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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 33607/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e A ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Francesca M. LOY, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Carlo IACOVELLI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in data 19 gennaio 2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione in termini per la proposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna emesso in data 16 dicembre 2020 nei suoi confronti.

2. Il ricorrente lamenta, con il motivo di impugnazione, inosservanza dell'art. 175, comma 2 e 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dimostrazione dell'effettiva conoscenza da parte del ricorrente dell'emissione del decreto penale.

2.1. Il giudice di merito, limitandosi ad affermare la regolarità della notifica effettuata nel luogo di residenza del condannato, non avrebbe tenuto conto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la regolarità formale della notifica, se non effettuata mani dell'interessato non può essere da sola considerata dimostrativa dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

Carlo IACOVELLI non avrebbe avuto conoscenza dell'emissione del decreto penale di condanna fino al 9 febbraio 2022 (data in cui il decreto veniva notificato a mani proprie del condannato) in quanto, trovandosi in [OSCURATO:PERSONA] per motivi di lavoro sin dal 2020, non veniva noti alato da parte della madre che aveva ricevuto l'atto in data 25 maggio 2021.

2.2. La richiesta di restituzione in termine, diversamente da quanto affermato dal giudice adito, sarebbe stata tempestivamente depositata in data 19 maggio 2022 e, quindi, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di rigetto dell'opposizione a decreto penale di condanna (19 aprile 2022), così come previsto dall'art. 175, comma 2 -bis c:od. proc. pen. 2.3.

Il giudice ha, inoltre, erroneamente affermato che il ricorrente avrebbe reiterato istanza di accoglimento della richiesta di restituzione in termine, non tenendo conto che l'istanza è stata avanzata dal condannato una sola volta e che la duplicazione dell'iscrizione è frutto di un errore materiale della Cancelleria.

3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, inosservanza dell'art. 7, comma 3, legge 890 del 1982 nonché difetto assoluto di motivazione in ordine alla regolarità della notifica del decreto penale di condanna.

L'operatore postale non avrebbe dato notizia al destinaitario dell'avvenuta consegna del plico alla madre convivente a mezzo di lettera raccomandata così violando l'art. 7, comma 3, legge 890 del 1982.

4. Il ricorso è inammissibile perché dedotto per motivi non consentiti.

5. Il giudice ha evidenziato che identica richiesta di restituzione in termini è stata già valutata e rigettata con provvedimento emesso in data 26 luglio 2022 e, di conseguenza, ha correttamente dichiarato non luogo a procedere. [OSCURATO:PERSONA], con motivazione condivisibile e logica, ha sottolineato che lo IACOVELLI avrebbe dovuto impugnare in cassazione il provvedimento di rigetto del 26 luglio 2022 e non insistere nell'accoglimento della istanza nel procedimento nato dall'erronea duplicazione dell'istanza di restituzione in termini.

Dalla lettura del provvedimento impugnato e dello stesso ricorso emerge, infatti, che per un mero errore materiale della Cancelleria la medesima istanza di restituzione avanzata dal IACOVELLI è stata iscritta due volte con conseguente duplicazione dei procedimenti.

Appare evidente che il giudice adito ha correttamente pronunciato provvedimento di non luogo a procedere per evitare una inammissibile duplicazione di giudizi sulla medesima istanza e, di conseguenza, il ricorso in cassazione con il quale il IACOVELLI chiede una rivalutazione nel merito della vicenda non è consentito.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.NII.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia. visti gli atti, il provvedimento impugnato e A ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Francesca M. LOY, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Carlo IACOVELLI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, in data 19 gennaio 2023, ha dichiarato inammissibile l'istanza di restituzione in termini per la proposizione dell'opposizione al decreto penale di condanna emesso in data 16 dicembre 2020 nei suoi confronti. 2. Il ricorrente lamenta, con il motivo di impugnazione, inosservanza dell'art. 175, comma 2 e 2-bis, cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla dimostrazione dell'effettiva conoscenza da parte del ricorrente dell'emissione del decreto penale. 2.1. Il giudice di merito, limitandosi ad affermare la regolarità della notifica effettuata nel luogo di residenza del condannato, non avrebbe tenuto conto dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la regolarità formale della notifica, se non effettuata mani dell'interessato non può essere da sola considerata dimostrativa dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario. Carlo IACOVELLI non avrebbe avuto conoscenza dell'emissione del decreto penale di condanna fino al 9 febbraio 2022 (data in cui il decreto veniva notificato a mani proprie del condannato) in quanto, trovandosi in [OSCURATO:PERSONA] per motivi di lavoro sin dal 2020, non veniva noti alato da parte della madre che aveva ricevuto l'atto in data 25 maggio 2021. 2.2. La richiesta di restituzione in termine, diversamente da quanto affermato dal giudice adito, sarebbe stata tempestivamente depositata in data 19 maggio 2022 e, quindi, nel rispetto del termine di 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di rigetto dell'opposizione a decreto penale di condanna (19 aprile 2022), così come previsto dall'art. 175, comma 2 -bis c:od. proc. pen. 2.3. Il giudice ha, inoltre, erroneamente affermato che il ricorrente avrebbe reiterato istanza di accoglimento della richiesta di restituzione in termine, non tenendo conto che l'istanza è stata avanzata dal condannato una sola volta e che la duplicazione dell'iscrizione è frutto di un errore materiale della Cancelleria. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, inosservanza dell'art. 7, comma 3, legge 890 del 1982 nonché difetto assoluto di motivazione in ordine alla regolarità della notifica del decreto penale di condanna. L'operatore postale non avrebbe dato notizia al destinaitario dell'avvenuta consegna del plico alla madre convivente a mezzo di lettera raccomandata così violando l'art. 7, comma 3, legge 890 del 1982. 4. Il ricorso è inammissibile perché dedotto per motivi non consentiti. 5. Il giudice ha evidenziato che identica richiesta di restituzione in termini è stata già valutata e rigettata con provvedimento emesso in data 26 luglio 2022 e, di conseguenza, ha correttamente dichiarato non luogo a procedere. [OSCURATO:PERSONA], con motivazione condivisibile e logica, ha sottolineato che lo IACOVELLI avrebbe dovuto impugnare in cassazione il provvedimento di rigetto del 26 luglio 2022 e non insistere nell'accoglimento della istanza nel procedimento nato dall'erronea duplicazione dell'istanza di restituzione in termini. Dalla lettura del provvedimento impugnato e dello stesso ricorso emerge, infatti, che per un mero errore materiale della Cancelleria la medesima istanza di restituzione avanzata dal IACOVELLI è stata iscritta due volte con conseguente duplicazione dei procedimenti. Appare evidente che il giudice adito ha correttamente pronunciato provvedimento di non luogo a procedere per evitare una inammissibile duplicazione di giudizi sulla medesima istanza e, di conseguenza, il ricorso in cassazione con il quale il IACOVELLI chiede una rivalutazione nel merito della vicenda non è consentito. 6. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 30 maggio
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