CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10470/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35612/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e MASSIMILIANO Valenza, con domicilio eletto in ROMA, Viale delle Milizie n. 140, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]'ENERGIA E [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] CALTANISSETTA - intimati - REGIONE SICILIA, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, - resistente - avverso la sentenza n. 1220/2018 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ho proposto ricorso nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] dell'Energia e dei Servizi di [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia e del [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta per la cassazione della sentenza n. 1220/2018 della Corte di appello di Palermo che, riformando la pronuncia del Tribunale di Agrigento, ha rigettato l'opposizione da lui proposta avverso l'ordinanza n. 04/2012 con cui l'[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] di Caltanissetta gli aveva inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria dì C 20.710,00 per aver svolto, in assenza di autorizzazione, attività estrattiva di materiale calcareo su terreni di sua proprietà, siti nella contrada Montegrande del Comune di Licata (mappale catastale n. 114 particelle 20, 22, 358, 528); altresì applicandogli la sanzione accessoria dell'esclusione, per anni dieci, dal rilascio e dalla titolarità di alcun provvedimento di autorizzazione all'esercizio di cave sul territorio regionale. 2. Ad avviso della Corte d'appello l'Amministrazione aveva pienamente assolto al proprio onere probatorio, atteso che dal verbale n. 3/2012 del 31.05.2012 risultava che gli ispettori del [OSCURATO:PERSONA], insieme con gli agenti della Guardia di Finanza e i tecnici dell'U.T.C. di Licata, avevano accertato sui terreni di proprietà dell'appellato «la presenza di chiare testimonianze di recenti lavori di movimentazione del terreno eseguiti con mezzi meccanici» (pag. 7, ultimo rigo della sentenza gravata); emergenze « documentate su supporto magnetico contenente i rilievi fotografici» e «confermate dalle riprese satellitari miserabili sulla rete Internet ([OSCURATO:PERSONA]) del [OSCURATO:DATA_NASCITA] 13/05/2010» riprodotte su supporto cartaceo e allegate al verbale (pag. 8, righi 5 e ss., della sentenza). 3. La Corte d'appello ha inoltre ritenuto che le scritture private di concessione in comodato e di promessa di vendita dei terreni de quibus al terzo [OSCURATO:PERSONA] non rappresentassero «atti idonei (per mancata autenticità delle sottoscrizioni e mancanza di registrazione ai fini della certezza della data) a escludere la responsabilità dell'appellato, quale proprietario, per le violazioni contestategli» (pag. 8, righi 5 e ss., della sentenza). 4. Il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA] si articola in due motivi. L'avvocatura dello Stato, per la Regione Sicilia, ha depositato un mero atto di costituzione ai fini dell'eventuale discussione orale. La causa è stata chiamata all'adunanza camerale del 22 settembre 2021, per la quale non sono state depositate memorie. 5. Col primo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 I. 689/1981 e dell'art. 29 I. reg. 127/1980. Il ricorrente deduce l'assenza di prova del fatto che egli avrebbe commesso le violazioni contestategli, conseguentemente lamentando la violazione, da parte del Collegio palermitano, del principio di personalità delle sanzioni amministrative contenuto nelle norme sopra richiamate. 5.1. In particolare, il sig. [OSCURATO:PERSONA] argomenta che: - l'attività estrattiva a lui addebitata è stata ritenuta provata in base ad alcune fotografie del 2006 e del 2010;- la diversità dello stato dei luoghi emergente da tali fotografie dimostrerebbe che le escavazioni oggetto di sanzione risalirebbero ad un momento imprecisato del quadriennio 2006/2010; - egli aveva acquistato la proprietà dei terreni de quibus con atti di vendita del 12.01.2007 del 21.03.2007 e del 06.02.2009 (pag. 8 rigo 16 del ricorso per cassazione); - nulla dunque consentirebbe, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, di individuare con certezza quando fu commessa l'attività estrattiva contestata, ben potendo la stessa esser stata posta in essere, nel 2006, prima che i terreni fossero acquistati dal ricorrente. 6. Il motivo non può trovare accoglimento perché, pur denunciando un vizio di violazione di legge, in effetti propone una doglianza di merito in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal Collegio palermitano. Come riportato sopra (§2), la Corte d'appello ha posto a fondamento della propria decisione un estratto del verbale di accertamento che accertava «la presenza di chiare testimonianze di recenti lavori di movimentazione del terreno eseguiti con mezzi meccanici» (sottolineatura nostra). Solo a corroborare tale giudizio ha soggiunto che le emergenze fotografiche documentate dal supporto magnetico contenente i rilievi degli agenti accertatori risultavano confermate dalle riprese satellitari visionabili su [OSCURATO:PERSONA]. Emerge quindi che il Collegio palermitano ha ritenuto provato l'illecito ascritto all'opponente in base al giudizio di fatto - non attinto dalla denuncia di violazione di legge veicolata nel mezzo di impugnazione in esame - che nel 2012, epoca dell'accertamento operato dagli agenti del [OSCURATO:PERSONA], le escavazioni risultavano "recenti"; esse, pertanto, non potevano certamente risalire ad epoca anteriore all' acquisto dei terreni da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA].7. Col secondo motivo di ricorso, riferito all'art. 360 co. 1 n. 3) c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 6, 9 I. 689/1981; dell'art. 29 I. reg. 127/1980; degli artt. 2697 e 2721 c.c. Il ricorrente preliminarmente riferisce di non aver mai avuto la disponibilità materiale dei terreni su cui fu accertata l'attività estrattiva sanzionata, avendo egli stipulato: - nel 2007, un contratto di cessione in comodato avente ad oggetto le part. 22 e 358; - nel 2009, un contratto di cessione in comodato avente ad oggetto la part. 528; - nel 2010, un contratto di cessione in comodato avente ad oggetto la part. 20; - nel 2011, un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto tutte le summenzionate particelle. Tanto premesso, il ricorrente censura entrambi gli argomenti sulla cui base la Corte distrettuale lo ha ritenuto responsabile, in quanto proprietario dei terreni, della contestata escavazione; ossia, da un lato, l'assunto dell'inidoneità delle suddette scritture ad escludere la responsabilità del proprietario dei terreni, in quanto non autenticate né registrate (vedi sopra, § 3); d'altro lato, il richiamo, operato nella sentenza gravata, al principio di diritto, enunciato nella sentenza di questa Corte n. 16798/2006, alla cui stregua «sussiste una presunzione di responsabilità nel proprietario di un bene quante volte non fornisca la prova precisa che esso sia stato utilizzato per il compimento dell'illecito contro la sua volontà». 8. Il motivo è fondato sotto entrambi i profili ivi tratteggiati. 8.1. Quanto al primo profilo, l'affermazione della Corte d'appello secondo cui i contratti di comodato sarebbero inutilizzabili ai fini dell'accertamento negativo della responsabilità dell'opponente, perché documentati da scritture non autenticate e prive di data certa, contrasta col principio che la disposizione dell'art. 2704, c.c., che stabilisce l'inopponibilità della data della scrittura non autenticata nella sua sottoscrizione né registrata, opera quando dalla scrittura si vogliano, in relazione alla sua data, conseguire gli effetti negoziali propri della convenzione contenuta nell'atto, non già nel caso in cui la conclusione del contratto e la scrittura privata che lo certifica rilevino come semplici fatti storici. (Cass. 24955/06, Cass. 2030/10). [OSCURATO:PERSONA] palermitano avrebbe quindi dovuto valutare criticamente le scritture in questione, eventualmente esaminando le istanze di istruttoria orale avanzate dall'opponente, e spiegare se sussistessero ragioni di merito per ritenere che, nonostante tali risultanze documentali, al momento della contestata attività estrattiva, i terreni fossero nella detenzione del comodante invece che del comodatario. 8.2. Quanto al secondo profilo, va qui ricordato l'insegnamento di questa Corte alla cui stregua l'articolo 6 della legge n. 689/1981 (che recita: «Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà») va inteso nel senso che il proprietario della cosa immobile che servì o fu destinata a commettere la violazione è responsabile solidale con l'autore materiale della violazione, a meno che non venga sostituito, ove esista, dal titolare di un diritto personale di godimento sulla cosa stessa (cfr. Cass. n. 4225/09). Per affermare la responsabilità del proprietario del terreno con la persona fisica che materialmente eseguì o diresse le operazioni di escavazione la Corte territoriale avrebbe dunque dovuto accertarsi che al momento di tali operazioni il proprietario non risultasse sostituito da altro soggetto titolare di un diritto personale di godimento trovante titolo nei contratti di comodato o di preliminare di compravendita documentati dall'opponente. 9. Il secondo motivo di ricorso va quindi accolto e l'impugnata sentenza va cassata, in parte qua, con rinvio alla Corte palermitana, che si atterrà ai principi di diritto fissati nelle menzionate sentenze di questa Corte nn. 2030/10 e 4225/09 e regolerà le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Così decis