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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 16305/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 14 settembre 2021 con la quale il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale della stessa città in data 29 giugno 2021 avente ad oggetto gli alimenti indicati nel verbale di sequestro sottoposti a vincolo in relazione al reato di cui all'articolo 5, lettera B), legge 30 aprile 1962 n. 283.

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'omessa pronuncia sull'eccepita assenza di motivazione del decreto di convalida del sequestro.

Sostiene che, dagli atti, non emergono le esigenze probatorie del sequestro, considerato che, in merito a questa specifica doglianza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi, così da comportare una prima ragione di invalidità del provvedimento oggetto del gravame.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e l'omessa motivazione in merito alla segnalata inesistenza del requisito del fumus commissi de//di anche in relazione all'eccepita assenza degli elementi costitutivi del reato contestato, rispetto al quale mancherebbero gli indizi di colpevolezza, peraltro erroneamente valutati, con conseguente travisamento dei fatti e del contenuto del verbale dei Nas del 27 luglio 2021, in quanto i prodotti ittici non erano conservati in locali carenti dei requisiti igienico-sanitari.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia in merito all'eccepita nullità del capo d'imputazione con riferimento all'indicazione del quantitativo di pesce sequestrato, ritenuto dal P.M. pari a 120 KG, sebbene tale circostanza fosse totalmente inesistente agli atti di indagine, circostanza che dovrebbe determinare la necessaria correzione del capo d'imputazione.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'insussistenza delle condizioni legittimanti la disposta misura cautelare stante l'inesistenza del periculum in mora, sul rilevo che la condotta ascrittagli non integrerebbe il reato contestato poiché il prodotto ittico sequestrato era opportunamente conservato nelle celle frigorifere sin dal suo acquisito e perciò non era in stato di cattiva conservazione, sicché andava escluso che potesse sussistere il periculum in mora, condizione legittimante il sequestro probatorio.

2.5. Il ricorso contiene inoltre un'istanza volta ad ottenere, in via subordinata agli esiti del procedimento di riesame, la distruzione del prodotto ittico. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato.

2. Partendo dal terzo motivo, in considerazione della natura processuale di esso, con il quale il ricorrente reclama, nella sostanza, una modifica dell'imputazione cautelare, sul rilievo che sarebbe errata l'indicazione del quantitativo di pesce sequestrato, ritenuto dal P.M. pari a 120 KG, va chiarito, indipendentemente dalla novità della censura per ciò stesso inammissibile, come l'addebito cautelare, attesa la natura incidentale del procedimento, sia ontologicamente fluido, con la conseguenza che eventuali errori contenuti negli atti del procedimento de libertate non esplicano alcuna influenza sul procedimento principale, all'interno del quale possono essere fatte valere tutte le questioni che rilevano ai fini dell'an e del quomodo della responsabilità penale.

All'interno del procedimento cautelare reale, come nel caso di specie, rilevano esclusivamente le mancanze che incidono sul fumus e sulle esigenze probatorie o preventive ma non quelle, che il ricorrente pretende di ottenere, concernenti la precisazione dell'addebito che consiste, come ha chiarito anche l'ordinanza impugnata, nell'aver detenuto per la somministrazione prodotti ittici scaduti e in cattivo stato di conservazione, con particolare riferimento a sei confezioni di salmone affumicato scadute in data 19 giugno 2021 e un quantitativo (ritenuto pari a 120 Kg.) di pesce e crostacei vari ricoperti di brina, con bruciature da freddo e in promiscuità con altri prodotti ittici, in violazione dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 in relazione all'articolo 5, comma 1, lettera b), stessa legge.

Se poi la doglianza dovesse riguardare la mancata pesatura del prodotto ittico sequestrato, il Tribunale del riesame ha correttamente risposto nel senso che ciò non incide sulla configurabilità del reato.

Ne consegue che il motivo, oltre a non essere consentito, è anche manifestamente infondato.

3. Passando all'esame del secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza del fumus commissi delicti, è il caso di ricordare come il tribunale cautelare abbia affermato che, in data 27 luglio 2021, i Carabinieri del N.A.S. di Catanzaro, nel corso di un'ispezione igienico sanitaria effettuata presso lo stabilimento balneare "[OSCURATO:PERSONA]" sito in [OSCURATO:PERSONA], riscontrarono, all'interno di un manufatto in cemento adibito a deposito di alimenti e bevande, una cella frigo contenente prodotti ittici di vario genere in cattivo stato di conservazione; in particolare, tali prodotti risultavano ricoperti di brina da congelamento e, in parte, erano interessati da bruciature da freddo senza alcuna indicazione della non consumabilità.

Venivano, inoltre, rinvenute sei confezioni di salmone affumicato scadute il 19 luglio 2021.

Siffatte condizioni di rinvenimento della merce, inducevano i militari operanti a procedere al sequestro, misura precautelare poi convalidata con decreto del P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 2021.

In considerazione di ciò, fondatamente, il Collegio cautelare ha ritenuto astrattamente ipotizzabile, nel caso di specie, il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dall'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, non essendo revocabile in dubbio che le concrete modalità di conservazione nelle quali fu rinvenuta la merce in sequestro, che peraltro si trovava in un locale che presentava anche carenze strutturali ed igienico-sanitarie, fossero idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento degli alimenti, con conseguente pericolo di danno alla salute per i consumatori.

In particolare - per come è risultato anche dal fascicolo fotografico, i cui atti, diversamente da quanto apoditticamente obietta il ricorrente, sono, all'evidenza, pienamente utilizzabili - i prodotti ittici erano ricoperti da brina da congelamento (derivante, sulla base di comuni nozioni, dall'alterazione della confezione di sottovuoto) e, in parte, presentavano delle bruciature da freddo, circostanze, queste, che logicamente inducevano a ritenere che i prodotti fossero ivi detenuti da molto tempo.

Peraltro, quanto alle fatture di acquisto prodotte dalla difesa, non era stato possibile vagliarne la riconducibilità ai prodotti oggetto di sequestro e comunque esse dimostravano che alcuni degli acquisti erano anche avvenuti una decina di giorni prima.

Tali prodotti erano inoltre conservati insieme a confezioni di salmone scadute da oltre dieci giorni.

Il ricorrente, nel contestare il merito di tali circostanze e, così, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti, elabora un motivo di ricorso non consentito perché contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio il gravame è ammesso, in sede di giudizio di legittimità, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione, nel caso di specie insussistenti, così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01).

Perciò, tenuto conto dell'insindacabile motivazione del Tribunale del riesame, le doglianze del ricorrente circa la mancanza del fumus commissi delicti sono del tutto infondate, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962 n. 283, non è necessario che il cattivo stato di conservazione degli alimenti detenuti per la vendita si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (ex multis, Sez.

U, n. 443 del 19/12/2001, dep. 2002, Butti, Rv. 220716 - 01).

In buona sostanza, il cattivo stato di conservazione si presenta in tutte quelle situazioni in cui le sostanze alimentari si presentano mal conservate, con la conseguenza che non si richiede, per la configurabilità del reato, che le sostanze alimentari siano variamente alterate o depauperate, ma è sufficiente che esse siano destinate o avviate al consumo in condizioni che ne mettano in pericolo l'igiene e la commestibilità.

4. Il primo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente essendo tra loro strettamente connessi, sono manifestamente infondati.

Il giudice della convalida ha affermato che, trattandosi di cose pertinenti al reato, il sequestro, per fini di prova, fosse necessario per arginare il pericolo di dispersione delle tracce del reato stesso e per una corretta e compiuta ricostruzione della condotta illecita, ravvisandosi anche la necessità di distruzione dei beni posto che i prodotti alimentari erano destinati al consumo umano in cattivo stato di conservazione, con conseguente pericolo per l'igiene e la salute pubblica.

Si tratta di una motivazione, sintetica ma per niente stereotipata, con la quale sono state con precisione delineate delle esigenze probatorie e il periculum in mora.

5. La questione circa la distruzione o meno dei beni in sequestro non può essere, all'evidenza, devoluta alla Corte di cassazione, non rientrando nel perimetro assegnato al giudizio di legittimità.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso vada rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del tribunale della libertà di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione dell'ordinanza in data 14 settembre 2021 con la quale il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale della stessa città in data 29 giugno 2021 avente ad oggetto gli alimenti indicati nel verbale di sequestro sottoposti a vincolo in relazione al reato di cui all'articolo 5, lettera B), legge 30 aprile 1962 n. 283. 2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'omessa pronuncia sull'eccepita assenza di motivazione del decreto di convalida del sequestro. Sostiene che, dagli atti, non emergono le esigenze probatorie del sequestro, considerato che, in merito a questa specifica doglianza, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe totalmente omesso di pronunciarsi, così da comportare una prima ragione di invalidità del provvedimento oggetto del gravame. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e l'omessa motivazione in merito alla segnalata inesistenza del requisito del fumus commissi de//di anche in relazione all'eccepita assenza degli elementi costitutivi del reato contestato, rispetto al quale mancherebbero gli indizi di colpevolezza, peraltro erroneamente valutati, con conseguente travisamento dei fatti e del contenuto del verbale dei Nas del 27 luglio 2021, in quanto i prodotti ittici non erano conservati in locali carenti dei requisiti igienico-sanitari. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'omessa pronuncia in merito all'eccepita nullità del capo d'imputazione con riferimento all'indicazione del quantitativo di pesce sequestrato, ritenuto dal P.M. pari a 120 KG, sebbene tale circostanza fosse totalmente inesistente agli atti di indagine, circostanza che dovrebbe determinare la necessaria correzione del capo d'imputazione. 2.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole dell'insussistenza delle condizioni legittimanti la disposta misura cautelare stante l'inesistenza del periculum in mora, sul rilevo che la condotta ascrittagli non integrerebbe il reato contestato poiché il prodotto ittico sequestrato era opportunamente conservato nelle celle frigorifere sin dal suo acquisito e perciò non era in stato di cattiva conservazione, sicché andava escluso che potesse sussistere il periculum in mora, condizione legittimante il sequestro probatorio. 2.5. Il ricorso contiene inoltre un'istanza volta ad ottenere, in via subordinata agli esiti del procedimento di riesame, la distruzione del prodotto ittico. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato. 2. Partendo dal terzo motivo, in considerazione della natura processuale di esso, con il quale il ricorrente reclama, nella sostanza, una modifica dell'imputazione cautelare, sul rilievo che sarebbe errata l'indicazione del quantitativo di pesce sequestrato, ritenuto dal P.M. pari a 120 KG, va chiarito, indipendentemente dalla novità della censura per ciò stesso inammissibile, come l'addebito cautelare, attesa la natura incidentale del procedimento, sia ontologicamente fluido, con la conseguenza che eventuali errori contenuti negli atti del procedimento de libertate non esplicano alcuna influenza sul procedimento principale, all'interno del quale possono essere fatte valere tutte le questioni che rilevano ai fini dell'an e del quomodo della responsabilità penale. All'interno del procedimento cautelare reale, come nel caso di specie, rilevano esclusivamente le mancanze che incidono sul fumus e sulle esigenze probatorie o preventive ma non quelle, che il ricorrente pretende di ottenere, concernenti la precisazione dell'addebito che consiste, come ha chiarito anche l'ordinanza impugnata, nell'aver detenuto per la somministrazione prodotti ittici scaduti e in cattivo stato di conservazione, con particolare riferimento a sei confezioni di salmone affumicato scadute in data 19 giugno 2021 e un quantitativo (ritenuto pari a 120 Kg.) di pesce e crostacei vari ricoperti di brina, con bruciature da freddo e in promiscuità con altri prodotti ittici, in violazione dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283 in relazione all'articolo 5, comma 1, lettera b), stessa legge. Se poi la doglianza dovesse riguardare la mancata pesatura del prodotto ittico sequestrato, il Tribunale del riesame ha correttamente risposto nel senso che ciò non incide sulla configurabilità del reato. Ne consegue che il motivo, oltre a non essere consentito, è anche manifestamente infondato. 3. Passando all'esame del secondo motivo, con il quale il ricorrente contesta la sussistenza del fumus commissi delicti, è il caso di ricordare come il tribunale cautelare abbia affermato che, in data 27 luglio 2021, i Carabinieri del N.A.S. di Catanzaro, nel corso di un'ispezione igienico sanitaria effettuata presso lo stabilimento balneare "[OSCURATO:PERSONA]" sito in [OSCURATO:PERSONA], riscontrarono, all'interno di un manufatto in cemento adibito a deposito di alimenti e bevande, una cella frigo contenente prodotti ittici di vario genere in cattivo stato di conservazione; in particolare, tali prodotti risultavano ricoperti di brina da congelamento e, in parte, erano interessati da bruciature da freddo senza alcuna indicazione della non consumabilità. Venivano, inoltre, rinvenute sei confezioni di salmone affumicato scadute il 19 luglio 2021. Siffatte condizioni di rinvenimento della merce, inducevano i militari operanti a procedere al sequestro, misura precautelare poi convalidata con decreto del P.M. presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 29 luglio 2021. In considerazione di ciò, fondatamente, il Collegio cautelare ha ritenuto astrattamente ipotizzabile, nel caso di specie, il reato di detenzione per la vendita di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, previsto dall'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, non essendo revocabile in dubbio che le concrete modalità di conservazione nelle quali fu rinvenuta la merce in sequestro, che peraltro si trovava in un locale che presentava anche carenze strutturali ed igienico-sanitarie, fossero idonee a determinare il pericolo di un danno o deterioramento degli alimenti, con conseguente pericolo di danno alla salute per i consumatori. In particolare - per come è risultato anche dal fascicolo fotografico, i cui atti, diversamente da quanto apoditticamente obietta il ricorrente, sono, all'evidenza, pienamente utilizzabili - i prodotti ittici erano ricoperti da brina da congelamento (derivante, sulla base di comuni nozioni, dall'alterazione della confezione di sottovuoto) e, in parte, presentavano delle bruciature da freddo, circostanze, queste, che logicamente inducevano a ritenere che i prodotti fossero ivi detenuti da molto tempo. Peraltro, quanto alle fatture di acquisto prodotte dalla difesa, non era stato possibile vagliarne la riconducibilità ai prodotti oggetto di sequestro e comunque esse dimostravano che alcuni degli acquisti erano anche avvenuti una decina di giorni prima. Tali prodotti erano inoltre conservati insieme a confezioni di salmone scadute da oltre dieci giorni. Il ricorrente, nel contestare il merito di tali circostanze e, così, prospettando una diversa ricostruzione dei fatti, elabora un motivo di ricorso non consentito perché contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio il gravame è ammesso, in sede di giudizio di legittimità, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione, nel caso di specie insussistenti, così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01). Perciò, tenuto conto dell'insindacabile motivazione del Tribunale del riesame, le doglianze del ricorrente circa la mancanza del fumus commissi delicti sono del tutto infondate, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962 n. 283, non è necessario che il cattivo stato di conservazione degli alimenti detenuti per la vendita si riferisca alle caratteristiche intrinseche delle sostanze alimentari, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (ex multis, Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, dep. 2002, Butti, Rv. 220716 - 01). In buona sostanza, il cattivo stato di conservazione si presenta in tutte quelle situazioni in cui le sostanze alimentari si presentano mal conservate, con la conseguenza che non si richiede, per la configurabilità del reato, che le sostanze alimentari siano variamente alterate o depauperate, ma è sufficiente che esse siano destinate o avviate al consumo in condizioni che ne mettano in pericolo l'igiene e la commestibilità. 4. Il primo e il quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente essendo tra loro strettamente connessi, sono manifestamente infondati. Il giudice della convalida ha affermato che, trattandosi di cose pertinenti al reato, il sequestro, per fini di prova, fosse necessario per arginare il pericolo di dispersione delle tracce del reato stesso e per una corretta e compiuta ricostruzione della condotta illecita, ravvisandosi anche la necessità di distruzione dei beni posto che i prodotti alimentari erano destinati al consumo umano in cattivo stato di conservazione, con conseguente pericolo per l'igiene e la salute pubblica. Si tratta di una motivazione, sintetica ma per niente stereotipata, con la quale sono state con precisione delineate delle esigenze probatorie e il periculum in mora. 5. La questione circa la distruzione o meno dei beni in sequestro non può essere, all'evidenza, devoluta alla Corte di cassazione, non rientrando nel perimetro assegnato al giudizio di legittimità. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso vada rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura penale, di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricor
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