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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 06285/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile per genericità, rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla ritenuta pluralità delle evasioni in considerazione delle ripetute violazioni con successivi rientri presso l'abitazione; ritenuto che le doglianze riprodotte in questa sede non possono pertanto essere rivalutate involgendo questioni di merito già vagliate dalla sentenza impugnata con motivazione adeguata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il • esidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile per genericità, rispetto alla motivazione della Corte di appello, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla ritenuta pluralità delle evasioni in considerazione delle ripetute violazioni con successivi rientri presso l'abitazione; ritenuto che le doglianze riprodotte in questa sede non possono pertanto essere rivalutate involgendo questioni di merito già vagliate dalla sentenza impugnata con motivazione adeguata; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2023 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il • esidente
Sentenza Cassazione n. 06285/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris