CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27546/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della PROC.GEN.CORTE APPELLO di L'AQUILA,t-o---à.VV-Iso alle-parti); NiN N udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminato il ricorso; Ritenuto che i provvedimenti del pubblico ministero in materia di esecuzione sono inoppugnabili in Cassazione, data la loro natura non giurisdizionale, né l'impugnazione eventualmente proposta può essere qualificata come incidente di esecuzione, che è l'unico rimedio previsto dalla legge avverso di essi; rimedio, del resto, direttamente proponibile in ogni tempo (tra le molte, Sez. 1, n. 38628 del 01/07/2010, Ardizzi, Rv. 248723-01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lett. b), e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23