CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2024
Cassazione n. 42021/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione. Ritenuto che gli argomenti dedotti nel ricorso sono inammissibili in quanto generici ed aspecifici. Osservato che l'ordinanza impugnata ha dichiarato inammissibile l'istanza formulata dal 'ricorrente ex art. 671 cod. proc. pen, sul presupposto che si trattasse di una mera reiterazione di istanza già rigettata con ordinanza in data 05/07/2022, mai impugnata, e riproposta in assenza di elementi di novità; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce di avere prospettato nuovi elementi a sostegno dell'istanza proposta, è inammissibile in quanto generico, non autosufficiente, e manifestamente infondato, dal momento che detta novità sarebbe rappresentata dalla contiguità temporale tra due degli episodi giudicati; con il secondo motivo, poi, il ricorrente, in modo del tutto de-assiale ed aspecifico, si duole della mancata considerazione degli elementi sintomatici della sussistenza dell'istituto invocato, omettendo di confrontarsi con la ragione dell'inammissibilità dell'istanza, rappresentata, come detto, dall'essere mera riproposiziong, in assenza di novum, di istanza già respinta con provvedimento non impugnato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 26 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] sigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]