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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 1956

Cassazione n. 43437/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/1956 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. (fatto commesso in Faggiano il 15 febbraio 2019); [OSCURATO:PERSONA] - che i primi tre motivi di ricorso, che muovono censure in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, sono conclamatamente generici, in quanto replicano la stessa genericità dei corrispondenti motivi di appello, evocando astrattamente i canoni di valutazione delle prove e di giudizio, di cui deducono la violazione, senza affatto confrontarsi con le concrete ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; - che il quarto motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che se è vero che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie in chi la Corte territoriale ha ritenuto l'offesa di non particolare tenuità perché l'imputato aveva cagionato alla vittima un danno alla libertà psichica non modesto (vedasi pag. 1, ultimo capoverso della sentenza impugnata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede giacché compiuta secondo criteri di ragionevolezza e di logica plausibilità; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 ottobre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/10/1956 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che ha confermato la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata, anche agli effetti civili, per il delitto di cui all'art. 610 cod. pen. (fatto commesso in Faggiano il 15 febbraio 2019); [OSCURATO:PERSONA] - che i primi tre motivi di ricorso, che muovono censure in punto di affermazione di responsabilità dell'imputato per il delitto ascrittogli, sono conclamatamente generici, in quanto replicano la stessa genericità dei corrispondenti motivi di appello, evocando astrattamente i canoni di valutazione delle prove e di giudizio, di cui deducono la violazione, senza affatto confrontarsi con le concrete ragioni poste a fondamento della decisione impugnata; - che il quarto motivo, volto a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e manifestamente infondato, posto che se è vero che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie in chi la Corte territoriale ha ritenuto l'offesa di non particolare tenuità perché l'imputato aveva cagionato alla vittima un danno alla libertà psichica non modesto (vedasi pag. 1, ultimo capoverso della sentenza impugnata), con valutazione in fatto non sindacabile in questa sede giacché compiuta secondo criteri di ragionevolezza e di logica plausibilità; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 ottobre 2023
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