. 25054/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

009), inpersona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] FabioAngelucci (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68H28 H501M), con sede legale in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita exart. 83 c.p.c. in data 27 aprile 2022, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

PSSMSM 76H02 H501E) del foro di Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alleGiurisdizioni Superiori giusta deliberazione del Comitato del CNF del26.05.2017, presso il cui studio di Roma, Corso d’Italia n. 92 (CAP 00198)è elettivamente domiciliata.

Ai sensi dell’art. 366, II comma, c.p.c. ildifensore indica quale indirizzo di posta elettronica certificata comunicatoal proprio ordine di appartenenza: [OSCURATO:EMAIL] Lazio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, Via C. Colombo n.212, in persona del suo Presidente e rappresentante legale pro-tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale posta su foglioseparato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amata (C.F.

DMTCRL 69C01 G838A) e presso il medesimo elettivamente domiciliata inNumero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026Roma, negli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente in [OSCURATO:PERSONA] n.27, 00192, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni pressol'indirizzo pec: carlodamata @ ordineavvocatiroma.org, oppure al numerodi [OSCURATO:TELEFONO].Controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] di Viterbo (c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) con sede legale inViterbo, 01100, via [OSCURATO:PERSONA] n° 15, in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procurarilasciata in formato analogico ed allegata al controricorso, dall’avvocatoMaria [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 52C42 G535K, p.e.c.avv.russovalentini @ ordineavvocatibopec.it, [OSCURATO:TELEFONO]), iscrittanell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio avanti le GiurisdizioniSuperiori presso l’albo degli avvocati di Bologna, ed elettivamentedomiciliata presso lo Studio della stessa in Roma, 00186, [OSCURATO:PERSONA]° 5, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazionial predetto indirizzo fisico ovvero all’indirizzo p.e.c. avv.russovalentini @ordineavvocatibopec.it ovvero al numero di [OSCURATO:TELEFONO].Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]).Intimataavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 895 depositata il 9febbraio 2022.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore general, dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in relazioneall’udienza davanti alle Sezioni Unite, l’accoglimento del quarto motivo diimpugnazione e la riassegnazione del ricorso alla prima sezione quanto airestanti mezzi.Numero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che gestisce la casa di cura Nepi, con sede inNepi (VT), fornendo prestazioni di lungodegenza e riabilitazione post-acuzie in regime di ricovero e day hospital, di specialistica ambulatorialediagnostica e strumentale nonché di emodialisi – premesso che l’Asl diViterbo aveva acquistato prestazioni di riabilitazione per i posti letto,autorizzati ma non accreditati, per il 2007 e 2008 – ottenne un decretoingiuntivo per le prestazioni rimaste impagate, pari ad euro 818.324,06,contro la Regione Lazio e l’[OSCURATO:PERSONA].2.- Le intimate proposero due distinte opposizioni davanti al Tribunale diViterbo e ciascuna di esse citò direttamente (ossia senza previaautorizzazione) non solo la [OSCURATO:SOCIETA], ma anche l’altra opponente nellacausa parallela.All’esito dei giudizi, che proseguirono separatamente senza riunione, ilTribunale con sentenza n° 3159/2016 accolse l’opposizione della Regione,dichiarando la legittimazione passiva dell’Asl, e con sentenza n° 393/2017accolse l’opposizione dell’Asl, dichiarando che la legittimazione passiva eradella Regione.3.- Gli appelli, separatamente proposti dalla soccombente avversociascuna sentenza, vennero riuniti davanti alla Corte d’appello di Roma erespinti con la sentenza indicata in intestazione.Nei giudizi riuniti intervenne la [OSCURATO:SOCIETA]., procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti vantati dal [OSCURATO:SOCIETA]4.- Osservava la Corte che la violazione dell’art. 269 cod. proc. civ.,dedotta dall’appellante, era infondata.Era vero, infatti, che, qualora l’opponente a decreto ingiuntivo, intendachiamare in giudizio un terzo, è tenuto a pena di decadenza a richiedere laprescritta autorizzazione al Giudice ai sensi dell'art. 269 del codice di rito;Numero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026ma era altrettanto vero che nel caso di specie nessuna delle due intimatein via monitoria (e chiamanti in causa) aveva formulato domande neiconfronti dell’altra.D’altro canto, nessun pregiudizio a scapito di alcuna delle parti erascaturito da tale citazione diretta, al punto da comportare addirittura lanullità dell'intero giudizio di primo grado.Passando al merito della lite, la Corte riteneva di dover fare applicazionedel principio della ragione più liquida.Non era in contestazione che le prestazioni fossero state rese in assenzadi accreditamento.[OSCURATO:PERSONA] RO.RI. aveva dedotto che era intervenuto un pienoriconoscimento delle prestazioni effettivamente erogate da parte della ASLdi Viterbo con le Delibere n° 772/2008 e n° 814/2008, oltre al successivoriconoscimento del Direttore Generale dell’ASL con provvedimento del 16novembre 2020, donde l’obbligo di pagamento.Nondimeno, la carenza di accreditamento era dirimente, impedendo diporre a carico del SSR i costi delle prestazioni.Infine, erano inammissibili sia la domanda risarcitoria per responsabilitàprecontrattuale (ex art. 1337 cod. civ.), sia quella indennitaria peringiustificato arricchimento (ex art. 2041 cod. civ.), entrambe formulatedalla [OSCURATO:SOCIETA] nelle comparse di risposta dei giudizi di primo grado,non essendo conseguenti ad alcuna domanda riconvenzionale delleopponenti.Tali domande erano, comunque, infondate nel merito, dato che era statosuperato il tetto di spesa.5.- Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidando ilgravame a sei motivi illustrati da memoria.Resiste la Regione Lazio con controricorso, nel quale conclude perl’inammissibilità dell’impugnazione e, comunque, per la sua infondatezza.Numero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026Resiste anche l’ASL Viterbo con controricorso illustrato da memoria, nelquale conclude per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezzadell’impugnazione.Con ordinanza interlocutoria 17 luglio 2023 n° 20476, questa Sezione harimesso al primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle SezioniUnite, la questione posta col quarto motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, rimesso la causa alle Sezioni Unite, le quali– con sentenza 15 ottobre 2024 n° 26727 – hanno accolto il quartomotivo di ricorso (col quale la ricorrente lamentava la declaratoria diinammissibilità, da parte della Corte territoriale, della domandarisarcitoria e di quella indennitaria), statuendo che, nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'oppostonella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta invia monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nelmedesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originariadomanda nel ricorso diretto all’ingiunzione.Su tale quarto motivo il Procuratore Generale ha concluso come daintestazione.A seguito della rimessione della causa a questa Sezione per l’esame deirestanti motivi di impugnazione, la causa è stata nuovamente assegnataper la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Preliminarmente, va qui richiamata, per chiarezza, l’ordinanzainterlocutoria nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la mancatamenzione del [OSCURATO:SOCIETA]. nell’intestazione della sentenza gravata.Già nella sede interlocutoria (ord. n° 20476/2023), infatti, si è osservatoche [OSCURATO:SOCIETA]. aveva pacificamente partecipato al giudizio diappello nella qualità di appellante e di cedente i crediti relativi alleNumero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026prestazioni per cui è causa in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre quest’ultima,cessionaria, era intervenuta nella lite.Ne deriva, come ben chiarito nella stessa ordinanza citata, che la mancataestromissione della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. dal giudizio, comporta chela facoltà di impugnare la sentenza d’appello debba essere riconosciutaanche a suo favore.Si passa, pertanto, all’esame dei motivi di ricorso.7.- Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ.,il ricorrente lamenta un error in procedendo per violazione degli artt. 156,159 e 269 del codice di rito.Nel ritenere ammissibili le chiamate in causa reciprocamente propostedalle opponenti, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che nelgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la chiamata in causa di unterzo da parte dell'opponente richiede necessariamente l'autorizzazionedel giudice, la cui mancanza, rilevabile d'ufficio, si traduce in un vizio delcontraddittorio, che impone la rimessione della causa al primo giudice.Il pregiudizio derivante dalle chiamate in causa dovrebbe considerarsi inre ipsa, dal momento che l'adesione del terzo alla posizione del chiamanteha reso più gravosa quella della controparte, non potendosi stabilire lamisura in cui le difese svolte dal terzo hanno inciso sul convincimento delgiudice.8.- Il mezzo è infondato.Anzitutto, l’ASL Viterbo e la Regione Lazio non erano propriamente terzi,in quanto entrambe ingiunte a seguito del ricorso monitorio, che, com’ènoto, costituisce una modalità di instaurazione di un’ordinaria lite dimerito, sebbene preceduta da una fase a cognizione sommaria, che lasciainalterata la posizione sostanziale delle parti (ex multis: Cass., sez.

II, 21settembre 2021, n° 25499): sicché le due intimate erano entrambeconvenute nello stesso processo.Numero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026In ogni caso, la mancata osservanza delle formalità previste dal cod. proc.civ. per la chiamata in causa del terzo e la mancata rilevazionedell’inammissibilità della chiamata, operata in tal modo, può certamentedar luogo a motivo di impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.), ma nonproduce nullità tali da far regredire il giudizio al grado precedente (ex art.354 cod. proc. civ.), come invece pretende la ricorrente.9.- Prima di esaminare il secondo motivo, conviene scrutinare il terzo.Dunque, col terzo motivo, ex art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la ricorrentelamenta la violazione dell'art. 6, comma sesto, della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dell'art. 21 della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003,n. 4, osservando che, nell'escludere la sussistenza del credito, la sentenzaimpugnata avrebbe erroneamente ricostruito il quadro normativo diriferimento.In particolare, la Corte non avrebbe considerato che, in attesa del riordinodel Servizio sanitario nazionale disposto con il d.lgs. n° 502 del 1992, leRegioni avevano avviato procedure di accreditamento anche per lestrutture accreditate temporaneamente, destinate a concludersi entro untermine fissato per il 1° gennaio 2010 e più volte prorogato fino al 31ottobre 2014.Nell'ambito del sistema transitorio introdotto dall'art. 6, comma sestodella legge n° 724 del 1994, si era diffusa la prassi dell'instaurazione dirapporti convenzionali anche con strutture private non accreditate, masolo autorizzate, la quale era stata tollerata dalla stessa Regione Lazio,che ne aveva fatto divieto soltanto a seguito dell'approvazione del piano diriordino della rete ospedaliera, avvenuta con Decreto del commissario adacta della Regione Lazio n° U00080 del 30 settembre 2010.10.- Il motivo è inammissibile.Come si desume dalla sentenza impugnata (pagina 5), la Corte, passandodirettamente ad esaminare la ragione più liquida, ha respinto l’appelloNumero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026della [OSCURATO:SOCIETA]. sul duplice rilievo che le prestazioni fossero state“rese extra budget ed in assenza di accreditamento”.Si tratta, dunque, di due rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerela decisione di merito.Ora, costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, ilprincipio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su unamotivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, ciascunoidoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ammissibile, deverisultare articolata in uno spettro di censure tale da investire tutte leragioni sulle quali si fonda la pronuncia d’appello, posto che la mancatacritica di una di esse o la relativa attitudine a resistere alle critichemossele, comportano che la decisione sia tenuta ferma sulla base dellaratio non censurata, o non adeguatamente censurata, sicché il gravamesarebbe inidoneo alla rimozione della pronuncia gravata (ex multis: Cass.,sez.

III, 14 marzo 2024, n° 6947, con menzione di altro precedente).Tornando al mezzo in esame, esso aggredisce la seconda ratio, deducendodi trovarsi in regime di accreditamento provvisorio o transitorio, mentre laprima, ossia quella concernente il superamento del tetto di spesa, èrimasta priva di critica, pur concernendo un punto dirimente delladecisione, posto che – com’è noto (da ultimo: Cass., sez.

I, 19 settembre2024, n° 25184) – il tetto di spesa costituisce un limite finanziarioinvalicabile, che ha carattere recessivo anche in presenza di accordinegoziali in senso diverso.In conclusione, il motivo è inammissibile.Si riprende ora l’esame degli altri motivi, partendo dal secondo, che, comesopra detto, è stato accantonato per dare precedenza al terzo.11.- Dunque, col secondo mezzo, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 4cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione degli artt. 112 e 276, secondo comma, cod. proc. civ.,rilevando che, per effetto dell'applicazione del criterio della ragione piùNumero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026liquida, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare in ordine allaquestione concernente la legittimazione passiva delle opponenti, il cuiesame rivestiva carattere prioritario rispetto a quello del merito,trattandosi di questione pregiudiziale di rito.La legittimazione, non solo dell’ASL Viterbo, ma anche della Regione Lazio,troverebbe fondamento nell'art. 1, comma decimo, del d.l. 27 agosto1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n.423, applicabile anche ai rapporti sorti anteriormente al d.lgs. 30dicembre 1992, n. 502, il quale prevede l'accentramento dei sistemi dipagamento, facendo salva la possibilità di delega ad altro soggetto, la cuiprova è a carico dell'erogatore delle prestazioni.In ogni modo, il provvedimento amministrativo che individuava l’entetenuto al pagamento delle prestazioni era la Delibera di [OSCURATO:PERSONA](DGR) n° 602 del 16 luglio 2004, avente valore normativo e, dunque,conoscibile ex officio dal giudice, anche perché pubblicata sul BollettinoUfficiale della Regione.12.- Il motivo è inammissibile, in quanto l’inammissibilità del terzo mezzopriva la ricorrente dell’interesse alla decisione sul secondo, concernente laquestione del soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarieeffettuate da [OSCURATO:SOCIETA] (ASL, Regione o entrambe, eventualmente insolido).13.- Il quarto motivo – col quale la ricorrente deduce la violazione delcombinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 167, secondocomma, e 183, quinto comma, cod. proc. civ. ed erronea declaratoria diinammissibilità delle domande di condanna al risarcimento del danno perresponsabilità precontrattuale ex art. 1337 e all’indennizzo ex art. 2041del cod. civ. – è già stato esaminato ed accolto dalla già citata Cass., sez.un., 15 ottobre 2024, n° 26727.Si passa pertanto all’esame del quinto e del sesto mezzo, per i quali si puògià anticipare che rimangono assorbiti dall’accoglimento del quarto.Numero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/202614.- Dunque, col quinto motivo, veicolato con l’art. 360 n° 4 cod. proc.civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la Corte d'appelloavrebbe omesso di pronunciare in ordine al motivo di gravame col qualeveniva censurata l'omessa pronuncia del Giudice di primo grado sulladomanda di risarcimento proposta ai sensi dell'art. 1337 cod. civ.La sentenza della Corte romana avrebbe esaminato e disatteso solo ladomanda di ingiustificato arricchimento (art. 2041 cod. civ.), ma nellaspecie sussisterebbero tutti i presupposti necessari per l'accoglimento diquella per responsabilità precontrattuale, (art. 1337 cod. civ.), avendo laCasa di Cura provveduto all'erogazione delle prestazioni in virtù dellegittimo affidamento riposto nella conclusione dei contratti, inconsiderazione della qualità delle controparti e dello stadio cui eranopervenute le trattative, tale da far apparire il recesso ingiustificato equindi contrario alla correttezza ed alla buona fede.Con la sesta doglianza, anch’essa veicolata con l’art. 360 n° 3 cod. proc.civ., la ricorrente lamenta, subordinatamente al rigetto della domandaprincipale, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1337 e 2041cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoconfigurabile un arricchimento imposto, in contrasto con la volontàespressamente manifestata dall'Asl mediante la richiesta delle prestazioni(Delibere n° 2740 del 29 dicembre 2006 e n° 772 del 24 aprile 2008), finoad allora remunerate a carico del bilancio aziendale, e con la prosecuzioneininterrotta del rapporto, esplicitamente tollerata dalla Regione finoall'approvazione del piano di riordino della rete ospedaliera, intervenutacon Decreto del Commissario ad acta n° U00080 del 2010: donde ilriconoscimento dell’utilità delle prestazioni erogate.15.- I mezzi sono assorbiti, come già sopra anticipato.La Corte ha dichiarato inammissibili le domande di risarcimento danni perresponsabilità precontrattuale e di indennizzo per ingiustificatoNumero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026arricchimento sul rilievo che esse non fossero “conseguenti ad unadomanda riconvenzionale”.Sul punto, le Sezioni Unite hanno concluso per l’ammissibilità delle dueistanze, che, pertanto, andranno scrutinate nel merito dalla Cortedistrettuale.16.- Come già sopra anticipato, con la sentenza n° 26727/2024 le Sezioniunite hanno accolto il quarto motivo di ricorso, rimettendo a questasezione semplice l’esame dei motivi ulteriori, che nondimeno sono statitutti disattesi.A questa Sezione non rimane, dunque, che respingere i motivi diversi dalquarto e rimettere la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, che provvederà anche a regolare le spese del presentegiudizio.

P.Q.Mla Corte dichiara infondato il primo motivo, inammissibili il secondo, ilterzo, il quinto ed il sesto.

Rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
009), inpersona del legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA] FabioAngelucci (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 68H28 H501M), con sede legale in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura speciale conferita exart. 83 c.p.c. in data 27 aprile 2022, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. PSSMSM 76H02 H501E) del foro di Roma, abilitato al patrocinio dinanzi alleGiurisdizioni Superiori giusta deliberazione del Comitato del CNF del26.05.2017, presso il cui studio di Roma, Corso d’Italia n. 92 (CAP 00198)è elettivamente domiciliata. Ai sensi dell’art. 366, II comma, c.p.c. ildifensore indica quale indirizzo di posta elettronica certificata comunicatoal proprio ordine di appartenenza: [OSCURATO:EMAIL] Lazio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Roma, Via C. Colombo n.212, in persona del suo Presidente e rappresentante legale pro-tempore,rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale posta su foglioseparato ed allegato al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Amata (C.F. DMTCRL 69C01 G838A) e presso il medesimo elettivamente domiciliata inNumero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026Roma, negli Uffici dell’Avvocatura dell’Ente in [OSCURATO:PERSONA] n.27, 00192, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni pressol'indirizzo pec: carlodamata @ ordineavvocatiroma.org, oppure al numerodi [OSCURATO:TELEFONO].Controricorrentenonché contro[OSCURATO:PERSONA] di Viterbo (c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]) con sede legale inViterbo, 01100, via [OSCURATO:PERSONA] n° 15, in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procurarilasciata in formato analogico ed allegata al controricorso, dall’avvocatoMaria [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 52C42 G535K, p.e.c.avv.russovalentini @ ordineavvocatibopec.it, [OSCURATO:TELEFONO]), iscrittanell’elenco degli avvocati ammessi al patrocinio avanti le GiurisdizioniSuperiori presso l’albo degli avvocati di Bologna, ed elettivamentedomiciliata presso lo Studio della stessa in Roma, 00186, [OSCURATO:PERSONA]° 5, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni e le notificazionial predetto indirizzo fisico ovvero all’indirizzo p.e.c. avv.russovalentini @ordineavvocatibopec.it ovvero al numero di [OSCURATO:TELEFONO].Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (c.f. e [OSCURATO:PARTITA_IVA]).Intimataavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 895 depositata il 9febbraio 2022.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore general, dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, in relazioneall’udienza davanti alle Sezioni Unite, l’accoglimento del quarto motivo diimpugnazione e la riassegnazione del ricorso alla prima sezione quanto airestanti mezzi.Numero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2 luglio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., che gestisce la casa di cura Nepi, con sede inNepi (VT), fornendo prestazioni di lungodegenza e riabilitazione post-acuzie in regime di ricovero e day hospital, di specialistica ambulatorialediagnostica e strumentale nonché di emodialisi – premesso che l’Asl diViterbo aveva acquistato prestazioni di riabilitazione per i posti letto,autorizzati ma non accreditati, per il 2007 e 2008 – ottenne un decretoingiuntivo per le prestazioni rimaste impagate, pari ad euro 818.324,06,contro la Regione Lazio e l’[OSCURATO:PERSONA].2.- Le intimate proposero due distinte opposizioni davanti al Tribunale diViterbo e ciascuna di esse citò direttamente (ossia senza previaautorizzazione) non solo la [OSCURATO:SOCIETA], ma anche l’altra opponente nellacausa parallela.All’esito dei giudizi, che proseguirono separatamente senza riunione, ilTribunale con sentenza n° 3159/2016 accolse l’opposizione della Regione,dichiarando la legittimazione passiva dell’Asl, e con sentenza n° 393/2017accolse l’opposizione dell’Asl, dichiarando che la legittimazione passiva eradella Regione.3.- Gli appelli, separatamente proposti dalla soccombente avversociascuna sentenza, vennero riuniti davanti alla Corte d’appello di Roma erespinti con la sentenza indicata in intestazione.Nei giudizi riuniti intervenne la [OSCURATO:SOCIETA]., procuratrice speciale della [OSCURATO:SOCIETA]., cessionaria dei crediti vantati dal [OSCURATO:SOCIETA]4.- Osservava la Corte che la violazione dell’art. 269 cod. proc. civ.,dedotta dall’appellante, era infondata.Era vero, infatti, che, qualora l’opponente a decreto ingiuntivo, intendachiamare in giudizio un terzo, è tenuto a pena di decadenza a richiedere laprescritta autorizzazione al Giudice ai sensi dell'art. 269 del codice di rito;Numero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026ma era altrettanto vero che nel caso di specie nessuna delle due intimatein via monitoria (e chiamanti in causa) aveva formulato domande neiconfronti dell’altra.D’altro canto, nessun pregiudizio a scapito di alcuna delle parti erascaturito da tale citazione diretta, al punto da comportare addirittura lanullità dell'intero giudizio di primo grado.Passando al merito della lite, la Corte riteneva di dover fare applicazionedel principio della ragione più liquida.Non era in contestazione che le prestazioni fossero state rese in assenzadi accreditamento.[OSCURATO:PERSONA] RO.RI. aveva dedotto che era intervenuto un pienoriconoscimento delle prestazioni effettivamente erogate da parte della ASLdi Viterbo con le Delibere n° 772/2008 e n° 814/2008, oltre al successivoriconoscimento del Direttore Generale dell’ASL con provvedimento del 16novembre 2020, donde l’obbligo di pagamento.Nondimeno, la carenza di accreditamento era dirimente, impedendo diporre a carico del SSR i costi delle prestazioni.Infine, erano inammissibili sia la domanda risarcitoria per responsabilitàprecontrattuale (ex art. 1337 cod. civ.), sia quella indennitaria peringiustificato arricchimento (ex art. 2041 cod. civ.), entrambe formulatedalla [OSCURATO:SOCIETA] nelle comparse di risposta dei giudizi di primo grado,non essendo conseguenti ad alcuna domanda riconvenzionale delleopponenti.Tali domande erano, comunque, infondate nel merito, dato che era statosuperato il tetto di spesa.5.- Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., affidando ilgravame a sei motivi illustrati da memoria.Resiste la Regione Lazio con controricorso, nel quale conclude perl’inammissibilità dell’impugnazione e, comunque, per la sua infondatezza.Numero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026Resiste anche l’ASL Viterbo con controricorso illustrato da memoria, nelquale conclude per l’inammissibilità e, comunque, per l’infondatezzadell’impugnazione.Con ordinanza interlocutoria 17 luglio 2023 n° 20476, questa Sezione harimesso al primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle SezioniUnite, la questione posta col quarto motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha, quindi, rimesso la causa alle Sezioni Unite, le quali– con sentenza 15 ottobre 2024 n° 26727 – hanno accolto il quartomotivo di ricorso (col quale la ricorrente lamentava la declaratoria diinammissibilità, da parte della Corte territoriale, della domandarisarcitoria e di quella indennitaria), statuendo che, nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo, la proposizione da parte dell'oppostonella comparsa di risposta di domande alternative a quella introdotta invia monitoria è ammissibile se tali domande trovano il loro fondamento nelmedesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originariadomanda nel ricorso diretto all’ingiunzione.Su tale quarto motivo il Procuratore Generale ha concluso come daintestazione.A seguito della rimessione della causa a questa Sezione per l’esame deirestanti motivi di impugnazione, la causa è stata nuovamente assegnataper la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 380-bis cod.proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE6.- Preliminarmente, va qui richiamata, per chiarezza, l’ordinanzainterlocutoria nella parte in cui ha ritenuto irrilevante la mancatamenzione del [OSCURATO:SOCIETA]. nell’intestazione della sentenza gravata.Già nella sede interlocutoria (ord. n° 20476/2023), infatti, si è osservatoche [OSCURATO:SOCIETA]. aveva pacificamente partecipato al giudizio diappello nella qualità di appellante e di cedente i crediti relativi alleNumero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026prestazioni per cui è causa in favore di [OSCURATO:SOCIETA]., mentre quest’ultima,cessionaria, era intervenuta nella lite.Ne deriva, come ben chiarito nella stessa ordinanza citata, che la mancataestromissione della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. dal giudizio, comporta chela facoltà di impugnare la sentenza d’appello debba essere riconosciutaanche a suo favore.Si passa, pertanto, all’esame dei motivi di ricorso.7.- Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 4 cod. proc. civ.,il ricorrente lamenta un error in procedendo per violazione degli artt. 156,159 e 269 del codice di rito.Nel ritenere ammissibili le chiamate in causa reciprocamente propostedalle opponenti, la sentenza impugnata non avrebbe considerato che nelgiudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la chiamata in causa di unterzo da parte dell'opponente richiede necessariamente l'autorizzazionedel giudice, la cui mancanza, rilevabile d'ufficio, si traduce in un vizio delcontraddittorio, che impone la rimessione della causa al primo giudice.Il pregiudizio derivante dalle chiamate in causa dovrebbe considerarsi inre ipsa, dal momento che l'adesione del terzo alla posizione del chiamanteha reso più gravosa quella della controparte, non potendosi stabilire lamisura in cui le difese svolte dal terzo hanno inciso sul convincimento delgiudice.8.- Il mezzo è infondato.Anzitutto, l’ASL Viterbo e la Regione Lazio non erano propriamente terzi,in quanto entrambe ingiunte a seguito del ricorso monitorio, che, com’ènoto, costituisce una modalità di instaurazione di un’ordinaria lite dimerito, sebbene preceduta da una fase a cognizione sommaria, che lasciainalterata la posizione sostanziale delle parti (ex multis: Cass., sez. II, 21settembre 2021, n° 25499): sicché le due intimate erano entrambeconvenute nello stesso processo.Numero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026In ogni caso, la mancata osservanza delle formalità previste dal cod. proc.civ. per la chiamata in causa del terzo e la mancata rilevazionedell’inammissibilità della chiamata, operata in tal modo, può certamentedar luogo a motivo di impugnazione (art. 161 cod. proc. civ.), ma nonproduce nullità tali da far regredire il giudizio al grado precedente (ex art.354 cod. proc. civ.), come invece pretende la ricorrente.9.- Prima di esaminare il secondo motivo, conviene scrutinare il terzo.Dunque, col terzo motivo, ex art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la ricorrentelamenta la violazione dell'art. 6, comma sesto, della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dell'art. 21 della legge della Regione Lazio 3 marzo 2003,n. 4, osservando che, nell'escludere la sussistenza del credito, la sentenzaimpugnata avrebbe erroneamente ricostruito il quadro normativo diriferimento.In particolare, la Corte non avrebbe considerato che, in attesa del riordinodel Servizio sanitario nazionale disposto con il d.lgs. n° 502 del 1992, leRegioni avevano avviato procedure di accreditamento anche per lestrutture accreditate temporaneamente, destinate a concludersi entro untermine fissato per il 1° gennaio 2010 e più volte prorogato fino al 31ottobre 2014.Nell'ambito del sistema transitorio introdotto dall'art. 6, comma sestodella legge n° 724 del 1994, si era diffusa la prassi dell'instaurazione dirapporti convenzionali anche con strutture private non accreditate, masolo autorizzate, la quale era stata tollerata dalla stessa Regione Lazio,che ne aveva fatto divieto soltanto a seguito dell'approvazione del piano diriordino della rete ospedaliera, avvenuta con Decreto del commissario adacta della Regione Lazio n° U00080 del 30 settembre 2010.10.- Il motivo è inammissibile.Come si desume dalla sentenza impugnata (pagina 5), la Corte, passandodirettamente ad esaminare la ragione più liquida, ha respinto l’appelloNumero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026della [OSCURATO:SOCIETA]. sul duplice rilievo che le prestazioni fossero state“rese extra budget ed in assenza di accreditamento”.Si tratta, dunque, di due rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggerela decisione di merito.Ora, costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, ilprincipio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su unamotivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, ciascunoidoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ammissibile, deverisultare articolata in uno spettro di censure tale da investire tutte leragioni sulle quali si fonda la pronuncia d’appello, posto che la mancatacritica di una di esse o la relativa attitudine a resistere alle critichemossele, comportano che la decisione sia tenuta ferma sulla base dellaratio non censurata, o non adeguatamente censurata, sicché il gravamesarebbe inidoneo alla rimozione della pronuncia gravata (ex multis: Cass.,sez. III, 14 marzo 2024, n° 6947, con menzione di altro precedente).Tornando al mezzo in esame, esso aggredisce la seconda ratio, deducendodi trovarsi in regime di accreditamento provvisorio o transitorio, mentre laprima, ossia quella concernente il superamento del tetto di spesa, èrimasta priva di critica, pur concernendo un punto dirimente delladecisione, posto che – com’è noto (da ultimo: Cass., sez. I, 19 settembre2024, n° 25184) – il tetto di spesa costituisce un limite finanziarioinvalicabile, che ha carattere recessivo anche in presenza di accordinegoziali in senso diverso.In conclusione, il motivo è inammissibile.Si riprende ora l’esame degli altri motivi, partendo dal secondo, che, comesopra detto, è stato accantonato per dare precedenza al terzo.11.- Dunque, col secondo mezzo, formulato ai sensi dell’art. 360 n° 4cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnataper violazione degli artt. 112 e 276, secondo comma, cod. proc. civ.,rilevando che, per effetto dell'applicazione del criterio della ragione piùNumero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026liquida, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare in ordine allaquestione concernente la legittimazione passiva delle opponenti, il cuiesame rivestiva carattere prioritario rispetto a quello del merito,trattandosi di questione pregiudiziale di rito.La legittimazione, non solo dell’ASL Viterbo, ma anche della Regione Lazio,troverebbe fondamento nell'art. 1, comma decimo, del d.l. 27 agosto1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n.423, applicabile anche ai rapporti sorti anteriormente al d.lgs. 30dicembre 1992, n. 502, il quale prevede l'accentramento dei sistemi dipagamento, facendo salva la possibilità di delega ad altro soggetto, la cuiprova è a carico dell'erogatore delle prestazioni.In ogni modo, il provvedimento amministrativo che individuava l’entetenuto al pagamento delle prestazioni era la Delibera di [OSCURATO:PERSONA](DGR) n° 602 del 16 luglio 2004, avente valore normativo e, dunque,conoscibile ex officio dal giudice, anche perché pubblicata sul BollettinoUfficiale della Regione.12.- Il motivo è inammissibile, in quanto l’inammissibilità del terzo mezzopriva la ricorrente dell’interesse alla decisione sul secondo, concernente laquestione del soggetto tenuto al pagamento delle prestazioni sanitarieeffettuate da [OSCURATO:SOCIETA] (ASL, Regione o entrambe, eventualmente insolido).13.- Il quarto motivo – col quale la ricorrente deduce la violazione delcombinato disposto degli artt. 645, secondo comma, 167, secondocomma, e 183, quinto comma, cod. proc. civ. ed erronea declaratoria diinammissibilità delle domande di condanna al risarcimento del danno perresponsabilità precontrattuale ex art. 1337 e all’indennizzo ex art. 2041del cod. civ. – è già stato esaminato ed accolto dalla già citata Cass., sez.un., 15 ottobre 2024, n° 26727.Si passa pertanto all’esame del quinto e del sesto mezzo, per i quali si puògià anticipare che rimangono assorbiti dall’accoglimento del quarto.Numero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/202614.- Dunque, col quinto motivo, veicolato con l’art. 360 n° 4 cod. proc.civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la Corte d'appelloavrebbe omesso di pronunciare in ordine al motivo di gravame col qualeveniva censurata l'omessa pronuncia del Giudice di primo grado sulladomanda di risarcimento proposta ai sensi dell'art. 1337 cod. civ.La sentenza della Corte romana avrebbe esaminato e disatteso solo ladomanda di ingiustificato arricchimento (art. 2041 cod. civ.), ma nellaspecie sussisterebbero tutti i presupposti necessari per l'accoglimento diquella per responsabilità precontrattuale, (art. 1337 cod. civ.), avendo laCasa di Cura provveduto all'erogazione delle prestazioni in virtù dellegittimo affidamento riposto nella conclusione dei contratti, inconsiderazione della qualità delle controparti e dello stadio cui eranopervenute le trattative, tale da far apparire il recesso ingiustificato equindi contrario alla correttezza ed alla buona fede.Con la sesta doglianza, anch’essa veicolata con l’art. 360 n° 3 cod. proc.civ., la ricorrente lamenta, subordinatamente al rigetto della domandaprincipale, la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1337 e 2041cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenutoconfigurabile un arricchimento imposto, in contrasto con la volontàespressamente manifestata dall'Asl mediante la richiesta delle prestazioni(Delibere n° 2740 del 29 dicembre 2006 e n° 772 del 24 aprile 2008), finoad allora remunerate a carico del bilancio aziendale, e con la prosecuzioneininterrotta del rapporto, esplicitamente tollerata dalla Regione finoall'approvazione del piano di riordino della rete ospedaliera, intervenutacon Decreto del Commissario ad acta n° U00080 del 2010: donde ilriconoscimento dell’utilità delle prestazioni erogate.15.- I mezzi sono assorbiti, come già sopra anticipato.La Corte ha dichiarato inammissibili le domande di risarcimento danni perresponsabilità precontrattuale e di indennizzo per ingiustificatoNumero registro generale 12280/2022Numero sezionale 2957/2026Numero di raccolta generale 25054/2026Data pubblicazione 06/09/2026arricchimento sul rilievo che esse non fossero “conseguenti ad unadomanda riconvenzionale”.Sul punto, le Sezioni Unite hanno concluso per l’ammissibilità delle dueistanze, che, pertanto, andranno scrutinate nel merito dalla Cortedistrettuale.16.- Come già sopra anticipato, con la sentenza n° 26727/2024 le Sezioniunite hanno accolto il quarto motivo di ricorso, rimettendo a questasezione semplice l’esame dei motivi ulteriori, che nondimeno sono statitutti disattesi.A questa Sezione non rimane, dunque, che respingere i motivi diversi dalquarto e rimettere la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, che provvederà anche a regolare le spese del presentegiudizio. P.Q.Mla Corte dichiara infondato il primo motivo, inammissibili il secondo, ilterzo, il quinto ed il sesto. Rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25054/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris