CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14563/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel contestare la sussistenza delle ragioni di rilevata inammissibilità del ricorso, ha concluso chiedendo che i motivi di esso -- che argomenta ulteriormente - non siano ritenuti manifestamente infondati; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della condotta di invasione di edificio e alla sussistenza del dolo specifico di tale contestato reato, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito; che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici (Sez. 2, n. 27041 del 24/03/2023, Buccino, Rv. 284792-01) ai fini della sussistenza del reato contestato e della dichiarazione di responsabilità dell'imputata (si vedano, in particolare, le pagg. 5 e 6, dalle quali risulta anche che a disporre dell'alloggio non sarebbe stata neppure l'assegnataria di esso, ma il figlio, il quale, evidentemente - come correttamente affermato dalla Corte d'appello - non aveva alcun diritto di farlo); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello ne ha negato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in proposito, le pagg. 5 e 6 sull'esclusione dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in