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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021

Cassazione n. 45516/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BOUHIRED Riad ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la de- cisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva riconosciuto responsabile del rea- to di furto pluriaggravato di una busta contenente denaro e documenti da una borsa detenuta da persona presso stazione ferroviaria e, con la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 200 di multa.

2. Lamenta il ricorrente il difetto motivazionale in punto di accertamento della responsabilità penale fondato sul riconoscimento fotografico del reo e in relazio- ne alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di particola- re tenuità.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato e ripropositivi di censure in precedenza formulate e disattese on ade- guato sforzo motivazionale.

Il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione coerente, lineare e non affetta da palesi contraddittorietà che al riconoscimento fotografico operato con assoluta certezza, si aggiungono gli elementi obiettivi che il ricorrente aveva ammesso di trovarsi alla stazione ferroviaria e di indossa- re un cappellino del tipo descritto dalla vittima e tali circostanze costituiscono adeguato elemento di conforto alla prospettazione accusatoria; a prescindere poi dalle formule utilizzate la Corte ha altresì escluso che il danno arrecato alla per- sona offesa potesse ritenersi tenue in ragione delle circostanze del caso concreto e su questa considerazione, apparentemente generica, non si può certamente di- scostarsi, tenuto conto che la sottrazione dell'importo di 1.300 euro oltre che di documenti non può ritenersi obiettivamente "di speciale tenuità". 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.BOUHIRED Riad ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la de- cisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva riconosciuto responsabile del rea- to di furto pluriaggravato di una busta contenente denaro e documenti da una borsa detenuta da persona presso stazione ferroviaria e, con la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 200 di multa. 2. Lamenta il ricorrente il difetto motivazionale in punto di accertamento della responsabilità penale fondato sul riconoscimento fotografico del reo e in relazio- ne alla mancata applicazione della circostanza attenuante del danno di particola- re tenuità. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamen- te infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato e ripropositivi di censure in precedenza formulate e disattese on ade- guato sforzo motivazionale. Il giudice di appello ha ritenuto, con motivazione coerente, lineare e non affetta da palesi contraddittorietà che al riconoscimento fotografico operato con assoluta certezza, si aggiungono gli elementi obiettivi che il ricorrente aveva ammesso di trovarsi alla stazione ferroviaria e di indossa- re un cappellino del tipo descritto dalla vittima e tali circostanze costituiscono adeguato elemento di conforto alla prospettazione accusatoria; a prescindere poi dalle formule utilizzate la Corte ha altresì escluso che il danno arrecato alla per- sona offesa potesse ritenersi tenue in ragione delle circostanze del caso concreto e su questa considerazione, apparentemente generica, non si può certamente di- scostarsi, tenuto conto che la sottrazione dell'importo di 1.300 euro oltre che di documenti non può ritenersi obiettivamente "di speciale tenuità". 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore Il P