CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 dicembre 2021
Cassazione n. 05267/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MALI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Tramite il difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 16 marzo 2021, con cui la Corte di appello di Roma ne ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di illecita detenzione di 106 gr. di sostanza stupefacente di tipo marijuana. 2. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non essendosi valutati i favorevoli elementi addotti con il gravame. 3. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art. 610, comma 1, cod. proc. pen. e l'impugnazione va dichiarata inammissibile perché generica e riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Ed invero, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale - qual è quella nella specie applicata - non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Il percorso logico seguito dai giudici di merito, del resto, è chiaramente evincibile dal contesto della motivazione, che argomenta sulla gravità del fatto e sullo sfavorevole giudizio circa la personalità dell'imputato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 21.., Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il