CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27687/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/C)3/1972, avverso la sentenza in data 09/04/2021 della Corte di appello di Palermo, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza o con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e l'inammissibilità del ricorso nel resto, letta per l'imputata la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 9 aprile 2021 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza in data 3 giugno 2019 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per una serie di violazioni del Testo unico dell'edilizia (art. 44 lett. b, 93 e 95, 94 e 95, 64 e 71, 65 e 72 d. P.R. n. 380 del 2001). 2. L'imputata ricorre per cassazione sulla base di due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine agli aumenti per la continuazione con i reati satelliti, aumenti non indicati e motivati distintamente. Osserva inoltre che sono stati effettuati aumenti sulla pena detentiva prevista per il reato principale anche per contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria in spregio dei principi di diritto affermati dalla sentenza a Sezioni Unite Giglia. Con il secondo eccepisce la prescrizione maturata al 2 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Inammissibile la doglianza relativa alla mancanza di indicazione e motivazione della sentenza impugnata quanto ai singoli aumenti di pena, indicazione e motivazione in realtà effettuate specificamente, il primo motivo è invece fondato quanto alla residua censura. La Corte territoriale, nell'integrare la motivazione del Tribunale sugli aumenti per la continuazione, non ha infatti osservato i criteri di aumento delle pene eterogenee dettati dalla sentenza a Sezioni Unite n. 40983 del 21/06/2018, Giglia, Rv. 273751-01, a tenore della quale l'aumento di pena per il reato "satellite" va effettuato secondo il criterio della pena unica progressiva per "moltiplicazione", rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena prevista per il reato "satellite", nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave dovrà essere ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 cod. pen. In particolare, si è stabilito che "se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva"; e che inoltre "se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. pen.". Nel caso in esame, a fronte di una pena congiunta prevista per il reato principale (ovvero art.44 lett. b) d.P.R. cit) e di reati - satelliti sanzionati con sola pena pecuniaria (i reati sub 2 e 3) e alternativa (i reati sub 4 e 5), l'aumento è stato indistintamente effettuato per tutti i reati sia sulla pena del:entiva che sulla pena pecuniaria senza applicazione. La sentenza impugnata andrebbe dunque annullata con rinvio sul trattamento sanzionatorio, ma tale epilogo decisorio è precluso dall'assorbente circostanza dell'intervenuta estinzione dei reati per prescrizione (maturata in data 2 maggio 2021). Le Sezioni unite hanno infatti affermato e ribadito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244275; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino ed altri, Rv. 192471). E questo è uno di quei casi perché la foridatezza del motivo sulla pena che ha consentito la corretta instaurazione del rapporto processuale investe anche il capo inerente, per cui non è possibile l'annullamento con rinvio limitatamente al solo trattamento sanzionatorio (Cass., Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Pappadà, Rv. 276995-01). L'impugnata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio,, per intervenuta estinzione del reato per prescrizione, effettivamente maturata in data 2 maggio 2021 in ragione del dies a quo del 2 maggio 2016 coincidente con l'intervenuto provvedimento di sequestro. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizio