CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19559/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UCL,. SS ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6721/2013 R.G., proposto DA la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Ancona, in persona dell'amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ancona, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Ancona, elettivamente domiciliato presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce alla costituzione di nuovo difensore nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona 1'11 dicembre 2012 n. 180/01/2012, notificata il 4 gennaio 2013; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale non partecipata del 24 maggio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: La "[OSCURATO:SOCIETA].", nella qualità di incaricata all'attività di accertamento degli adempimenti tributari di finanza locale del Comune di Ancona, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] dicembre 2012 n. 180/01/2012, notificata il 4 gennaio 2013, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avvisi di accertamento per la TOSAP e la TARSU relative all'anno 2004 in relazione all'occupazione abusiva di un'area pubblica, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Ancona il 25 ottobre 2010 n. 240/01/2010, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul rilievo che l'area pubblica non fosse soggetta a TOSAP ed a TARSU. Il ricorso è affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è costituito con controricorso. In corso di causa, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, che è stata contestualmente accettata dal controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La rinuncia della ricorrente è rituale perché è intervenuta prima dell'adunanza camerale (art. 390, comma 2, cod. proc. civ.), è stata sottoscritta - oltre che dalla parte - dal difensore munito di procura speciale, è stata accettata e sottoscritta - oltre che dalla parte - dal difensore del controricorrente (art. 390, comma 3, cod. proc. civ.). Pertanto, il presente procedimento deve essere dichiarato estinto per rinuncia al ricorso. 2. Stante l'accettazione della rinuncia, nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali (art. 391, comma 4, cod. proc. civ.). 3. Infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17 , della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (tra le tante: Cass., Sez. 6^-3, 30 settembre 2015, n. 19560; Cass., Sez. 5^, 12 ottobre 2018, n. 25485; 3 Cass., Sez. 5^, 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2021, n. 6400). P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del procedimento per rinuncia al ricorso. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 24 magg