CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 30801/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sto il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Bologna, in funzionedi giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza formulata nell’interesse diXXXXXXXXXXXX intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art.671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede dicognizione dalle sentenze di cui ai n. 15), 17), 19) e 21) del certificato delcasellario giudiziale in atti.A ragione della decisione ha osservato come i reati, in parte eterogenei,fossero stati commessi in un ampio arco temporale (compreso tra il 2014 e il2021) e costituissero piuttosto espressione di un’abitualità criminosa o di unascelta di vita del soggetto agente, ispirata alla sistematica consumazione diilleciti.Ha, infine, escluso la rilevanza della tossicodipendenza quale elementounificatore delle condotte, evidenziando come il certificato all’uopo prodottodata dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] e, dunque, in un periodo ampiamente successivo ai delittioggetto di condanna.2. Ricorre il condannato per cassazione, a mezzo del suo difensore, avv.Sebastiani, e lamenta la violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc.pen. e l’apparenza della motivazione posta a fondamento del rigetto.Premette che la richiesta di applicazione della disciplina della continuazioneriguardava solo due delle quattro sentenze di condanna contenute nelprovvedimento di esecuzione n. Siep 373 del 2025 emesso dalla ProcuraGenerale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna e, segnatamente,quella della Corte di appello di Bologna n. 8831 del 2022 di condanna per il reatodi tentato furto commesso in Rimini il 19 luglio 2021 e quella della stessa Cortedi appello n. 4391 del 2024 di condanna per il reato di ricettazione commesso inRimini il 27 luglio 2021.Evidenzia, dunque, che si tratta di reati della medesima indole, siccomelesivi del medesimo bene giuridico del patrimonio, commessi nello stesso luogo asoli otto giorni di distanza l’uno dall’altro e valorizza il collegamento tra i duereati, poiché il tentato furto riguardava beni che – per modalità della condotta eper il numero e la natura degli stessi – indicavano certamente la lorodestinazione alla successiva vendita e, dunque, alla commissione del reato diricettazione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 31 marzo 2026, ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso denuncia censure infondate.2. Non è superfluo ricordare che il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270074 - 01).L’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, nonché la contiguitàspazio-temporale degli illeciti, rappresentano solo alcuni degli indici in tal sensorivelatori, i quali, seppure sintomatici di una determinata scelta delinquenziale,non consentono, di per sé soli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto dideterminazioni volitive risalenti ad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n.3111 del 20/11/2013, dep. 2014, P., Rv. 259094).Il riscontro della serie di elementi rilevanti al fine di stabilire l’unicità didisegno criminoso – serie potenzialmente includente le singole causali, lemodalità della condotta, la sistematicità delle azioni in rapporto alle abitudinidi vita, e ogni altro aspetto in grado di riflettere l’unicità o pluralità delleoriginarie determinazioni – è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito,insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice siasorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamentidi fatto (Sez. 1, n. 354 del 28/01/1991, Livieri, Rv. 187740).Sempre in via di premessa occorre richiamare il principio costantementeaffermato in sede di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento dellacontinuazione, l'onere di provare i fatti dai quali dipende l'applicazionedell'istituto è da ritenersi soddisfatto non solo con la produzione della copia dellasentenza rilevante ai fini del richiesto riconoscimento, ma anche con la sempliceindicazione degli estremi di essa, dovendo in tale ipotesi l'acquisizione deldocumento essere disposta dal giudice, come si ricava dalla previsione dell'art.186 disp. att. cod. proc. pen., che espressamente riguarda l'applicazione dellacontinuazione in sede di esecuzione (Sez. 1, n. 36289 del 08/05/2015 Malich,Rv. 265011). 3. Ciò detto, osserva il Collegio che l’ordinanza impugnata ha fatto buongoverno degli anzidetti principi e ha dato sintetico, ma argomentato, conto dellaloro applicazione al caso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicitàed incongruenze, che non era possibile un’unificazione, ai sensi dell’art. 81,secondo comma, cod. pen., di tutti reati – in parte anche di natura eterogenea– siccome commessi a distanza temporale rilevante, infine in circostanzedenotanti l’occasionalità e la estemporaneità delle condotte. Sicché, conmotivazione scevra da aporie logiche, ha ritenuto, anche in assenza di specificheallegazioni della difesa, che gli stessi dovessero essere ascritti a una genericatendenza del ricorrente a realizzare reati.Tale motivazione si appalesa perfettamente in linea con la giurisprudenza diquesta Corte secondo cui «in caso di reati commessi a distanza temporale l'unodell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissioned'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essereprogettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, edeve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Sez. 4, n. 34756 del17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, n. 3747 del 16/01/2009, [OSCURATO:PERSONA].242537).Né vale – come ha fatto il ricorrente – lamentare un diverso e ridottopetitum, affermando che la richiesta di continuazione riguardava solo i due reaticommessi nel luglio 2021.L’affermazione è in primo luogo contraria a quanto emerge dalla pianalettura dell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, che tanto nell’incipit,quanto nella richiesta conclusiva,richiama «tutte le sentenze indicate nelprovvedimento» di esecuzione di pene concorrenti, salvo poi diffondersinell’analisi degli elementi asseritamente indicativi del vincolo della continuazione(comune bene giuridico, ridotto intervallo temporale e identità di luogo dicommessione) riguardo alle sole due sentenze relative ai fatti commessi nel2021. Dunque, del tutto correttamente il Giudice dell’esecuzione ha valutato ifatti oggetto di tutte le sentenze richiamate, reputando che gli stessi, lungi dalcostituire espressione di una anticipata e unitaria deliberazione criminosa,fossero piuttosto espressivi di una scelta di vita dedita alla commissione di reati.E, d’altro canto, neppure il ricorrente potrebbe giovarsi di una valutazionedel vincolo di cui all’art. 81 cod. pen. per “gruppi di sentenze”. Se è, infatti, veroche l'elevato arco di tempo all'interno del quale sono stati commessi più reatinon esime il giudice dall'onere di verificare se la continuazione possa esserericonosciuta con riferimento a singoli gruppi di reati commessi, all'interno di talearco, in epoca contigua, tenuto conto degli ulteriori indici rappresentati dallasimilare tipologia, dalle singole causali e dalla contiguità spaziale, è altrettantoinnegabile – com'è stato chiarito dalla stessa giurisprudenza – che l'esigenza ditale verifica sussiste se e nei limiti in cui l'interessato abbia dedotto l'evenienzadel medesimo disegno criminoso anche per singoli gruppi di reati, enucleandolied allegando gli indici rivelatori della corrispondente continuazione parziale (Sez.1, n. 7381 del 12/11/2018, dep. 2019, Zuppone, Rv. 276387); ciò che, nel casoche ci occupa, il ricorrente non ha fatto, non essendovi alcuna richiesta sul puntonell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione. Priva di pregio, infine, è la censura riguardante l’omessa valutazionedello status di tossicodipendenza del condannato.Ricordato, invero, che tale stato, come previsto specificamente dall’art. 671,comma 1, ultima proposizione, cod. proc. pen., deve essere valutato comeelemento potenzialmente idoneo a giustificare la preventiva unitariaprogrammazione, con riguardo a reati che a tale stato siano collegati o da cuisiano dipendenti, sempre che sussistano le altre condizioni individuate dallagiurisprudenza per la configurabilità dell’istituto previsto dall’art. 81, secondocomma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez.1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso, Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005), osserva il Collegio che, nel caso dispecie, le deduzioni svolte sul punto, nell’istanza introduttiva dell’incidente diesecuzione come nel ricorso, sono del tutto a-specifiche e fondate su unacertificazione riguardante la presa in carico da parte del Servizio per letossicodipendenze in epoca successiva ai fatti per i quali il ricorrente è statocondannato. A buona ragione il Giudice dell’esecuzione ha escluso che fosseravvisabile qualsiasi nesso tra gli agiti criminali del condannato e la sua asseritacondizione tossicomanica.4. Per le considerazioni sin qui svolte, il ricorso dev’essere rigettato e ilricorrente condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento dellespese processuali.Nel caso di diffusione del provvedimento vanno omesse le generalità e glialtri dati identificativi, sussistendone le condizioni di legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.