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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 giugno 2026

Cassazione n. 22297/2026

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a Palmieri, GianlucaMuto, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indiritto pecdell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente edisgiuntamente, all’[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, domiciliata ope legis presso l’indirizzopec dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende-controricorrente-nonché controMinistero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli Studi diNapoli “Federico II”-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2177/2023depositata il 15/05/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25624/2023Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 22297/2026Data pubblicazione 29/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Il PresidenteLina Rubino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Palmieri, GianlucaMuto, [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege presso l’indiritto pecdell’[OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, unitamente edisgiuntamente, all’[OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, domiciliata ope legis presso l’indirizzopec dell’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende-controricorrente-nonché controMinistero della Salute, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e dellaRicerca, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Università degli Studi diNapoli “Federico II”-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n.2177/2023depositata il 15/05/2023;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 25624/2023Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 22297/2026Data pubblicazione 29/06/2026ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.800,00 per compensi, oltre a eventuali spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 25/06/2026Il PresidenteLina Rubino
Sentenza Cassazione n. 22297/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris