CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 04352/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in ordine alla affermazione della responsabilità avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 comma 2 D.L. 14/2017, rappresentando l'illegittimità del provvedimento adottato dal questore con il quale veniva inibito al ricorrente l'accesso ad una determinata area urbana. Secondo quanto si evince dalla sintesi dei motivi d'appello di cui alla sentenza impugnata, la censura non è stata dedotta in appello, avendo lamentato esclusivamente la inconsapevole violazione del divieto, non essendo a conoscenza del provvedimento del questore che, tuttavia, risulta essere a lui regolarmente notificato. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente