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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2022

Cassazione n. 16533/2022

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o del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/4/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8 - bis d.l. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, del P.M. , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dopo aver depositato ricorso exart. 161, comma 6, l. fall., nell’imminenza della scadenza del termine per presentare la proposta, il piano ed i relativi documenti di cui all’art.161, commi 2 e 3, l. fall. rinunciava alla domanda e depositava un ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi degli artt. artt. 80 e ss. d. lgs. 270/1999, onde veder estesa nei suoi confronti la procedura di amministrazione straordinaria a cui era già stata ammessa la controllata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a..

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pubblicata in data 24 ottobre 2017, dichiarava, a mente dell’art. 3 d. lgs. 270/1999, lo stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., accertando la sua appartenenza al [OSCURATO:PERSONA], quindi, con decreto del 19 dicembre 2017, disponeva l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria della medesima compagine.

2. [OSCURATO:PERSONA] delegato all’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 241.072 vantato da Studio GMR [OSCURATO:PERSONA] per l’operaprestata, dapprima, per svolgere le valutazioni propedeutiche all’eventuale predisposizione di una domanda di concordato preventivo, successivamente, a seguito della concessione del termine di cui all’art. 161, comma 6, l. fall., per assistere la società debitrice nella predisposizione del piano e della proposta di concordato preventivo.

3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto depositato il 20 novembre 2018, accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che dalla documentazione prodotta emergesse che l’opponente avesse in effetti svolto in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prestazioni professionali funzionali, in un primo tempo, alla presentazione di un ricorso per concordato preventivo con riserva e, in seguito, alla predisposizione della proposta e del piano.

Disponeva, tuttavia, la collocazione del compenso contrattualmente stabilito in sede privilegiata, ai sensi dell’art. 2751-bis n. 2 cod. civ., per € 175.000 a titolo di onorari e € 7.600 per contributi previdenziali, con collocazione in chirografo del residuo credito per rimborsi spese e accessori fiscali, negando la natura prededucibile del credito in ragione della mancata apertura della procedura concordataria.

4. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso lo Studio GMR [OSCURATO:PERSONA] prospettando un unico motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in A.S. non ha svolto difese.

La sesta sezione di questa Corte, inizialmente investita della decisione della controversia, ha rimesso la causa a questa sezione per la trattazione in pubblica udienza, in ragione della particolare rilevanza della questione da esaminare.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando il rigetto del ricorso.

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

5. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.111, comma 2, l. fall., in quanto il tribunale ha erroneamente negato la prededuzione al credito vantato da Studio GMR - tanto per le valutazioni propedeutiche alla proposizione della domanda di concordato preventivo in bianco, quanto per l’assistenza prestata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito della concessione del termine di cui all’art. 161, comma 6, l. fall. - sulla base di un giudizio di utilità concreta apprezzata ex post.

Occorreva invece considerare che l’attività professionale prestata doveva essere ricondotta, secondo una valutazione ex ante, nell’alveo della procedura concorsuale minore comunque avviata e delle finalità dalla stessa perseguite.

6. Il motivo non è fondato.

La più recente giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 l. fall., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa (Cass., Sez.

U., 42093/2021).

Nel caso di specie è pacifico che il tribunale non ha emesso alcun decreto di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 163 l. fall. nell’ambito della procedura concordataria rispetto alla quale l’odiernoricorrente ha prestato il proprio ausilio professionale.

Ne discende l’infondatezza della censura in esame, poiché il giudice di merito, facendo corretta applicazione del principio appena enunciato, ha opportunamente escluso il riconoscimento della prededuzione in ragione dell’esito che la procedura aveva avuto.

7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto.

La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/4/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte, ex art. 23 comma 8 - bis d.l. 137/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, del P.M. , in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dopo aver depositato ricorso exart. 161, comma 6, l. fall., nell’imminenza della scadenza del termine per presentare la proposta, il piano ed i relativi documenti di cui all’art.161, commi 2 e 3, l. fall. rinunciava alla domanda e depositava un ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi degli artt. artt. 80 e ss. d. lgs. 270/1999, onde veder estesa nei suoi confronti la procedura di amministrazione straordinaria a cui era già stata ammessa la controllata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza pubblicata in data 24 ottobre 2017, dichiarava, a mente dell’art. 3 d. lgs. 270/1999, lo stato di insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., accertando la sua appartenenza al [OSCURATO:PERSONA], quindi, con decreto del 19 dicembre 2017, disponeva l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria della medesima compagine. 2. [OSCURATO:PERSONA] delegato all’amministrazione straordinaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ammetteva al passivo della procedura il credito di € 241.072 vantato da Studio GMR [OSCURATO:PERSONA] per l’operaprestata, dapprima, per svolgere le valutazioni propedeutiche all’eventuale predisposizione di una domanda di concordato preventivo, successivamente, a seguito della concessione del termine di cui all’art. 161, comma 6, l. fall., per assistere la società debitrice nella predisposizione del piano e della proposta di concordato preventivo. 3. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con decreto depositato il 20 novembre 2018, accoglieva parzialmente l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che dalla documentazione prodotta emergesse che l’opponente avesse in effetti svolto in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prestazioni professionali funzionali, in un primo tempo, alla presentazione di un ricorso per concordato preventivo con riserva e, in seguito, alla predisposizione della proposta e del piano. Disponeva, tuttavia, la collocazione del compenso contrattualmente stabilito in sede privilegiata, ai sensi dell’art. 2751-bis n. 2 cod. civ., per € 175.000 a titolo di onorari e € 7.600 per contributi previdenziali, con collocazione in chirografo del residuo credito per rimborsi spese e accessori fiscali, negando la natura prededucibile del credito in ragione della mancata apertura della procedura concordataria. 4. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso lo Studio GMR [OSCURATO:PERSONA] prospettando un unico motivo di doglianza. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in A.S. non ha svolto difese. La sesta sezione di questa Corte, inizialmente investita della decisione della controversia, ha rimesso la causa a questa sezione per la trattazione in pubblica udienza, in ragione della particolare rilevanza della questione da esaminare. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte sollecitando il rigetto del ricorso. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 5. Il motivo di ricorso presentato denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.111, comma 2, l. fall., in quanto il tribunale ha erroneamente negato la prededuzione al credito vantato da Studio GMR - tanto per le valutazioni propedeutiche alla proposizione della domanda di concordato preventivo in bianco, quanto per l’assistenza prestata ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a seguito della concessione del termine di cui all’art. 161, comma 6, l. fall. - sulla base di un giudizio di utilità concreta apprezzata ex post. Occorreva invece considerare che l’attività professionale prestata doveva essere ricondotta, secondo una valutazione ex ante, nell’alveo della procedura concorsuale minore comunque avviata e delle finalità dalla stessa perseguite. 6. Il motivo non è fondato. La più recente giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che il credito del professionista incaricato dal debitore di ausilio tecnico per l’accesso al concordato preventivo o il perfezionamento dei relativi atti è considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 l. fall., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore venga ammesso alla procedura ai sensi dell’art. 163 l. fall., ciò permettendo istituzionalmente ai creditori, cui la proposta è rivolta, di potersi esprimere sulla stessa (Cass., Sez. U., 42093/2021). Nel caso di specie è pacifico che il tribunale non ha emesso alcun decreto di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 163 l. fall. nell’ambito della procedura concordataria rispetto alla quale l’odiernoricorrente ha prestato il proprio ausilio professionale. Ne discende l’infondatezza della censura in esame, poiché il giudice di merito, facendo corretta applicazione del principio appena enunciato, ha opportunamente escluso il riconoscimento della prededuzione in ragione dell’esito che la procedura aveva avuto. 7. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede della procedura intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unifica
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